TAR Napoli, sez. II, ordinanza cautelare 2022-06-01, n. 202201100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, ordinanza cautelare 2022-06-01, n. 202201100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201100
Data del deposito : 1 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2022

N. 02376/2022 REG.RIC.

N. 01100/2022 REG.PROV.CAU.

N. 02376/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2022, proposto da


Lido del Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento inibitoria della scia protocollo 33831 del 25 marzo 2022 presentata dalla società ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2022 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che sussiste il fumus boni iuris poiché – stante l’inerzia del Comune in ordine ai procedimenti di condono edilizio avviati da parte ricorrente nel 1985 e nel 1995– gli interventi edilizi oggetto della SCIA protocollo 33831 del 25 marzo 2022 sembrano non incidere sulla sagoma, sulla volumetria o sulla destinazione d’uso del fabbricato adibito a stabilimento balneare, ma aventi finalità conservativa anche in ragione del deterioramento della struttura;

Ritenuto che in ogni caso debba ritenersi sussistente anche il periculum in mora , in considerazione dell’attività stagionale imminente cui sono adibiti i locali, già oggetto di proroga della concessione demaniale marittima con atto del 28 agosto 2018 e della mancata evidenza di un interesse pubblico contrario emergente dall’atto impugnato;

Ritenuto opportuno compensare le spese e fissare udienza pubblica alla data del 25 ottobre 2022;

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