TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-11-10, n. 202011634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-11-10, n. 202011634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011634
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2020

N. 11634/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14989/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14989 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
prof. V F, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. Da Palestrina n.47;

contro

Universita' degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t., Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Prof.ssa M Eugenia Marina, rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Cuonzo e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via Monte di Fiore, 22;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto n. 2858/2019 del 30.09.2019, con il quale il Rettore dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha approvato gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 10/N3 - Settore scientifico disciplinare L-OR23 presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studio Orientali – Facoltà di Lettere e Filosofia, da cui risulta che la prof.ssa E M M è stata dichiarata vincitrice;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice approvati con il predetto decreto, ed in particolare, del verbale n. 1 afferente alla riunione del 02.07.2019 e relativo allegato;
del verbale n. 2 afferente alla seduta del 23.07.2019;
del verbale n. 3 afferente alla riunione del 23.08.2019 e relativo allegato, concernenti la discussione collegiale sul profilo e la produzione scientifica dei candidati e le valutazioni complessive e comparative, nonché la relazione finale e con cui è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa M;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli impugnati, ivi compresi i provvedimenti con i quali è stata disposta la chiamata della vincitrice, la nomina della stessa a Professore di I fascia e la presa di servizio (dagli estremi non conosciuti), nonché, ove occorrer possa, il bando di concorso ex D.R. n. 204/2019 del 17.1.2019.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F VALDO il 20.12.2019:

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari:

- del verbale n. 10 del 24.10.2019 del Consiglio di Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali - ISO, di deliberazione ed approvazione della chiamata della prof.ssa E M M e relativi allegati ed atti verbali presupposti, conseguenti e connessi, tra cui la proposta di chiamata, la delibera, l’approvazione ed i pareri di pertinenza;

- ove occorrer possa, del provvedimento, laddove adottato, del Consiglio di Amministrazione dell’Università di deliberazione ed approvazione della chiamata ed i relativi atti istruttori, compresi i verbali ed i pareri di pertinenza;
ove occorrer possa, del provvedimento, laddove adottato, della Facoltà di Lettere e Filosofia di deliberazione ed approvazione della chiamata ed i relativi atti istruttori, compresi i verbali ed i pareri di pertinenza;

- ove occorrer possa, del provvedimento, laddove adottato, con cui l’Università degli Studi La Sapienza ha disposto la nomina in ruolo e la presa di servizio della prof.ssa M;
ove occorrer possa, del DR n. 1857/19 del 17.6.2019 e della comunicazione del 17.10.2019, citati nel verbale del Dipartimento n. 10/2019.

C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F VALDO il 14.1.2020 :

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari del D.R. n. 4098/19 del 19.12.2019 e la coeva nota prot. 2163/U del 30.12.2019, della delibera n. 377/19 del 03.12.2019 del Consiglio di Amministrazione e relativo verbale, allegati ed atti istruttori, del Verbale di riunione della Giunta della facoltà del 18.11.2019, ove occorrer possa, anche della nota prot. n. 734 del 08.01.2020, e della nota prot. n. 0001033 del 08.01.2020, nonché di tutti gli atti inerenti alla procedura compreso il bando;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e della prof.ssa M Eugenia Marina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato il 28.11.2019 e depositato 5.12.2019 il prof. Valdo F impugnava dinnanzi all’intestato Tribunale il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che ha approvato gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 10/N3 - Settore scientifico disciplinare L-OR23 (Storia dell’Asia Orientale e Sud-Orientale), presso il Dipartimento - Istituto Italiano di Studi Orientali della Facoltà di Lettere e Filosofia e ha dichiarato vincitrice la prof.ssa E M M. Con il medesimo ricorso sono stati impugnati anche tutti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice ed approvati con il predetto decreto rettorale e, in particolare, i verbali: n. 1 del 02.07.2019 e relativo allegato (doc. 2 ric.);
n. 2 del 23.07.2019 (doc. 3 ric.);
n. 3 del 23.08.2019 e relativo allegato (doc. 4 ric.), quest’ultimo riguardante la discussione collegiale sul profilo e la produzione scientifica dei candidati, nonché la relazione finale con cui è stata indicata la vincitrice. Alla procedura concorsuale avevano partecipato soltanto il ricorrente e la prof.ssa E M M (odierna controinteressata). Entrambi i concorrenti avevano prodotto i rispettivi titoli, schede e curricula (doc. 6 e doc. 7 ric.).

