TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202400262
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Testo completo
Pubblicato il 19/02/2024
N. 00262/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00947/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2022, proposto da
A L S, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio rifiuto/inadempimento serbato dalla Questura di Lecce sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. ex art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998, presentata dal cittadino senegalese ricorrente in data 11.06.2021 e successivamente reiterata con istanza/diffida del 13.06.2022;
e per la condanna
della Questura di Lecce al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. S. Pugliese, in sostituzione dell'Avv. G. Guercia, per la parte ricorrente, e Avvocato dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 3 agosto 2022 e depositato in giudizio il 5 agosto 2022, l’extracomunitario ricorrente, cittadino senegalese, impugna il silenzio rifiuto/inadempimento serbato dalla Questura di Lecce in ordine all’istanza, dallo stesso presentata, l’11.06.2021 e successivamente reiterata con istanza/diffida del 13.06.2022, per il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998, chiedendo, altresì, la condanna della Questura di Lecce al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento amministrativo di che trattasi nei tempi di legge.
1.1. - A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. N. 241/1990, di cui all'art. 5 comma 9 D. Lgs. n. 286/1998, art. 13 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, DI GIUSTO