TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2018-05-29, n. 201803179

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2018-05-29, n. 201803179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803179
Data del deposito : 29 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2018

N. 09427/2011 REG.RIC.

N. 03179/2018 REG.PROV.PRES.

N. 09427/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9427 del 2011, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dagli avvocati M C P, S P, con domicilio eletto presso lo studio Cristina Varano in Roma, via Emilio Faa di Bruno, 4;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto Div. III cat. 6G, emesso dalla Questura di Roma in data 30.8.2011 e notificato in data 06.09.2011, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale avanzata dal ricorrente, e di ogni altro atto e comportamento preordinato, consequenziale e connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 novembre 2011;

Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 14 marzo 2017, di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento.

Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.

Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi