TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2020-01-16, n. 202000099
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Pubblicato il 16/01/2020
N. 00099/2020 REG.PROV.CAU.
N. 05083/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5083 del 2019, proposto da
T C, A C, rappresentati e difesi dall'avvocato V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Boscoreale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'ordinanza per la demolizione di opere edilizie abusive n. 17 del 19/09/2019, emesso dal Comune di Boscoreale, e notificata nelle date del 24/09/2019 e del 10/10/2019, rispettivamente, per Cirillo Antonio e per Cirillo Tommaso
2) dell'accertamento di conformità urbanistica e relativi allegati, prot. 15739 del 4/06/2019;
3) di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le censure proposte non si presentano favorevolmente valutabili, in quanto :
- con l’ordinanza di demolizione impugnata, l’amministrazione comunale ha sanzionato la realizzazione di un capannone destinato a deposito commerciale di circa 450 mq nonché di una tettoia, manufatti che hanno comportato un aumento plano-volumetrico in assenza di titolo edilizio e quindi in violazione delle norme urbanistiche comunali, essendo l’area interessata inclusa in zona E7 (area agricola di particolare rilevanza agronomica) del vigente PUC, e del vincolo paesaggistico di cui al d. lgs. 42/2004.
Non si dispone sulle spese della presente fase cautelare in assenza di costituzione dell’amministrazione comunale intimata.