TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202400034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202400034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400034
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 00034/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 131 del 2023, proposto da Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa (già Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S M e dall’avvocato V Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato L R dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché con domicilio eletto in Trento, piazza Fiera, n. 17, presso la sede dell’Avvocatura medesima;
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , non costituitasi in giudizio;

per l’accertamento e la dichiarazione

- della non debenza, da parte della Ricorrente, dell’importo pari ad Euro 269.440,90, preteso dal Comune di Trento quale contributo di concessione “ Categoria D6 – Funzioni amministrative ”, in relazione alla concessione edilizia 146896/2015 del 6 agosto 2015, quantificato con nota prot. n. 18429/2015/PP/ma/47 del 2 febbraio 2015 del Responsabile del procedimento del Servizio sportello imprese e cittadini, Ufficio edilizia privata dal Comune di Trento, importo che è stato in seguito indebitamente corrisposto dalla Ricorrente;

nonché per l’accertamento e la dichiarazione

- del diritto della ricorrente alla ripetizione del predetto importo;

e, per l’effetto, per la condanna

- del Comune di Trento alla restituzione dell’importo indebitamente percepito, pari ad Euro 269.440,90, oltre ad interessi ed accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;

previo annullamento, per quanto occorrer possa, ed in parte qua

- dell’art. 49, comma 3, e dell’art. 55, comma 2, del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, recante “ Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) ”;

- della Deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento 26 luglio 2013, n. 1554 e ss.mm., nonché della “ Tabella – Funzioni, costo di costruzione e contributo di concessione ”, allegata alla predetta deliberazione, “ che ne costituisce parte integrante e sostanziale ”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il consigliere A T e uditi per la parte ricorrente l’avvocato S M e per il Comune di Trento l’avvocato L R, come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. La Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa (d’ora in avanti anche Cassa di Trento BCC) ha acquistato nel 2015 dalla Piedicastello S.p.a. il compendio immobiliare identificato dalle pp.ed. 189/2 p.m. 1, 197 e 191 pp.mm. 12-13, C.C. Trento al fine di trasferirvi i propri uffici amministrativi. A tale decisione la Cassa di Trento BCC è pervenuta anche in ragione della circostanza che l’immobile stesso sarebbe stato fruibile sin da subito, senza la necessità di effettuare alcuna opera edilizia, in quanto già in precedenza destinato ad ospitare gli uffici amministrativi e il Rettorato dell’Università degli Studi di Trento. Sebbene non sussistesse il bisogno di effettuare opere edilizie, è risultato necessario richiedere per il cambio di destinazione d’uso da uffici amministrativi di un soggetto pubblico (nella specie l’Università) ad uffici amministrativi di un soggetto privato (nella specie la Banca) il rilascio di una concessione edilizia in deroga in considerazione dei limiti urbanistici vigenti nel centro storico quanto all’apertura di sportelli bancari. In ogni caso, attesa la medesima destinazione di tipo direzionale quali uffici amministrativi, la Cassa di Trento BCC confidava, peraltro, di evitare la corresponsione al Comune di Trento di significativi contributi al fine di ottenere il titolo edilizio. D’altra parte il compendio immobiliare, risalente alla seconda metà del Settecento, precedentemente all’utilizzo ad uffici era adibito a residenza e pertanto, a dire della Cassa di Trento BCC, aveva già generato allora il relativo carico urbanistico che costituisce la ratio degli oneri di concessione.

2. Con il parere del Dirigente dello Sportello Imprese e Cittadini – Ufficio Edilizia Privata prot. n. 11391/2014/BV/vb/47 del 24 gennaio 2014, il Comune ha peraltro rilevato con riferimento al contributo sostitutivo dello standard di parcheggio, che “ la funzione precedente (uffici del Rettorato dell’Università) risulta ricadere nella categoria D.

3.3. della Tabella A dell’Allegato 3 alla D.G.P. 2023/2010
”, per cui al fine di determinare il contributo suddetto si sarebbe dovuto calcolare la differenza tra tale “ funzione precedente ” e la “ nuova funzione ” (D.3.2. – “ Funzioni amministrative ”). Viceversa, il contributo di concessione secondo il Comune era dovuto per intero trattandosi “ di modifica della destinazione d’uso di volumi che in precedenza erano esenti dal pagamento del contributo ”. Pur non condividendo l’orientamento in tal senso espresso dal Comune, la Cassa di Trento BCC al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitativo ha presentato, unitamente alla domanda di concessione, una relazione contenente il computo degli oneri concessori secondo la quantificazione effettuata dall’Amministrazione comunale.

