TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-05-27, n. 202103559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-05-27, n. 202103559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103559
Data del deposito : 27 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2021

N. 03559/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01638/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2020, proposto da
F R, quale procuratore generale e amministratore di FEO Alma, F A e F M M, rappresentati e difesi dagli avvocati E F, U Z, F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E F, U Z, F A, difesi da sé medesimi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

al decreto cron.nr. 1563/2017 - nr. 523/2017 R.G., del 17.05.2017, pubblicato in data 18.05.2017, notificato in data 25.10.2017 reso dalla Corte di Appello di Napoli, III sez. civile;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. L C, celebrata l’udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e del D.P.C.S. 28.12.2020;


FATTO e DIRITTO

I. Rilevato, in punto di fatto, che:

-) ricorre F R, quale procuratore generale e amministratore di FEO Alma, F A e F M M per l’esecuzione del decreto indicato in epigrafe con cui la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero intimato, al pagamento in favore di €. 2.000,00 per ciascuna ricorrente (tot. 6.000,00 euro), oltre interessi dalla domanda, quale equa riparazione ex artt. 2 e 3 l. n. 89/2001 (cd. legge Pinto) per l’irragionevole durata di un processo civile a cui le rappresentate avevano partecipato (oltre a interessi e spese come indicato nel decreto medesimo);

-) ricorrono, altresì, gli avv. U Z, F A ed E F (le parti saranno indicate in seguito con la locuzione, da intendersi onnicomprensiva, “parte ricorrente”) per l’esecuzione del medesimo decreto quanto alle spese legali da lei anticipate e liquidate nella somma di euro 600,00 oltre agli esborsi, alle spese generali, all’IVA e alla CPA come indicato nel medesimo titolo;

-) il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ente debitore in data 25.10.2017 ed è passato in giudicato come da attestazione in atti;

-) in data 08.06.2018 è stata presentata l’autodichiarazione di cui all’art.

5-sexies della legge n. 89/2001;

-) il Ministero intimato si è costituito senza nulla osservare quanto al merito della pretesa;

II.

Considerato che

parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:

-) di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;

-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;

dei conti;

III. Quanto alla legittimazione del Ministero della Giustizia;

Ritenuto che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.;
v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804;
Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021;
T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014;
T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);

IV. Quanto alle spese del presente giudizio,

Considerato che:

-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);

-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;

Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore e alla serialità della lite;

V. Quanto alla nomina del commissario ad acta,

Ritenuto che il commissario ad acta debba essere individuato in un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da nominarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;

Precisato che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies L.89/2001 come introdotto dalla citata, L. n.208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);

VI. Quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa,

Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi:

-) il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto »);

-) l’ulteriore termine dilatorio di cui all’art. 5 sexies della L. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “ al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3” );

Considerato che il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);

Ritenuto, pertanto, che:

-) la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini sopra precisati;

-) l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi come indicato nel titolo portato a esecuzione;

-) in mancanza di spontaneo adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, possa essere nominato il commissario ad acta secondo quanto sopra precisato;

-) le spese, come liquidate in dispositivo anche in funzione della serialità della controversia, debbano essere poste a carico del Ministero della Giustizia con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;

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