TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-10-24, n. 201401633
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Testo completo
N. 01633/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RI GI, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Longhin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Vittorio Amedeo II, 19;
contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dall’avv. Donatella Spinelli, con domicilio eletto in Torino, via Corte d’Appello, 16;
per l'annullamento
del provvedimento del 27 dicembre 2007 del Comune di Torino, con il quale è stata respinta la domanda di condono prot. 2004/11/6512 per la sanatoria di lavori di risanamento dell’immobile (tettoia aperta realizzata a copertura di un terrazzo) in Torino, strada Valpiana n. 110;
dell’ordinanza n. 80/2008 del 14 marzo 2008 del Comune di Torino, con cui è stata ordinata la demolizione delle opere oggetto del diniego di condono;
del provvedimento prot. 2006-1-8619 del 16 maggio 2008 del Comune di Torino, con cui è stata respinta l’istanza di sanatoria per le medesime opere;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con verbali di accertamento del 28 ottobre 2003 e del 19 novembre 2003, il Comune di Torino ha contestato al ricorrente RI GI la realizzazione abusiva, presso l’immobile residenziale di sua proprietà in strada Valpiana n. 110, della copertura di un terrazzo al primo piano fuori terra per circa 42 mq, mediante elevazione delle murature portanti, costruzione di pilastri in cemento armato e muratura in laterizi e prolungamento delle falde del tetto.
Con i tre provvedimenti in epigrafe, qui impugnati mediante ricorso introduttivo e due successivi atti di motivi aggiunti ritualmente notificati, il Comune di Torino ha:
- respinto la domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 27 – lett. d), del d.l. n. 269 del 2003;
- ordinato la demolizione entro novanta giorni delle opere realizzate senza titolo;
- respinto la ulteriore domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il ricorrente deduce motivi così riassumibili:
1) quanto al diniego di condono, violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001,