TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300425
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00425/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01053/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2021, proposto da
EM Hamdi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Schera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Sportello Unico Immigrazione di Novara, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico dell'immigrazione di Novara avente nr. Prot. 2020/101067 e notificato al ricorrente in data 15.09.21, con il quale veniva disposto il rigetto della dichiarazione di lavoro irregolare presentata in favore dell’odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di emersione da lavoro irregolare presentata in suo favore dal sig. SE IK per mancata prova di presenza sul territorio italiano in data antecedente all’8 marzo 2020.

Lamenta parte ricorrente l’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità di istruttoria, violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Sostiene parte ricorrente di avere presentato, a prova della presenza in Italia, il passaporto rilasciatogli dal consolato tunisino di Milano in data 31 marzo 2006; l’amministrazione riteneva tale documento troppo risalente nel tempo rispetto all’epoca di presenza prescritta dalla normativa e rigettava pertanto l’istanza. Il passaporto sarebbe privo di timbri in entrata o uscita dal territorio italiano, il che dimostrerebbe che egli è sempre rimasto in Italia da allora.

Ha quindi chiesto

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