TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-03, n. 201501998

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-03, n. 201501998
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201501998
Data del deposito : 3 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01495/2005 REG.RIC.

N. 01998/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01495/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. I M, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Tivoli, viale Mannelli,20;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del giudizio di inidoneità alla promozione al grado superiore di maresciallo (nota n.-OMISSIS-).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri in congedo, impugna il giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado di maresciallo comunicato con la nota indicata in epigrafe.

In particolare, nel ricorso ha prospettato i seguenti motivi di gravame:

- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 34 della legge n. 212/1983. Eccesso di potere per difetto della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà;

L’Amministrazione non avrebbe motivato il giudizio di inidoneità impugnato e i superiori gerarchici sarebbero stati non imparziali nell’apprezzamento della sua carriera, giacché avrebbero formato il loro giudizio mentre erano in corso indagini penali nei suoi confronti.

- eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà in relazione a quanto disposto dal DM n. 28/III-7/2002 del 15.2.2002;

Vi sarebbe stato un travisamento dei fatti nel giudizio de quo in relazione alla sospensione dal servizio in pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente e non sarebbero stati congruamente valutati i giudizi di eccellenza in precedenza ricevuti.

- violazione dell’art. 33 della legge n.