TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-03-10, n. 201000167
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N. 00167/2010 REG.SEN.
N. 00221/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 221 del 2009, proposto da P T, rappresentato e difeso dall'avv. V E R, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tar del Molise in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;
contro
Comune di Montenero di Bisaccia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A G, presso il cui studio in Campobasso, via Matteotti n. 7, elegge domicilio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della delibera del Consiglio Comunale di Montenero di Bisaccia n. 57 del 27.11.2008;2) della delibera di giunta municipale di Montenero di Bisaccia n. 70 del 31.3.2009;3) della nota prot. 3516 del 28.4.2009;di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e/o connessi, prodromici, antecedenti o successivi e per la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montenero di Bisaccia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Montenero di Bisaccia ha disposto l’espropriazione di terreni in sua proprietà per la realizzazione di opere di interesse pubblico (impianti per lo svago ed il tempo libero).
Premesso che si è costituito in giudizio il Comune di Montenero di Bisaccia per contrastare le censure ex adverso fatte valere.
Rilevato che alla camera di consiglio del 10.6.2009 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Rilevato che con memoria del 21.1.2010 il ricorrente ha rappresentato il venire meno dell’interesse al ricorso essendo stato nelle more raggiunto con il Comune resistente un accordo transattivo il cui testo è stato depositato in giudizio.
Rilevato che con il predetto accordo è stata convenuta la cessione volontaria in favore del Comune di Montenero di Bisaccia dei terreni in proprietà del ricorrente interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, con contestuale rinunzia al presente giudizio nonchè ai diritti maturati in conseguenza di analogo contenzioso già definito in senso favorevole all’odierno esponente.
Rilevato, pertanto, che il presente giudizio deve essere definito con una sentenza di improcedibilità non avendo più interesse il ricorrente alla sua definizione alla luce del bonario componimento raggiunto, peraltro già formalizzato con apposito atto transattivo con cui è stata altresì pattuita la compensazione integrale delle spese di giudizio.