TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-07-25, n. 201402133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-07-25, n. 201402133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402133
Data del deposito : 25 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02506/2012 REG.RIC.

N. 02133/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02506/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2506 del 2012, proposto da:
S L V, rappresentato e difeso dallo stesso e domiciliato presso il suo studio in Catania, corso Italia, 141;

contro

Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. S A M, con domicilio presso la sede dell’avvocatura comunale in Catania, via G. Oberdan, 141;

per l'ottemperanza

e.g. nascente da sentenze nn. 5466,5467,5468 e 5469 del 2010 del Tribunale di Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con le sentenze indicate in epigrafe il Tribunale di Catania ha condannato il Comune di Catania al pagamento di somme in favore della parte ricorrente.

Le sentenze, notificate in forma esecutiva tutte in data 17.02.2011, sono passate in giudicato, come da attestazione prodotta dal ricorrente.

Non avendo ricevuto dal Comune l'adempimento, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta.

Il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che non si ravvisano motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata.

Deve essere, quindi, affermato l'obbligo del Comune di Catania di eseguire il giudicato nascente dalle sentenze in epigrafe, corrispondendo al ricorrente le somme ivi indicate, oltre gli interessi legali fino al soddisfo, le spese legali e spese di registrazione delle sentenze, atteso che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione (ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768), con esclusione solo delle spese di precetto ed, in generale, di quelle sostenute per procedimenti esecutivi ordinari.

Il Comune dovrà, al fine di ottemperare, porre in essere il pagamento dovuto entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catania o suo delegato.

Insediandosi entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, anche mediante l'adozione di variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, alienazioni di beni anche mediante trattativa privata, o quant'altro necessario per l'assolvimento del mandato, anche in deroga a qualsiasi normativa.

Una volta espletato il mandato affidatogli, il Commissario depositerà presso la Segreteria di questa Sezione una relazione sull’attività svolta con allegati copia del verbale di insediamento e dei provvedimenti adottati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.

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