TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-10-18, n. 202110677

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-10-18, n. 202110677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110677
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2021

N. 10677/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01789/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2016, proposto da
E G, rappresentato e difeso dagli avvocati G B, M A B, T S e R T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Alberico II, 33;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Caorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C e G Cavazzuti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Medaglie D'Oro, 399;
Provincia di Piacenza e Regione Emilia Romagna, non costituite in giudizio;

nei confronti

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. e Terna Rete Italia S.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati Mario Esposito, Francesca Covone e Giuliana Moroni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lattanzio, 66;
S.A.I.B. - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto n. 239/135/231/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, in data 20 ottobre 2015, di approvazione del progetto per la costruzione ed esercizio, da parte della Terna S.p.a., della stazione di smistamento a 132 kV "Caorso Fossadello" e dei relativi raccordi a 132 kV all'elettrodotto "Caorso — S. Rocco al Porto", comunicata al ricorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 327/01 con nota di Terna Rete Italia S.p.a. ricevuta in data 7 dicembre 2015;

- della comunicazione di Terna Rete Italia S.p.a. (TRISPANO/P20150001416 — 02/12/2015) ricevuta in data 7 dicembre 2015;

- della delibera del Consiglio comunale di Caorso n. 2 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: “Progetto per la realizzazione di una nuova stazione di smistamento Caorso Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kv Caorso-San Rocco al Porto nel Comune di Caorso. Valutazione urbanistica”;

- del parere di conformità urbanistica prot. n. 1234 del 16 febbraio 2015 del Responsabile del Servizio Urbanistica — Ambiente — Commercio del Comune di Caorso;

- dell'Autorizzazione paesaggistica n. 2/15 prot. n. 1186 del 13 febbraio 2015 rilasciata dal Comune di Caorso;

- della delibera della Giunta Provinciale di Piacenza 19 giugno 2014, n. 118;

- della delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 6 luglio 2015, n. 842 avente ad oggetto “intesa ai sensi della 1. n. 290/04 e della 1. n. 20/00 relativa alla localizzazione costruzione ed esercizio di una nuova stazione di smaltimento a 132 kV Caorso Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla linea 132 kV n. 651 "Caorso-San Rocco al Porto”;

- di ogni ulteriore atto preordinato presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., Terna Rete Italia S.p.a e del Comune di Caorso, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2021 il dott. I C come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. E G chiedeva l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, concernenti il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) di approvazione del progetto definitivo della Terna s.p.a. (“Terna”) relativo alla realizzazione di una nuova stazione di smistamento a 132 kV (“Caorso Fossadello”) e dei relativi raccordi con il preesistente elettrodotto “Caorso – S. Rocco al Porto”.

Il procedimento in questione aveva avuto come conseguenza anche l’apposizione di un vincolo preordinato all’asservimento di un fondo di proprietà del sig. Ghezzi in Comune di Caorso, di cui erano indicati gli estremi catastali, collegato alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell’opera.

Ripercorrendo l’”iter” del procedimento, iniziato nel 2009, in cui l’interessato aveva anche fornito le sue osservazioni partecipative con la proposta di soluzioni alternative, il ricorrente evidenziava che, dopo la conferenza di servizi convocata all’uopo, erano trascorsi ulteriori cinque anni prima del sopraggiungere di nuovi atti delle Amministrazioni locali e regionali coinvolte e che il provvedimento finale non aveva tenuto nuovamente conto delle sue ulteriori osservazioni presentate.

Premesso ciò, il ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.

1. Violazione e falsa applicazione art.

1-sexies d.l. n. 239/03 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione art. 52-quinquies DPR n. 327/01. Violazione artt. 3, 42 e 97 Cost. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, errore dei presupposti, illogicità, sviamento
.”

I provvedimenti impugnati non avevano considerato che, nelle more, nel 2012, il PRG del Comune di Caorso era stato integralmente sostituito dal Piano Strutturale Comunale (“PSC”), unitamente al P.O.C. e al R.U.E., di cui non si faceva cenno nel decreto impugnato, richiamandosi il solo PRG previgente e che la questione della successione degli strumenti urbanistici peraltro era stata già illustrata negli interventi di alcuni consiglieri al momento dell’approvazione della delibera di C.C. n. 2/2015.

Terna e gli organi ministeriali avrebbero dovuto considerare tale circostanza e approfondire l’indagine sulla disciplina urbanistica vigente e non ritenere validi precedenti pareri incompleti e non aggiornati, senza peraltro valutare le proposte alternative, anche ai fini degli effetti di variante urbanistica che l’autorizzazione unica rilasciata comportava ai sensi della normativa richiamata in rubrica e considerando che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (“MIT”) non si era espresso sul punto.

“2 . Violazione e falsa applicazione art. 121 R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione art. 1065 c.c. Violazione e falsa applicazione art.

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