TAR Roma, sez. 3T, decreto decisorio 2022-11-18, n. 202209192
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Pubblicato il 18/11/2022
N. 09192/2022 REG.PROV.PRES.
N. 03660/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3660 del 2017, proposto da
Ossoli Snc Falegnameria di Ossoli Umberto e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, F T, L M, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, G B D L, con domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva e/o adozione delle più idonee misure cautelari ai sensi dell'articolo 55 cpa con tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali:
- del provvedimento del GSE – Gestore Servizi Energetici prot. n. GSE/P20170015943 del 13 febbraio 2017 notificato a mezzo lettera raccomandata r.r. in data 15 febbraio 2017 e ricevuto in data 20 febbraio 2017 emesso in esito al procedimento di verifica documentale di cui all'articolo 42 del D.lgs. 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014 relativo all'impianto fotovoltaico denominato “IMP FV OSSOLI” n. 658231 di potenza pari a 10 KW sito in Via Fabio Filzi n. 19 - Cormano (MI) - recante la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 e la comunicazione dell'intendimento di procedere al recupero integrale di tutti gli incentivi percepiti secondo modalità che saranno rese note con successiva comunicazione;
- di ogni altro provvedimento connesso presupposto e consequenziale tra cui:
a) comunicazione di avvio del procedimento di verifica documentale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e del DM 31 gennaio 2014. prot. GSE P20150052649 –29 maggio 2015;
b) provvedimento del 29 ottobre 2014 prot. GSE/P20140153914 con cui il GSE comunicava l'annullamento parziale del provvedimento di sospensione dell'erogazione con esclusione della maggiorazione ivi prevista per impianti realizzati con componenti prodotti all'interno dell'Unione Europea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 aprile 2017;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Considerato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co. 1 c.p.a. in data 27 maggio 2022 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da scheda del sistema informatico della Giustizia Amministrativa);