TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-12-13, n. 202101877

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-12-13, n. 202101877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101877
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2021

N. 01877/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00820/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 820 del 2021, proposto da
G L, rappresentato e difeso dall’Avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, viale Papa Giovanni XXIII n. 2 A;

;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’USR - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza n. 4997/2017 emessa in relazione al procedimento R.G. n. 8874/2011 dal Tribunale del Lavoro di Bari, passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con sentenza n. 4997/2017 emessa in data 6.11.2017 il Tribunale di Bari – sezione Lavoro ha accolto parzialmente il ricorso n. 8874/2011 proposto dal Sig. G L.



1.1. In particolare, con la suddetta sentenza sono stati dichiarati “il diritto di parte ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale e tempo indeterminato, con esclusione degli scatti biennali di anzianità, a partire dal 10 luglio 2001” ed altresì “il diritto del medesimo ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato (sempre a partire dalla medesima data) ed a percepire le differenze retributive maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, ad esclusione degli scatti biennali di anzianità, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge” , (perciò con esclusione del cumulo).

Con la medesima sentenza il Miur è stato condannato “al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali”, liquidate “in complessivi € 1.756,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge” .

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