TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-01-20, n. 202200667

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-01-20, n. 202200667
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200667
Data del deposito : 20 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2022

N. 00667/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05961/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 5961 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L’OTTEMPERANZA

a) alla Sentenza n. 7110 del 2020 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e pubblicata in data 25.06.2020 nel procedimento RG 89/2020 proposta da -OMISSIS- / Ministero della Giustizia con certificazione del passaggio in giudicato apposta in data 20.04.2021

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA’ e/o INEFFICACIA

b) della nota m_dg.

GDAP

26/03/2021.0118660.U Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale del Personale e delle Risorse, inviata a mezzo pec allo scrivente difensore in data 26.03.2021

- della nota m_dg.

GDAP

10/09/2020.0313797.U Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale del Personale e delle Risorse di ogni atto e provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, anche attualmente non conosciuto, con espressa riserva di impugnazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il signor -OMISSIS- con il ricorso per ottemperanza in esame premette che con sentenza n. 7110 del 2020 questa Sezione ha accolto, in parte, il ricorso proposto dallo stesso avverso il silenzio- inadempimento del Ministero della Giustizia-DAP a seguito della richiesta del ricorrente in data 19.11.2019 per l’attribuzione degli effetti giuridici della promozione per merito straordinario alla qualifica superiore, con decorrenza dal 12 giugno 2015, ottenuta con decreto 2 agosto 2016, con ordine al Ministero di pronunciarsi sulla istanza di parte con un provvedimento definitivo.

Il ricorrente riferisce che il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale del Personale e delle Risorse, in pretesa attuazione della suddetta sentenza, ha dapprima comunicato la nota m_dg.

GDAP

10/09/2020.0313797.U e, dopo atto di diffida inviato dal difensore in data 9.03.2021 al fine di adottare un provvedimento espresso e definitivo, la P.A ha comunicato la nota m_dg.

GDAP

26/03/2021.0118660.U;
secondo il ricorrente tali note non sarebbero provvedimenti in esecuzione della sentenza passata in giudicato, bensì atti elusivi di quanto disposto dalla predetta decisione, come tali illegittimi e violativi dell’ordine impartito dall’Autorità Giudiziaria.

Con le suddette note l’Amministrazione penitenziaria ha comunicato che il decreto di promozione emesso in data 2 Agosto 2016 era stato restituito - con note 10 agosto 2016, n. 39216 e del 14 settembre 2016, n. 42473 - dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, privo del visto di regolarità amministrativo contabile, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del d. lgs. n.123 del 2011, ritenendo quindi inefficace il decreto di promozione per meriti straordinari perché privo del visto di controllo contabile in ragione della mancanza della proposta del Provveditore Regionale, quale presupposto necessario per fissare la decorrenza della promozione.

Nel procedimento amministrativo oggetto di ricorso la proposta di promozione per l’allora Commissario Capo interessato sarebbe stata tempestivamente formulata dal competente Direttore dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento con nota prot. 57940/fp del 3.6.2015 a firma della D.ssa G D (Magistrato di Corte d’Appello fuori ruolo equiparabile ad un Dirigente Superiore).

Riferisce il ricorrente che al tempo della invocata promozione rivestiva la funzione di Comandante del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria (Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria istituito con Decreto Ministeriale del 14.6.2007 con competenza nazionale, posto alle dipendenze funzionali dell’A.G. ai sensi dell’art. 12 Disp. Att. c.p.p.), non operante alle dipendenze dei Provveditorati Regionali, bensì del Direttore dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo incardinato presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
pertanto sostiene il ricorrente che la tesi dell’Amministrazione sarebbe erronea ritenendo necessaria per ottenere la promozione per merito straordinario la proposta di un Provveditore, senza specificare quale territorialmente competente (tenuto conto della centralità del Nucleo Investigativo Centrale operante su tutto il territorio nazionale). Invero, il Direttore dell’Ufficio Ispettivo e del Controllo, direttamente dipendente dal Capo del Dipartimento, avrebbe ritenuto legittima la propria competenza a formulare una proposta di promozione per il dipendente che si sarebbe distinto nel coordinamento di articolate attività investigative.

Peraltro la Direzione dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo, adottando scelte e indirizzi di azione sempre di concerto con il superiore Capo del Dipartimento, dovrebbe portare a conoscenza di quest’ultimo la proposta di promozione avanzata a favore dell’interessato. Ed inoltre il Provveditore Regionale (non individuabile in base alle competenze regionali) non avrebbe potuto essere informato dal Comandante del Nucleo Investigativo Centrale delle attività investigative in itinere, per ovvie ragioni di segreto investigativo. Pertanto, l’unico organo amministrativo titolato a conoscere le attività di indagine in corso, ma non il contenuto, sarebbe solo il Direttore dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo.

Quest’ultimo Organo, rilevato che i fatti per i quali è stata proposta la promozione per il ricorrente – su impulso dei Procuratori della Repubblica di Napoli – si sarebbero verificati con attività compiute in tutto il territorio nazionale, avrebbe interpretato l’art. 54 comma 3 del d.lgs n. 443 del 1992 nel senso di affermare la legittimità della proposta a sua firma.

Il ricorrente assume altresì che il Legislatore del 1992 (anno di entrata in vigore del d.lgs. n.443 del 1992 che ha introdotto tra le altre norme anche quella relativa alla promozione per meriti straordinari) non avrebbe potuto prevedere la successiva istituzione (anno 2007) di un Servizio centrale di polizia giudiziaria della Polizia Penitenziaria ad hoc, dipendente esclusivamente dall’Amministrazione Centrale e non dai Provveditorati territoriali. Conseguentemente la competenza a proporre la promozione a favore del ricorrente sarebbe legittima perché attuata dal Direttore dell’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo quale organo di staff del Capo del Dipartimento, con derivante illegittimità della nota Ministeriale, risultando prive di pregio le deduzioni ivi riportate secondo cui il provvedimento sarebbe inefficace perché improduttivo di effetti contabili, in quanto l’esistenza di un vizio di legittimità non impedirebbe all’atto amministrativo di produrre egualmente i suoi effetti e poter perciò essere portato ad esecuzione, fino al suo eventuale annullamento.

1.1.Sulla base di tali argomentazioni il ricorrente censura la illegittimità della condotta dell’Amministrazione di non aver dato esecuzione ad un provvedimento dell’autorità Giudiziaria, omettendo di sanare, ratificare o convertire l’atto e, pertanto, dopo aver descritto le sue diverse esperienze e i numerosi riconoscimenti concessigli dalle più alte cariche dello Stato che hanno arricchito il suo curriculum professionale, ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia della nota m_dg.

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