TAR Firenze, sez. III, ordinanza cautelare 2009-07-31, n. 200900646
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N. 00646/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01141/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2009, proposto dalla
Nuovo Pignone S.p.A., in persona del Responsabile Affari Legali in carica, M M, rappresentata e difesa dagli avv.ti F B, A A e B M e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Firenze, lungarno Corsini, 2
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Istituto Superiore della Sanità, I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), Agenzia del Demanio, I.S.PE.S.L., Autorità Portuale di Marina di Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri 4
Provincia di Massa Carrara
Comune di Massa
Comune di Carrara
A.R.P.A.T. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Regione Toscana
nei confronti di
Sviluppo Italia S.p.A.
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente, prot. 8107/QdV/DI/9 del 2 marzo 2009, inviato con nota prot. 4694/QdV/DI, ricevuta il 6 aprile 2009, contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 10 febbraio 2009, nei punti riguardanti la Nuovo Pignone S.p.A., limitatamente alle prescrizioni concernenti l’“Area ubicata nel Comune di Massa, in via Dorsale 3” individuate al punto 29 dell’ordine del giorno lett. c), con le quali si richiede alla ricorrente, fra le altre cose:
I) di proseguire gli interventi adottati come messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, tenendo conto delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria dell’11 giugno 2008 in materia di M.I.S.E.;
II) di presentare l’integrazione del Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda che recepisca tutte le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 30 marzo 2006;
- nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi compresi gli atti istruttori di cui alle Conferenze di Servizi dell’11 giugno 2008 e del 30 marzo 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’I.S.P.R.A. dell’I.S.P.E.S.L., dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia del Demanio e dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara;
Vista l’ulteriore memoria depositata dalla ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Nominato relatore nella camera di consiglio del 28 luglio 2009 il dott. P D B;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta provvisto di fumus boni juris in quanto – in disparte le questioni dell’eventuale richiamo a provvedimenti già sospesi e dell’illogicità della prescrizione di integrazione delle M.I.S.E. già in essere – manca una chiara indicazione delle ragioni della scelta di una soluzione che si manifesta nettamente in contrasto con la strategia, precedentemente perseguita, dell’accordo di programma globale;
Considerato, inoltre, che appaiono sussistere elementi di periculum in mora, anche alla stregua del dettato dell’art. 252-bis del d.lgs. n. 152/2006;
Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi di cui all’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034