TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202316103
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Pubblicato il 30/10/2023
N. 16103/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08426/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8426 del 2023, proposto dal sig. R E, rappresentato e difeso dagli Avvocati F E A e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma, Sezione Terza Civile, Esecuzioni Mobiliari, n. RGE 24865/2019, depositata in data 9 novembre 2020, con la quale veniva disposto il pagamento - in favore del ricorrente - della somma complessiva di Euro 906,00 oltre accessori
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente chiede l’attuazione da parte del Ministero del decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Perugia e dell’ordinanza di assegnazione delle somme adottata dal Tribunale di Roma, di condanna alla liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’amministrazione intimata, ai predetti provvedimenti divenuti definitivi in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione;
Premesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;
Premesso che il giudizio di ottemperanza è condizionato, in particolare, dalla sussistenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla produzione della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza;b) dalla prova dal passaggio in giudicato del provvedimento oggetto di ottemperanza;c) dalla prova del rilascio all’amministrazione debitrice della dichiarazione prevista nell’art.