TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-09-12, n. 201902154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-09-12, n. 201902154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902154
Data del deposito : 12 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2019

N. 02154/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01845/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2018, proposto da
G B, M G, B G, C B, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro D'Antona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modica, via Sacro Cuore n.114/A;

contro

Comune di Modica non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato nascente

dall'ordinanza di assegnazione resa il 15/11/2017 dal Tribunale Ordinario di Ragusa – Sezione Esecuzioni Mobiliari all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n.1358/2017 R.G.E., ordinanza rilasciata con formula esecutiva il 24/11/2017, notificata al Comune di Modica il 7/12/2017 e non opposta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 la dott.ssa A A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza all’ordinanza di assegnazione indicata in epigrafe recante condanna pecuniaria a carico del Comune di Modica che non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019, il Collegio, ai sensi dell'art. 73 ultimo comma c.p.a., ha rilevato profili di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale alle liti e la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile, poiché come rilevato d’ufficio, non risulta versata in atti del giudizio, ancorché sia stato indicato nel c.d. “indice” degli atti prodotti, copia della procura conferita dai ricorrenti al difensore in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. che richiede, tra il contenuto necessario del ricorso “la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale”. Ne consegue che l’indicazione della procura speciale, e ancor prima la sua effettiva sussistenza, è elemento essenziale del ricorso la cui mancanza conduce all’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez VI, 7 maggio 2019, n. 1922 e 20 marzo 2018, n. 1762;
sez. III, 20 maggio 2014, n. 2603).

In conclusione, il ricorso è inammissibile ferma restando la possibilità della riproposizione del medesimo nel rispetto dell’ordinario termine di prescrizione.

Nessuna statuizione è dovuta sulle spese tenuto conto che il Comune di Modica non si costituito in giudizio.

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