Il ricorrente allega di essere professore associato di Storia del Giappone Contemporaneo in servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, di avere presentato, in sede di concorso, una serie di titoli ed un curriculum vitae “particolarmente lodevole”, come evincibile dai titoli scientifici, accademici, convegnistici e didattici prodotti, oltre che dai progetti di ricerca finanziati, nonché dalle 15 pubblicazioni richieste dal bando di concorso.

2. - I motivi di doglianza esposti nel ricorso sono diretti a contestare l’esito della procedura concorsuale che ha visto prevalere sul ricorrente, nella valutazione della Commissione giudicatrice, la figura della prof.ssa M, dichiarata vincitrice del concorso.

Le censure proposte, con un unico e assai articolato motivo, possono essere così sintetizzate, seguendo l’ordine espositivo del ricorso:

Violazione e falsa applicazione del D.R. n. 1820/2019 e del bando di concorso. Violazione falsa applicazione dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90. Eccesso di potere difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di trasparenza e par condicio. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di tutela del legittimo affidamento”.

Le motivazioni dei giudizi della Commissione sarebbero “ criptiche” in quanto obiettivamente inidonee a chiarire perché la candidata M è stata preferita al prof. F, anche perché i giudizi sarebbero stati resi facendo riferimento a criteri di valutazione non contemplati nel bando;
illegittima ed immotivata sarebbe, in primo luogo, la valutazione (che è stata a favore della vincitrice) relativa al criterio della “continuità dell’esperienza didattica universitaria”, poiché non sarebbe rinvenibile nel bando alcun criterio riconducibile alla “continuità” se riferita alla esperienza didattica, dal momento che il bando la riferisce alla “produzione scientifica” (e quindi ad oggetto ben diverso da quello considerato);
ma anche a voler considerare la didattica, il ricorrente dimostrerebbe di integrare pienamente il criterio visto che egli ha insegnato dal 1995, presso diverse università, non soltanto “Storia della Cina”, ma anche “Storia dell’Asia Orientale” e “Storia e Istituzioni dell’Asia”; illegittima è anche la valutazione (a favore della prof.ssa M) sulla convegnistica in quanto il bando di concorso (D.R. n. 204/2019) menziona solo la “partecipazione in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali” e dunque non vi è alcun cenno né alla partecipazione come “convenor”, né all’organizzazione, aspetti valorizzati però dalla Commissione, i quali hanno condotto ad un maggior apprezzamento per il profilo della

contro

-interessata, senza che la Commissione abbia considerato, contraddicendosi, un “Colloquio internazionale” (sul tema: “Il rientro del Giappone sulla scena internazionale nell’età della Guerra Fredda dal 1951-1960” ), tenutosi a Roma 1996 ed organizzato dal prof. F;
l’attività convegnistica del ricorrente, a differenza di quella svolta dalla controinteressata, si è svolta spesso in contesti internazionali (con studiosi di varie nazionalità);
anche il ruolo di “ principal investigator” nell’ambito di progetti di ricerca finanziati non era previsto tra i criteri di valutazione individuale o comparativa (mentre, anche sotto tale aspetto, la controinteressata sarebbe stata ingiustamente “premiata” );
in ogni caso, sul punto, il prof. F ha indicato ben 5 progetti di ricerca finanziati (in luogo della prof.ssa M che ne ha dichiarato solo uno);
quanto al criterio della partecipazione a comitati scientifici di riviste, la Commissione avrebbe omesso di considerare che anche il prof. F è membro del comitato direttivo della biblioteca della “Nuova Rivista” di Fascia A;
sulle pubblicazioni il giudizio, di sostanziale favore per la prof.ssa M, sarebbe del tutto immotivato e comunque smentito per tabulas, atteso che, a dire del ricorrente: le proprie pubblicazioni su riviste di classe A sarebbero in numero superiore a quelle della

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