TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-20, n. 202208155
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 08155/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12240/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12240 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi tutti dagli avvocati P A e M M, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, via Po, n. 102;
contro
Ministero dell’interno, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
dei decreti di rideterminazione del trattamento economico dei ricorrenti a seguito della nomina alla qualifica di primo dirigente – risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono tutti vigili del fuoco, nominati primi dirigenti con i decreti del -OMISSIS- (impugnati in questa sede) che determinavano la decorrenza giuridica nella qualifica menzionata dal 1° gennaio 2013 per i primi sei ricorrenti e dal 1° gennaio 2014 per gli ulteriori due.
1.1. La decorrenza economica era invece stabilita per tutti dal 1° gennaio 2015; nondimeno, veniva attribuito il trattamento economico di direttore vice dirigente dei vigili del fuoco per il periodo intercorrente tra la data della promozione ed il 31 dicembre 2014, nonché una retribuzione di rischio e di posizione dal 9 marzo 2015, mentre per il periodo precedente veniva confermata l’indennità di rischio dalla data di promozione (rispettivamente 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2014). Si determinerebbe, cosí, un grave vulnus per i ricorrenti che non vedevano riconosciuta – ai fini retributivi – la propria progressione di carriera sin dalla data di decorrenza giuridica nella qualifica.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Le parti si scambiavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 10 giugno 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento