TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202300508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202300508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300508
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2023

N. 00508/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01681/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2022, proposto da Europolice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Sac Societa Aeroporto Catania Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

la Ksm Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l'annullamento:

- della nota del 5 ottobre 2022, con la quale la SAC spa ha negato l'accesso all'offerta tecnica della KSM spa, richiesta dalla ricorrente in data 8 settembre 2022;

- ove la nota del 5 ottobre 2022 non valga come provvedimento di diniego di accesso, del silenzio rigetto formatosi in data 8 ottobre 2022 sull'istanza di accesso dell'8 settembre 2022;

- di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale;

nonché per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente di accedere, mediante presa visione ed estrazione di copia, all'offerta tecnica della KSM spa richiesta con l'istanza di accesso presentata in data 8 settembre 2022;

e per la conseguente condanna

- dell'Amministrazione all'esibizione ed alla consegna della predetta documentazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sac Societa Aeroporto Catania Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il dott. E C;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.



FATTO

Con ricorso notificato il 3 novembre 2022 e depositato il 10 novembre 2022, parte ricorrente espone, in punto di fatto, di essere risultata seconda in graduatoria nella procedura per l’affidamento del servizio di sicurezza in ambito aeroportuale messo a gara dalla Società aeroporto di Catania (SAC) e di aver presentato, in data 8 settembre 2022, istanza di accesso all’offerta tecnica della prima classificata KSM.

Con provvedimento del 5 ottobre 2022, la SAC rigettava l’istanza di accesso avanzata.

Avverso tale provvedimento di diniego (con la precisazione che laddove il menzionato provvedimento non dovesse intendersi come diniego, l’odierno gravame avrebbe dovuto considerarsi quale impugnazione del silenzio-rigetto della SAC), l’odierna ricorrente proponeva ricorso affidandolo a un unico motivo così articolato e rubricato “Violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, commi 6 e 7 della legge n. 241/1990 - violazione della lex specialis di gara - Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e del principio di buono andamento ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carente ed erronea motivazione, difetto di istruttoria - illogicità manifesta – contraddittorietà” ), parte ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego.

In particolare, rilevava che l’art. 53, sesto comma, del decreto legislativo n. 50/2016 chiarisce che il diritto di difesa prevale sul diritto alla riservatezza dell’impresa, anche nel caso in cui vengano in rilievo segreti commerciali.

La deducente evidenziava, altresì, che la lex specialis obbligava i concorrenti a dichiarare quali, tra le informazioni fornite e inerenti all’offerta presentata, costituissero segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza.

Secondo parte ricorrente, non sarebbe possibile invocare generiche esigenze di riservatezza tecnico-commerciale.

Infine, la deducente rilevava che, una volta fornita la prova in ordine ai segreti industriali e commerciali - che nel caso di specie non sarebbe stata data - spetterebbe alla stazione appaltante effettuare la propria valutazione in ordine al bilanciamento dei contrapposti interessi.

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