TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-01-12, n. 202100037
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Pubblicato il 12/01/2021
N. 00037/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 980 del 2018, proposto da G V, rappresentato e difeso dagli avvocati A e S S C e M A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati W F T M, A B, M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V G e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
- della deliberazione 17 luglio 2018 del consiglio d’amministrazione della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, nella parte in cui stabilisce in € 5.000,00 netti l’ammontare della “premialità” da riconoscere a favore del ricorrente dott. G V “per l’impegno nella preparazione del catalogo scientifico dei dipinti del ’300 e del ’400 dell’Accademia Carrara e per il riconoscimento nelle raccolte del museo della Resurrezione di Cristo di A M”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, ancorché non noto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, del Comune di Bergamo e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il pres. cons. Angelo Gabbricci nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020, svoltasi da remoto, senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Nel preambolo della convenzione tra il Comune di Bergamo e la Fondazione Accademia Carrara, approvata con deliberazione del consiglio comunale 21 dicembre 2015, n. 193, si legge tra l’altro che, con “testamento 24 settembre 1795 il Conte Giacomo Carrara istituiva erede universale di ogni suo bene ed avere la Galleria con la Scuola di disegno da lui eretta in Bergamo”, la cui amministrazione veniva affidata “ad una Commissarìa composta secondo le regole dettate nel testamento istitutivo e dal diritto veneziano allora vigente”.
1.2. Questa assolse il compito affidatole fino al 1958 quando, mediante atto del 18 dicembre, “immise il Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara, ed il Comune di Bergamo, subentrando ad ogni effetto ed irrevocabilmente alla Commissarìa stessa, ne assunse tutti gli obblighi in merito alla gestione dell'Accademia Scuola di Arti Figurative, e si obbligò a procedere alla sua amministrazione attraverso gestione autonoma a mezzo di apposito Consiglio di Amministrazione”.
1.3. Nel corso degli anni, tuttavia, prosegue il preambolo, l'autonomia garantita dal Comune di Bergamo nella forma di gestione dell'Accademia Carrara “si è affievolita per il sopravvenire di norme cogenti di natura pubblicistica”, determinando “la sostanziale equiparazione dell'Accademia Carrara ad un servizio comunale ancorché ciò non abbia mutato né il contenuto sostanziale della missione originariamente imposta dal fondatore, né la conseguente destinazione dei beni, né la loro natura di beni inalienabili e perciò passati a demanio comunale”.
1.4. Per ripristinare l’originaria organizzazione, il Comune di Bergamo si è costituito fondatore promotore della fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Accademia Carrara di Bergamo”, costituitasi con atto del 25 giugno 2015”: ente che, “non perseguendo fini di lucro, promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte” e, “nel perseguimento delle proprie finalità, si prefigge quale attività istituzionale la gestione diretta e indiretta del complesso artistico culturale denominato Accademia Carrara”, che il Comune affida alla Fondazione, stabilendo altresì che il rapporto fra di essi venga regolato dalla convenzione, “attraverso la quale vengono fissati diritti e doveri delle parti stipulanti”.
1.5. A sua volta, lo statuto della Fondazione dispone la costituzione di quest’ultima, specificando che essa “risponde ai princìpi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate ... non ha scopo di lucro e non può distribuire utili” (art. 1);“promuove la valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale dell’Accademia Carrara” (art. 2) e dispone di un patrimonio (art. 6) e di un fondo di gestione (art. 7);ne sono membri il Fondatore promotore, ovvero il Comune di Bergamo, i Fondatori, i Cofondatori, i Partner, ed i Sostenitori, la cui posizione è egualmente delineata nello statuto;ne sono organi il comitato dei garanti, il consiglio d’amministrazione;il presidente della fondazione e il vice presidente;il direttore;l’advisory board;il comitato scientifico e il revisore legale.
2.1. Il consiglio d’amministrazione della Fondazione - composto dal suo presidente (incarico che spetta per statuto al sindaco di Bergamo), da un consigliere designato dal fondatore promotore, e da tre consiglieri nominati dal comitato dei garanti – ha emesso, il 17 luglio 2018, la determinazione che attribuisce a G V un premio di € 5.000,00 netti “per l’impegno nella preparazione del catalogo scientifico dei dipinti del ’300 e del ’400 dell’Accademia Carrara e per il riconoscimento nelle raccolte del museo della Resurrezione di Cristo di A M”.
2.2. Il V è un dipendente del Comune di Bergamo, con qualifica di “conservatore Pinacoteca”, comandato presso la Fondazione, secondo quanto consentito dalla citata convenzione: la delibera del consiglio di amministrazione, oltre che al catalogo, contiene un ulteriore riferimento, il quale richiede un approfondimento, poiché costituisce il presupposto della controversia.