3. Successivamente il Dirigente del Servizio Sportello Imprese e Cittadini - Ufficio edilizia privata con nota prot. n. 18429/2015/PP/ma/47 del 2 febbraio 2015 ha quantificato il contributo sostitutivo dello standard degli spazi di parcheggio in misura pari ad euro 437.013,72 ed il contributo di concessione in misura pari ad euro 269.440,90, con conseguente richiesta di pagamento di un importo complessivo di euro 706.455,00. Sempre al fine di acquisire la concessione, la Cassa di Trento BCC ha provveduto al pagamento dell’importo richiesto, specificando peraltro che il pagamento era da intendersi effettuato con riserva di ripetizione.

4. A seguito del pagamento il Comune ha, infine, rilasciato alla Cassa di Trento BCC la concessione edilizia n. 146896 del 4 agosto 2015. La richiesta di riesame circa la debenza degli importi pretesi inviata il 23 novembre 2015 al Comune non ha avuto alcun riscontro. Con ricorso n. 61/2016 proposto innanzi a questo Tribunale la Cassa Rurale di Trento ha contestato l’importo relativo al contributo sostitutivo dello standard di parcheggio gravante in parte qua sulla concessione edilizia n. 146896/2015. Con sentenza n. 362 del 26 ottobre 2016, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 3966 del 19 aprile 2023, il T.R.G.A. ha accolto parzialmente il ricorso disponendo l’annullamento dell’impugnata concessione edilizia nella parte in cui il contributo sostitutivo dello standard degli spazi di parcheggio è stato determinato senza escludere gli “ spazi comuni ” dal calcolo dello standard relativo alla “ nuova funzione ” dell’immobile.

5. La Cassa di Trento BCC con l’ulteriore ricorso ora in esame agisce pertanto per ottenere l’accertamento e la dichiarazione della non debenza dell’importo preteso dal Comune di Trento a titolo di contributo di concessione e la conseguente statuizione di condanna alla restituzione delle somme già versate. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 117, legge prov. 4 marzo 2008, n.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49, 55, D.P.P. 13 luglio 2010, 18-50/Leg. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’art. 16, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della legge prov. 11 dicembre 1975, n. 53, e degli artt. 106 e ss., 144, legge prov. 5 settembre 1991, n. 22. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale” (Preleggi). Violazione e falsa applicazione dei principi generali relativi al pagamento del contributo concessorio ed all’assolvimento degli oneri per il rilascio dei titoli edilizi.

L’importo preteso dal Comune a titolo di contributo di concessione non era dovuto poiché già dal primo Piano Regolatore Generale del Comune di Trento, approvato con legge provinciale 11 novembre 1968, n. 20, l’edificio risultava destinato a “ casa d’abitazione con cortile ” essendo compreso nel “ Centro storico cittadino ”, segnatamente tra le “ aree di notevole interesse storico o artistico ” di cui all’art. 13, comma 2, delle relative Norme Tecniche di Attuazione. Pertanto, antecedentemente all’entrata in vigore della disciplina legislativa che ha imposto, sul territorio nazionale ed anche in Provincia di Trento, il pagamento degli oneri concessori per gli interventi edilizi diretti, l’immobile aveva prodotto il relativo carico urbanistico e, conseguentemente, anche “ virtualmente assolto ” il corrispondente onere, stante l’irretroattività nell’applicazione della relativa disciplina. Il Comune di Trento pretendendo il pagamento del contributo alla stregua di quanto dovuto per un edificio realizzato ex novo ha violato i parametri e le disposizioni vigenti in materia, in particolare l’art. 115, comma 1, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ai sensi del quale il pagamento del contributo, “ commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione ”, è dovuto esclusivamente a fronte di “ interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ”. D’altra parte, né l’acquisto dell’edificio adibito ad uso privato da parte dell’Ente pubblico, né la successiva destinazione del medesimo ad uffici pubblici risultano circostanze idonee ad azzerare il già intervenuto assolvimento dell’onere concessorio - a prescindere se effettivo o virtuale - e capaci di giustificare la pretesa del versamento dell’intero contributo.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 117, legge prov. 4 marzo 2008, n.

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