TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-12-31, n. 201915033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-12-31, n. 201915033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201915033
Data del deposito : 31 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2019

N. 15033/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06710/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6710 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Balbi, Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- Del provvedimento del -OMISSIS-con cui il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha respinto l'istanza di rettifica ex art. 10 del D.M. n. 193/2008 presentata dal -OMISSIS- avverso il verbale conclusivo di accertamento -OMISSIS--OMISSIS-, relativamente alla sede -OMISSIS-;

-Del verbale conclusivo di accertamento -OMISSIS-;

-nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il soggetto ricorrente espone:

a) di essere un istituto di patronato promosso dalla -OMISSIS-) per l’assistenza e la consulenza in materia previdenziale, sociale e assistenziale;

b) di godere dunque dei previsti finanziamenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) che tale amministrazione svolge periodiche ispezioni, nei confronti delle strutture del patronato, al fine di valutare il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa di settore onde poter ammettere i patronati stessi al godimento dei suddetti benefici;

d) che nel corso di una di queste ispezioni, relative in particolare all’anno 2016, venivano rilevate alcune incongruenze riguardanti in particolari due collaboratrici della sede di -OMISSIS- del patronato stesso: la prima in quanto era impiegata a tempo parziale (part-time di 4 ore) e non in via esclusiva presso la ridetta struttura (essa risultava impiegata parzialmente presso il patronato e parzialmente presso la-OMISSIS-); la seconda, che era stata formalmente impiegata presso il centro stesso soltanto fino al 2011, in quanto aveva comunque de facto continuato a collaborarvi sino al 2015;

e) che a seguito della riscontrate irregolarità era dunque stato decurtato il relativo punteggio da assegnare al patronato, e ciò con ogni conseguenza in ordine alla riduzione dei suddetti finanziamenti ministeriali;

f) che le conclusioni di cui al verbale ispettivo venivano contestate dinanzi alla competente direzione ministeriale la quale, con il provvedimento

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