TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2019-02-27, n. 201901343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2019-02-27, n. 201901343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901343
Data del deposito : 27 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2019

N. 02482/2019 REG.RIC.

N. 01343/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02482/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2482 del 2019, proposto da:
Pizza Trilussa S.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

contro

Roma Capitale, Ministero dello Sviluppo Economico non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE MONOCRATICA E/O COLLEGIALE:

-della Determinazione Dirigenziale CA/540/2019 del 15/02/2019 recante "Ordine di Cessazione attività di somministrazione abusivamente intrapresa.... " entro 15 giorni

dalla notificazione del provvedimento;

-ove occorrer possa, del rapporto amministrativo prot.VA/18/101486/RHADC del 13/07/2018, menzionato e non comunicato;

-ove occorrer possa, della nota prot.CA/204041 del 26/10/2018,recante comunicazione di avvio del procedimento;

-ove occorrer possa, della nota prot.VA/19/16315/RHADC del 30/01/2019, menzionata e non comunicata;

-ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'articolo 5 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n° 47 del 17 aprile 2018, laddove interpretato in senso ostativo

alla ricorrente;

-ove occorrer possa, per la disapplicazione e/o l'annullamento delle cdd. "Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico n. 146342/14, 86321/15, 174884/15, 372321 del

28/11/2016";

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo all'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente;


Visto il ricorso in epigrafe, l’acclusa istanza cautelare monocratica ex art.56 C.p.a. e dato atto che lo stesso:

- Risulta tempestivamente notificato (a mezzo fax) alla Parte Pubblica intimata e depositato, in via informatica e con corredo della copia cartacea obbligatoria, il 27.2.2019 nonchè, sotto la stessa data, esportato a questo Giudice per i provvedimenti di competenza;

- È mirato, fra l’altro, alla sospensione interinale della d.d. CA/540/2019 del 15/02/2019 recante "Ordine di Cessazione attività di somministrazione abusivamente intrapresa.... " presso il locale sito in Piazza Trilussa nr. 43 entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento;

Considerato – pur se all’esito di una valutazione sommaria compatibile con la presente articolazione della fase cautelare del giudizio:

- Che il provvedimento avversato non incide sull’attività di laboratorio di gastronomia fredda e sulla connessa attività di vendita nel settore alimentare, inibendo la sola attività di somministrazione abusivamente esercitata “nella quasi totalità del locale”, come rilevato dal rapporto della P.M. nel sopralluogo effettuato il 04.7.2018;
e che pertanto la stessa Parte ricorrente potrà non solo proseguire nell’attività di gastronomia fredda e di vendita in conformità ai titoli già detenuti ma anche nel consumo sul posto previa rimozione delle attrezzature utilizzate e previo adeguamento ai dettami dell’art.5 del Reg. n.47/2018, a tanto accedendo l’assenza nell’istanza cautelare monocratica di cui trattasi dei connotati dell’estrema gravità, urgenza ed irreparabilità;

- Considerato ancora che l’indirizzo seguito dal Cons. Stato - che con l’ord. n. 2572/2018 ha riformato pronuncia cautelare di questa Sezione sulla base della ivi ritenuta “sussistenza del pericolo del grave pregiudizio discendente dall’atto gravato per l’attività di laboratorio e vicinato esercitata dall’impresa, e ulteriormente tenuto conto della non univocità degli elementi emergenti dall’accertamento ai fini della individuazione della fattispecie di abusivo esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande” – non appare pertinente alla fattispecie in trattazione in cui, come già rilevato, nessun pregiudizio subisce “l’attività di laboratorio e vicinato esercitata dall’impresa” essendo stata interdetta la sola “attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente intrapresa”


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