TAR Venezia, sez. I, sentenza 2017-08-30, n. 201700811

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2017-08-30, n. 201700811
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700811
Data del deposito : 30 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2017

N. 00811/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 4 del 2017, proposto dalla
Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., in persona del Presidente pro tempore, dott. L M, rappresentata e difesa dagli avv.ti I A, S V e C B e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Marco, n. 1757

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F Z, G S e G C e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, via Cavallotti, n. 22

nei confronti di



AGSM

Verona S.p.A., in persona del Presidente pro tempore, sig. Fabio Venturi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Fraccastoro, Paolo Brambilla ed Alice Volino e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, Santa Croce, n. 205


AGSM

Lighting S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, sig. Fabio Venturi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Gregorio Gitti, Alessandro D’Adda e Piero Viganò e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce, n. 205

a) con il ricorso originario:

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del bando di gara n. 40/16 avente ad oggetto il servizio di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Verona – CIG 6870275A46 – CUP I39D15001710005, pubblicato nella G.U.R.I., V^ Serie Speciale – Contratti Pubblici del 5 dicembre 2016, n. 141;

- della determina del Comune di Verona n. 6154 del 18 novembre 2016, recante indizione della procedura ristretta, in base all’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016, nell’ambito della procedura di finanza di progetto per l’affidamento della concessione del servizio di gestione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Verona n. 303 del 3 agosto 2016, con cui è stato approvato il contratto di messa in disponibilità della rete e degli impianti di pubblica illuminazione, destinato a regolare i rapporti tra la società aggiudicataria e la società proprietaria

AGSM

Verona S.p.A.;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Verona n. 453 del 28 dicembre 2015, contenente dichiarazione di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 278 del d.P.R. n. 207/2010, della proposta di “project financing” presentata dall’

AGSM

Lighting S.r.l.;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 66 del 17 dicembre 2015, avente ad oggetto l’approvazione dell’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica con espletamento di procedura ristretta ex artt. 54 e 55 del d.lgs. n. 163/2006;

- della nota del Comune di Verona, trasmessa via P.E.C. in data 16 novembre 2016 in risposta alla diffida inoltrata dall’odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati

e per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, tramite rinnovazione dell’attività amministrativa, o per equivalente


b) con i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2017:

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia e previe misure cautelari monocratiche interinali,

degli stessi atti e provvedimenti già gravati con il ricorso originario

nonché per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, tramite rinnovazione dell’attività amministrativa, o per equivalente.


Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal Consorzio ricorrente;

Visti i motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2017;

Visti l’istanza di misure cautelari interinali ed il decreto presidenziale n. 2/2017 del 5 gennaio 2017, recante reiezione della stessa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;

Visti la memoria difensiva ed i documenti del Comune di Verona;

Vista la memoria di costituzione e difensiva di

AGSM

Verona S.p.A.;

Viste, altresì, la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione di

AGSM

Lighting S.r.l.;

Vista l’ordinanza n. 39/2017 del 26 gennaio 2017, contenente presa d’atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della ricorrente e fissazione dell’udienza pubblica;

Viste le memorie, i documenti e le repliche depositate dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 3 maggio 2017 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

Con il ricorso originario indicato in epigrafe la società Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l. (di seguito anche solo: Consorzio, o Consorzio Stabile) ha impugnato i seguenti atti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:

- il bando di gara n. 40/16 avente ad oggetto il servizio di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Verona – CIG 6870275A46 – CUP I39D15001710005, pubblicato nella G.U.R.I., V^ Serie Speciale – Contratti Pubblici del 5 dicembre 2016, n. 141;

- la determina del Comune di Verona n. 6154 del 18 novembre 2016, contenente indizione della procedura ristretta, in base all’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016, nell’ambito della procedura di finanza di progetto per l’affidamento della concessione del servizio di gestione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione;

- la deliberazione della Giunta Comunale di Verona n. 303 del 3 agosto 2016, con la quale è stato approvato il contratto di messa in disponibilità della rete e degli impianti di pubblica illuminazione, destinato a regolare i rapporti tra la società aggiudicataria e la società proprietaria

AGSM

Verona S.p.A.;

- la deliberazione della Giunta Comunale di Verona n. 453 del 28 dicembre 2015, contenente la dichiarazione di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 278 del d.P.R. n. 207/2010, della proposta di “project financing” presentata dall’

AGSM

Lighting S.r.l.;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 66 del 17 dicembre 2015, di approvazione dell’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica con espletamento di una procedura ristretta ex artt. 54 e 55 del d.lgs. n. 163/2006;

- la nota del Comune di Verona, trasmessa via P.E.C. il 16 novembre 2016 in risposta alla diffida inoltrata dall’odierna ricorrente.

A supporto del gravame la società ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 26 della l. n. 488/1999, dell’art. 2, comma 225, della l. n. 191/2009, degli artt. 1, 4, 24 e 25 del r.d. n. 2578/1925, degli artt. 8 e ss. del d.P.R. n. 902/1986, nonché violazione dei principi generali in tema di congruità, logicità e completezza della motivazione;

2) violazione degli artt. 113 del d.lgs. n. 267/2000 e 6, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, violazione dei principi generali di correttezza, trasparenza, par condicio, non disparità di trattamento, buona fede, nonché difetto di motivazione;

3) violazione degli artt. 4, 42 e 80 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei principi generali in tema di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e superamento delle situazioni di conflitto di interessi.

Il Consorzio ha presentato, inoltre, domanda di risarcimento dei danni conseguenti ai provvedimenti della P.A., in forma specifica, mediante rinnovazione dell’attività amministrativa, o, in subordine, per equivalente;

Con motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2017 il Consorzio è tornato ad impugnare gli atti già impugnati con il ricorso originario, chiedendo, in aggiunta, la concessione di misure cautelari monocratiche interinali e deducendo il seguente ulteriore motivo:

4) violazione degli artt. 4, 83 e 133 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 26 della l. n. 488/1999 e 2, comma 225, della l. n. 191/2009, nonché violazione dei principi generali in tema di proporzionalità, tutela della concorrenza e parità di trattamento.

Il Consorzio ricorrente ha, inoltre, reiterato la domanda di risarcimento dei danni già proposta con l’atto introduttivo del giudizio.

L’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto presidenziale n. 2/2017 del 5 gennaio 2017.

Si è costituito in giudizio il Comune di Verona, depositando memoria con documentazione sui fatti di causa ed eccependo:

a) in rito, l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso per l’omessa impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 392 del 13 ottobre 2016;

b) sempre in rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sotto un differente profilo;

c) ancora in rito, l’inammissibilità del primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio;

d) nel merito, l’infondatezza di tutte le doglianze del Consorzio ricorrente.

Si è costituita in giudizio, altresì,

AGSM

Verona S.p.A. quale società, partecipata dal Comune di Verona al 100%, proprietaria delle reti di illuminazione pubblica (di seguito anche solo:

AGSM

Verona), depositando memoria difensiva ed eccependo, in via pregiudiziale, di non avere la veste processuale di controinteressato, nonché, nel merito, l’infondatezza del gravame.

Si è costituita in giudizio, infine,

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