TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2012-02-08, n. 201201244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2012-02-08, n. 201201244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201201244
Data del deposito : 8 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05108/2011 REG.RIC.

N. 01244/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05108/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5108 del 2011, proposto da:
M I, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso G F in Roma, piazza Trinita' dei Monti, 16;

contro

Comune di Ardea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Peppino Mariano, con domicilio eletto presso Peppino Mariano in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina,55;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

per ottenere

l’annullamento dell’atto di perfezionamento del diniego definitivo di sanatoria edilizia, assunto con determinazione dirigenziale del 22.3.2011 (n. prot. 13707) dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ardea;

il risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ardea e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente è proprietario di un immobile sito nel territorio di Ardea, località Tumoleto della Fossa, via Lungomare degli Ardeatini, per il quale era stata presentata domanda di sanatoria edilizia in data 29.3.1986, denegata dal provvedimento impugnato.

Parte ricorrente afferma che la costruzione dell’immobile è anteriore all’apposizione dei vincoli ambientali presenti in zona e deduce, in prima istanza, l’incompetenza del dirigente che ha adottato il provvedimento e la violazione degli artt. 31, 32 e 33 della legge 28.2.1985 n. 47, in quanto, sostiene, il parere favorevole sulla domanda di sanatoria deve intendersi tacitamente reso giacché l’Autorità comunale non lo ha espresso entro centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Deduce, altresì, l’insufficienza della motivazione a sostegno della scelta denegativa.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ardea e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiamato in causa. L’Amministrazione comunale ha chiesto il rigetto dell’impugnativa con memoria nella quale espone le ragioni di tutela paesaggistica fondanti il provvedimento negativo.

La causa è passata in decisione all’udienza del 20 ottobre 2011.

DIRITTO

Occorre riconoscere, in premessa, la competenza del dirigente responsabile per l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ardea ad emanare gli atti deliberativi sulle domande di sanatoria edilizia, fattispecie tipizzata propria dell’attività generale di gestione che, negli enti locali, attiene alle potestà dirigenziali (art. 51, comma 3, lett. f della L.

8.6.1990 n. 142).

Va esclusa, poi, la possibilità di formazione di provvedimento tacito di assenso su domande di sanatoria edilizia relative a immobili in aree sottoposte a vincoli, come nell’ermeneutica normativa avallata da consolidato indirizzo giurisprudenziale per l’ipotesi della mancanza di espresso parere favorevole, giacché il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole della competente autorità, laddove l’inerzia o la lentezza dei comuni nel provvedere sulle istanze di condono edilizio non può assicurare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero conseguire in virtù di provvedimento espresso e, in particolare, non può consentire di superare la mancanza dei prescritti pareri favorevoli (tra le tante pronunce: T.A.R. Toscana, III, 27.2.2009 n. 350).

La lettura combinata dell’art. 32, comma primo, e dell’art. 35 della legge 28.2.1985 n. 47 esclude che il mancato rilascio del parere favorevole sulle domande di sanatoria per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli determini l’accoglimento tacito delle istanze. L’art. 32, nel testo riformato dalla L. n. 326/2003, al primo comma qualifica come silenzio rifiuto la situazione lesiva generata dall’inerzia dell’autorità competente ad esprimere il parere, al secondo comma indica gli immobili suscettibili di sanatoria insistenti in aree vincolate, tra i quali non rientrano gli immobili siti in zone soggette a tutela ambientale, che dunque debbono essere compresi (terzo comma) tra quelli per cui la sanatoria non è consentita ai sensi dell’art. 33. L’art. 35, comma 17, inibisce, infine ed espressamente, la formazione di assenso tacito per le domande di sanatoria relative ad immobili per i quali è vietata.

Tanto premesso, onde escludere la rilevanza dell’inerzia amministrativa ai fini della sanatoria per gli immobili insistenti in aree soggette a vincoli d’interesse ambientale, come per la fattispecie, va esaminato il contenuto motivazionale del provvedimento negativo.

Il preambolo provvedimentale richiama il decreto 22.10.1954 del Ministro della Pubblica Istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.1.1955, nonché il piano territoriale paesaggistico adottato con delibera 25.7.2007 n. 556 della Giunta Regionale del Lazio. Nella parte motiva il primo “considerato” riporta quanto segue: “ L’edificio fa parte di una serie di costruzioni, realizzate tra la spiaggia e il lungomare, che compromettono sia l’accessibilità che la percezione del panorama marino. Questi edifici costituiscono …grave danno paesaggistico in quanto alterano le caratteristiche morfologiche e naturali del luogo, facendogli perdere la propria identità fisica. L’impatto della realizzazione edilizia, nel contesto disturbante di diffusa fabbricazione, ha carattere invasivo tanto da determinare la compromissione non solo della percezione paesaggistica da parte della collettività, ma anche lo stravolgimento dell’armonia e naturale bellezza del paesaggio e dell’ambiente circostante ”.

