TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-10-26, n. 201101625
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N. 01625/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2011, proposto dalla Società Puglia Energia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti S G, J Sro e Luigi V. D, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola D Feudis in Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. T T C, con domicilio eletto in Bari presso l’Avvocatura della Regione Puglia, lungomare N. Sauro n. 31;
per l'accertamento d’illegittimità
del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di convocazione della conferenza di servizi finalizzata all’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica nel comune di Manfredonia
nonché per la condanna
della Regione Puglia a concludere il procedimento con provvedimento espresso (con riserva di proporre richiesta di risarcimento).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti Lucia Colangelo, per delega dell'avv. Luigi D, e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato il 14 luglio 2011 e depositato il giorno 21 luglio 2011, la società ricorrente contesta, ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, il silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione all'istanza, presentata il 28 febbraio 2008, per ottenere l'autorizzazione unica per l’impianto di produzione di energia da fonte eolica nel comune di Manfredonia.
In particolare la ricorrente lamenta la mancata convocazione della conferenza di servizi, ex articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241. In effetti l’Amministrazione è rimasta silente, nonostante l'esito favorevole dello screening ambientale, sicché la società si è vista costretta ad agire dinanzi a questo Tribunale affinché sia dichiarato l'obbligo di concludere il procedimento.
Si è costituita la Regione Puglia che ha riferito dell'attività istruttoria svolta dall’Amministrazione regionale successivamente all'instaurazione del giudizio.
Tale fase si è sostanziata prima in una richiesta d’integrazione documentale del 20 luglio 2011 e successivamente nella nota 9 settembre 2011 n. 10.720, con la quale è stata comunicata la convocazione della conferenza di servizi per il giorno 5 ottobre 2011.
La deducente ha allora chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere che, in realtà, non si è propriamente verificata, non avendo l’Ente emesso il provvedimento conclusivo del procedimento.
È comunque evidente che sia venuta meno l’inerzia dell’Amministrazione, avendo la Regione proceduto nel senso auspicato dall'istante, per cui non sussiste più l’interesse della società alla decisione del ricorso.
Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto di tale difetto nell’azione e della conseguente improcedibilità del giudizio.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza virtuale, come da liquidazione equitativa in dispositivo.