TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2023-03-07, n. 202300440
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Pubblicato il 07/03/2023
N. 00440/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2023, proposto da
Puopolo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della regione Puglia, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Santoro Building s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Celenza Valfortore, via Roma, 29;
per l'annullamento
“a) del Decreto n. 871 del 20/12/2022 (notificato con nota prot. n. PI324956-22 del 22/12/2022) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione ex art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 del Lotto n. 3 “Completamento sistemazione dissesto idrogeologico area San Giuseppe – Ex Mulino” nel Comune di Anzano di Puglia (FG) in favore della Santoro Building S.r.l.;b) dei Verbali adottati dalla Commissione di gara (dal numero 1 al n. 14) con particolare riguardo al Verbale di gara n. 14 del 05/12/2022, al n. 13 del 23/11/2022, al n. 12 del 18/11/2022 e al n. 11 del 11/11/2022;c) di tutti gli atti, anche se non conosciuti, adottati all'esito delle verifiche poste in essere dal RUP nei confronti della Santoro Building S.r.l.;d) ove e per quanto occorra, del Decreto n. 97 del 31/01/2023 attraverso il quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;e) ove e per quanto occorra, del Bando di gara e del relativo Disciplinare di gara riferito al lotto n. 3 recante CIG 9336103BE9 relativo al completamento dei lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico nell'area San Giuseppe – Ex Mulino nel centro abitato del Comune di Anzano di Puglia – 16IR512/G1;f) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 100 del 16/01/2023 con la quale, in riscontro all'istanza di accesso agli atti, il Soggetto Attuatore indicava impropriamente la presenza degli atti richiesti all'interno della sezione Amministrazione Trasparente della procedura;g) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 196 del 31/01/2023 con la quale, in riscontro al sollecito e diffida di accesso agli atti presentata dalla Puopolo Costruzioni S.r.l., il Soggetto Attuatore rendeva disponibile parzialmente la documentazione richiesta;h) ove e per quanto occorra e nella misura in cui dovessero risultare lesivi della posizione giuridica del ricorrente, di tutti gli atti relativi alla procedura di gara aperta indetta dal Commissario di Governo lotto n. 3 recante CIG 9336103BE9 comprensivi degli atti indittivi, istruttori/valutativi e conclusivi;i) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;nonché ove e per quanto occorra, per la dichiarazione di inefficacia ed il subentro nel contratto ove nel frattempo stipulato con la Santoro Building S.r.l.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e di Santoro Building s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno I marzo 2023 il consigliere G A e uditi per le parti l’avvocato M L per la società ricorrente, l’avvocato dello Stato G O per la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’avvocato professor A L, su delega dell’avvocato N C per la società controinteressata;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
A. La Puopolo Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla gara aperta per la realizzazione di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, lotto n. 3 relativo al completamento dei lavori nell’area San Giuseppe – Ex Mulino nel centro abitato di Anzano di Puglia, indetta dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia.
Si è collocata al secondo posto della graduatoria, dietro alla Santoro Building s.r.l., a cui è stata aggiudicata la gara con il decreto 20 dicembre 2022, n. 871, atto impugnato, insieme con quelli antecedenti, presupposti e preparatori, alla stregua dei motivi così rubricati:
(preliminarmente) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Costituzione, art. 79 comma 2, art. 81, art. 83 comma 9 e art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 – Violazione delle norme del Bando di Gara e Disciplinare di Gara) – Violazione dei principi di buona fede, leale cooperazione e affidamento – ECCESSO DI POTERE (Abnormità ed illogicità dell’aggiudicazione – Superficialità – Travisamento e difetto di istruttoria – Illogicità manifesta – Erroneità” (in cui denuncia il ritardo nell’ostensione dei documenti di gara);
1) “Violazione dell’art. 3.3.3 del Disciplinare di gara sulla visita dei luoghi e sul sopralluogo obbligatorio documentato – Sulla violazione dell’art. 6.4.1 lett. f) del Disciplinare di gara – Sulla violazione dell’art. 6.5 del Disciplinare di gara e sull’inammissibilità del soccorso istruttorio – Sulla mancata e superficiale verifica e sul pedissequo effetto escludente dalla procedura”;
2) “Violazione dell’art. 3.3.1 del Disciplinare di gara sulla garanzia provvisoria – Sulla violazione dell’art. 6.4.1 lett. h) del Disciplinare di gara – Sulla violazione dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 – Sulla violazione dell’art. 6.5 del Disciplinare di gara e sull’inammissibilità del soccorso istruttorio – Sulla mancata e superficiale verifica e sul pedissequo effetto escludente dalla procedura – Sulla violazione del principio della par condicio” (sul soccorso istruttorio prestato per l’integrazione della cauzione provvisoria);
3) “Violazione dell’art. 3 – Capo 3 del Disciplinare di gara sulla carenza della documentazione amministrativa – Sulla violazione del D. Lgs. n. 50/2016 – Sulla mancata e superficiale verifica – Sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio e sull’effetto escludente” (su ulteriori carenze documentali in particolare afferenti all’attestazione di qualificazione);
4) “Violazione dell’art. 3.5 del Disciplinare di gara sulla corretta redazione del DGUE – Sulla violazione del D. Lgs. n. 50/2016 – Sulla mancata e superficiale verifica – Sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio e sull’effetto escludente”.
La deducente domanda altresì, ove e per quanto occorra, che venga dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente nelle more impugnato e conseguentemente il suo subentro.
Si sono costituite la Presidenza del Consiglio dei ministri e la società controinteressata, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso.
Alla camera di consiglio del I marzo 2023, sussistendone i presupposti, il collegio si è riservato di decidere ai sensi degli articoli 60, 74 e 120, comma 6, del codice del processo amministrativo.
B. Con il motivo sub 1), la società ricorrente intende dimostrare che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per una duplice ragione attinente all’obbligo di previo sopralluogo.
B.