TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2010-11-19, n. 201000927
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N. 00927/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01047/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2010, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. D A, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
previa declatoria incidentale di sospensione del decreto della Questura di Bologna emesso in data 21 giugno 2010, che ha respinto l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, per i seguenti motivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerata l’assenza del danno grave e irreparabile, posto che al ricorrente è stato comunque rilasciato il permesso di soggiorno;