In particolare, il D.M. 22.10.1954 qualifica di notevole interesse pubblico la fascia costiera dalla foce del Tevere al confine con la provincia di Latina (Torre Astura) e la dichiara sottoposta alle disposizioni della legge 29.6.1939 n. 1497, per la tutela paesistica. Di fatto è l’intero litorale della provincia romana a essere interessato.

La normativa di protezione delle bellezze naturali di cui alla legge n. 1497/1939 è oggi recepita in parte dal codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. L’art. 136 del codice, recependo l’art. 1 della L. n. 1497/1939, riconosce (lett. c, d) notevole interesse pubblico ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonché alle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. L’art. 142, inoltre, considera (lett. a) protetti ex lege i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. L’art. 146, richiama in parte il contenuto dell’art. 7 della L. n. 1497/1939, statuendo che i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree d’interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che arrechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. La norma prosegue richiedendo la valutazione e il nulla osta dell’autorità competente alla tutela dei valori ambientali per i progetti e gli interventi edilizi sui predetti immobili, con verifica della compatibilità tra l’intervento e l’interesse paesaggistico protetto.

Nel Lazio è disposta sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia ambientale, ai sensi della legge regionale 19.12.1995 n. 59. Alla stregua di quanto rilevato, deve concludersi per la competenza in fattispecie dell’Amministrazione comunale chiamata in giudizio, nonché per la esaustività e la congruità della motivazione assunta riguardo all’interesse di tutela paesaggistica presente in area e nella descrizione degli elementi di contrasto con esso e che impediscono l’accoglimento dell’istanza di condono edilizio.

Il D.M. 22.10.1954 attribuisce al territorio da esso descritto notevole interesse pubblico, riconoscendone il valore estetico e di bellezza panoramica fruibile ex universalitate . Il provvedimento in questa sede contestato è esauriente nell’indicare come questi valori siano stati compromessi nel tempo da complessi edificati sine titulo , anche in momenti diversi, tra i quali s’inserisce l’immobile cui è denegata sanatoria, che impediscono l’accessibilità e la percezione del panorama marino intese nella loro continuità.

L’estetica che la normativa in tema di protezione paesaggistica intende tutelare è l’esteriore, tradizionale aspetto del territorio, ciò che tutti possono godere con la vista. Si tratta di quell’aspetto del territorio che è ritenuto “tradizionale”, ossia l’ordine e la forma fisica esteriore ereditati dalla tradizione presente in determinati luoghi, il cui valore sia riconosciuto attraverso le procedure della legge stessa. Come i monumenti, così il valore del paesaggio è visto saldamente ancorato alla “memoria” collettiva.

La legge non tutela dunque l’estetica in quanto tale, ma i valori tradizionali che si mostrano alla vista. Ciò significa che quando si esamina un progetto di trasformazione degli immobili nei luoghi tutelati non si tratta di stabilire se la nuova architettura sia esteticamente valida, ma se quell’intervento modifica l’aspetto tradizionale con cui si mostra l’ordine spaziale delle cose immobili presenti storicamente in quel determinato luogo. Nell’ottica del legislatore del 1939 e del codice del 2004 si può costruire in quei luoghi, svolgere attività e anche trasformare i beni immobili, purché si rispettino i valori tradizionali di quel loro esteriore aspetto.

In fattispecie la costruzione, realizzata sulla litoranea ardeatina, interrompe la continuità panoramica della spiaggia e del mare e, perciò, assume un evidente carattere invasivo e di disturbo nella fruizione del paesaggio costiero, in contrasto con il valore tutelato

Alla luce di queste considerazioni e dell’attualità dell’interesse coeso alla tutela ambientale del litorale ardeatino non possono aver rilievo, onde sminuire l’efficacia della motivazione del provvedimento di diniego della sanatoria, o la sua validità, il tempo trascorso tra la presentazione della domanda e la conclusione dell’ iter procedimentale.

Per quanto concerne il periodo di costruzione dell’immobile, lo stesso ricorrente dichiara, nell’atto introduttivo del giudizio, che esso è il frutto della trasformazione di due vecchi manufatti in legno, avvenuta nel 1974.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti costituite.

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