TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2020-01-16, n. 202000099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2020-01-16, n. 202000099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000099
Data del deposito : 16 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2020

N. 05083/2019 REG.RIC.

N. 00099/2020 REG.PROV.CAU.

N. 05083/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5083 del 2019, proposto da


T C, A C, rappresentati e difesi dall'avvocato V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune Boscoreale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'ordinanza per la demolizione di opere edilizie abusive n. 17 del 19/09/2019, emesso dal Comune di Boscoreale, e notificata nelle date del 24/09/2019 e del 10/10/2019, rispettivamente, per Cirillo Antonio e per Cirillo Tommaso

2) dell'accertamento di conformità urbanistica e relativi allegati, prot. 15739 del 4/06/2019;

3) di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che le censure proposte non si presentano favorevolmente valutabili, in quanto :

- con l’ordinanza di demolizione impugnata, l’amministrazione comunale ha sanzionato la realizzazione di un capannone destinato a deposito commerciale di circa 450 mq nonché di una tettoia, manufatti che hanno comportato un aumento plano-volumetrico in assenza di titolo edilizio e quindi in violazione delle norme urbanistiche comunali, essendo l’area interessata inclusa in zona E7 (area agricola di particolare rilevanza agronomica) del vigente PUC, e del vincolo paesaggistico di cui al d. lgs. 42/2004.

Non si dispone sulle spese della presente fase cautelare in assenza di costituzione dell’amministrazione comunale intimata.

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