TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-03, n. 201501998

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-03, n. 201501998
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201501998
Data del deposito : 3 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01495/2005 REG.RIC.

N. 01998/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01495/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. I M, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Tivoli, viale Mannelli,20;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del giudizio di inidoneità alla promozione al grado superiore di maresciallo (nota n.-OMISSIS-).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri in congedo, impugna il giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado di maresciallo comunicato con la nota indicata in epigrafe.

In particolare, nel ricorso ha prospettato i seguenti motivi di gravame:

- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 34 della legge n. 212/1983. Eccesso di potere per difetto della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà;

L’Amministrazione non avrebbe motivato il giudizio di inidoneità impugnato e i superiori gerarchici sarebbero stati non imparziali nell’apprezzamento della sua carriera, giacché avrebbero formato il loro giudizio mentre erano in corso indagini penali nei suoi confronti.

- eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà in relazione a quanto disposto dal DM n. 28/III-7/2002 del 15.2.2002;

Vi sarebbe stato un travisamento dei fatti nel giudizio de quo in relazione alla sospensione dal servizio in pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente e non sarebbero stati congruamente valutati i giudizi di eccellenza in precedenza ricevuti.

- violazione dell’art. 33 della legge n. 212/1983. Eccesso di potere per istruttoria carente, illogicità manifesta.

L’Amministrazione non ha integrato la documentazione in suo possesso per il giudizio di valutazione con testimonianze di altri ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 22.9.2005.

Con decreto decisorio del Presidente di questo Tribunale n. -OMISSIS- è stata revocata la dichiarazione di perenzione del ricorso in precedenza intervenuta.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS-, reiterata con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha chiesto all’intimata Amministrazione il deposito in giudizio della documentazione relativa al giudizio di avanzamento impugnato e una relazione sulle censure dedotte nel ricorso.

L’Amministrazione ha adempiuto l’incombente istruttorio depositando quanto richiesto l’8.8.2014.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 1° ottobre 2014.

2. Il ricorrente brigadiere dei carabinieri, congedato per infermità, è stato valutato ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. n. 198/1995 per l’avanzamento al grado di maresciallo dell’ex ruolo dei sottufficiali.

La Commissione di Valutazione e Avanzamento lo ha tuttavia dichiarato:“ non idoneo per aver fornito, in un determinato periodo, un rendimento insoddisfacente e per aver evidenziato scarse qualità comportamentali incorrendo in sanzioni disciplinari. L’interessato non è meritevole di essere promosso al grado superiore ” (cfr. verbale n. -OMISSIS-).

Contro tale valutazione ha quindi proposto l’odierno ricorso, asserendo, nella sostanza, di non essere stato mai oggetto di richiami o sanzioni disciplinari idonei a giustificare il giudizio negativo e che, invece, la sfavorevole determinazione sarebbe stata la conseguenza di una sospensione dal servizio per un procedimento penale a cui era stato sottoposto, procedimento che si era poi concluso con sentenza di assoluzione.

Ciò premesso, dall’esame degli atti depositati in giudizio, anche a seguito delle ordinanza istruttorie di questo Tribunale nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, emerge che le specifiche censure mosse dal ricorrente non sono fondate.

Non può rilevarsi infatti un difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il quale invece risulta succintamente motivato.

Il giudizio di idoneità all’avanzamento di un sottufficiale non richiede, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, una motivazione analitica, essendo sufficiente come nel caso di specie che la stessa sia collegata alle risultanze dei precedenti di carriera indicati nella documentazione personale dell’interessato. Quest’ultimo poi non deve aver svolto solo le funzioni del grado rivestito, ma deve possedere anche requisiti morali, intellettuali, fisici per esercitare le funzioni del grado superiore (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 7433/2012).

Sotto questo profilo, deve rilevarsi che la ricordata vicenda penale, conclusasi con l’assoluzione, non ha influenzato il giudizio della Commissione di valutazione, la quale invece ha fatto riferimento alle lacune emerse nello svolgimento del servizio nell’Arma che hanno dato luogo anche all’irrogazione di diverse sanzioni disciplinari (13 giorni di consegna – rimprovero – ulteriori 2 giorni di consegna – cfr. quadro O del foglio caratteristico e matricolare).

Né può ritenersi fondato quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla mancata imparzialità di giudizio dei suoi superiori gerarchici che lo avrebbero valutato mentre erano in corso indagini nei suoi confronti.

La documentazione caratteristica del ricorrente si conclude il 12 gennaio 1995, nel momento in cui è rimasto infermo con licenza di convalescenza protratta fino al 7 luglio 1997, data in cui è stato collocato in congedo per riforma. Le indagini relative al ricordato procedimento penale, riguardanti furti perpetrati nella zona di servizio del ricorrente, si sono invece svolte successivamente al suo collocamento in congedo. In tale periodo egli non è stato valutato dai suoi superiori gerarchici in quanto ormai assente dal servizio.

Anche per quel che riguarda i giudizi riportati in carriera, emerge dalla documentazione agli atti che allo stesso ricorrente non è stata mai attribuita la qualifica di eccellente (è stato giudicato invece superiore alla media o nella media) come deve, altresì, rilevarsi che non sussisteva un obbligo per la Commissione di valutazione di consultare altri superiori gerarchici dello stesso.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

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