TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-05-04, n. 202200341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-05-04, n. 202200341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200341
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2022

N. 00341/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00286/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2021, proposto dalla -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. F B, PEC buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42;

contro

-Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;
-Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Maietta, PEC avvocatimaietta@mypec.eu, e Antonio Pugliese, PEC antoniopugliese@ordineavvocatiroma.org, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento

del Decreto prot. n. 21661 del 22.3.2021, con il quale il Prefetto di Potenza ha stabilito che nei confronti della -OMISSIS-S.r.l. “sussistono le situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011”, specificando che tale provvedimento “ha carattere di informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Potenza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Dopo aver ricevuto la richiesta di informazione antimafia “con la motivazione erogazioni, contributi, finanziamenti” del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. del 31.8.2017, il Prefetto di Potenza, previo parere espresso dal Gruppo Interforze della Provincia di Potenza nella riunione del 16.1.2018, con Decreto prot. n. 21661 del 22.3.2021 ha stabilito che nei confronti della -OMISSIS-S.r.l. “sussistono le situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011”, specificando che tale provvedimento “ha carattere di informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”, attesochè dagli accertamenti e dagli elementi informativi acquisiti dalla Questura di Potenza, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza e dalla DIA di Bari era emerso che:

A) il suo amministratore e socio al 50%: 1) “pregiudizi di polizia per estorsione (2014), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Napoli-2014), truffa ed inadempimento in contratti di pubblica fornitura (Vibo Valentia-2015)”;
2) era “stato condannato per truffa continuata in concorso (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. con sospensione condizionale della pena, irrevocabile in data 10.3.2006)”;
3) era “stato condannato (decreto penale di condanna del 16.12.2005) per falso e truffa aggravata e continuata”, specificando che tale condanna, mentre per gli altri imputati era diventata definitiva, era stata opposta dall’amministratore e socio al 50% ed il giudizio si era estinto per intervenuta prescrizione;

B) l’altro amministratore: 1) “ha pregiudizi di polizia per minacce e percosse (2010), per associazione a delinquere, truffa aggravata e traffico illecito di rifiuti (2012 misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, annullata in sede di riesame) e per frode nelle pubbliche forniture (2017);
2) era “stato condannato per falsità in scrittura privata (reato depenalizzato) e truffa continuata (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., irrevocabile in data 10.3.2006, con la condanna alla pena della reclusione di 4 mesi e 20 giorni ed il beneficio della sospensione condizionale della pena);
3) la pendenza nei suoi confronti del procedimento penale per i reati ex artt. 416 c.p. e 260 D.Lg.vo n. 152/2006, “poiché con il ruolo di organizzatore e promotore si associava con altri allo scopo di realizzare un mirato programma criminoso ed una serie indeterminata di reati quali: l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti solidi urbani;
la predisposizione reiterata e continuata di numerosi falsi formulari di identificazione del rifiuto;
l’illecito conseguimento di profitti di ingente valore tramite diverse condotte truffaldine, volte ad indurre in errore circa 20 Comuni della Basilicata che elargivano enormi corrispettivi in denaro per il conferimento dei rifiuti”;
specificando che con Sentenza del 7.12.2018 era stato assolto per il reato di truffa, ma era stato condannato per il reato ex art. 260 D.Lg.vo n. 152/2006 alla pena di 1 anno di reclusione, e che tale Sentenza era stata appellata;
4) nel 2014 aveva avuto “contatti con personaggi legati alla criminalità organizzata calabrese”, in quanto nell’ambito di una gara per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia, poi aggiudicata in favore di una sua impresa, aveva delegato il figlio di una persona coinvolta in un processo penale per associazione a delinquere di stampo mafioso, fratello di una persona, arrestata nel 2013 per associazione a delinquere di stampo mafioso;

C) l’altro socio al 50%, moglie e convivente dell’altro amministratore, era stata condannata in data 16.12.2005 (si tratta dello stesso suddetto decreto penale di condanna, con il quale era stato l’amministratore e socio al 50%, il cui processo si era estinto per prescrizione solo nei confronti dell’amministratore e socio al 50%, in quanto era stato opposto solo dell’amministratore e socio al 50% e non anche dall’altro socio al 50%) alla pena di € 3.000,00 per il reato di falso ideologico e truffa (reato ostativo al rilascio della documentazione antimafia), perché aveva presentato all’INPS una domanda di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza, dichiarando falsamente di essere dipendente di una ditta.

Con nota prot. n. 9760 del 31.3.2021 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., dopo aver richiamato il Decreto prot. n. 21661 del 22.3.2021, ha comunicato alla -OMISSIS-S.r.l. la risoluzione del contratto, stipulato il 6.3.2018, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia elettrica dal 20.5.2017 al 18.11.2036, prodotta dall’impianto eolico, installato dalla stessa Ente Immobiliare, ai sensi dell’art. 94, comma 1, D.Lg.vo n. 159/2011 ed anche perché l’art. 13 del predetto contatto prevede la risoluzione, “qualora l’operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia”.

La -OMISSIS-S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 20.5.2021 e depositato il 3.6.2021, ha impugnato il suddetto Decreto prot. n. 21661 del 22.3.2021, deducendo:

1) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non ha esplicitato “le ragioni che hanno indotto a ritenere che la ricorrente potrebbe essere soggetta ad infiltrazioni e/o a condizionamenti da parte di organizzazioni criminali”;

2) l’insussistenza dei presupposti, previsti dagli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011, attesochè: a) la truffa non rientra nell’ambito dei cd. reati spia e comunque l’art. 67, comma 8, D.Lg.vo n. 159/2011, come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. d), D.L. n. 113 del 4.10.2018 conv. nella L. n. 132 dell’1.12.2018, non può essere applicato retroattivamente, richiamando l’Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del

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