TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-31, n. 202300135
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Pubblicato il 31/01/2023
N. 00135/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2022, proposto da
-OMISSIS-in persona del Curatore Sig. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, R M e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza -OMISSIS-dei Comuni dell'Azienda -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-Onlus, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 29 aprile 2022 con la quale il Comune di -OMISSIS- ha definito la compartecipazione a proprio carico per l’anno 2022 in “€ 25,39” e, quanto al 2021, ha chiesto il rimborso dell’importo di € 5.125,39” avendo ridotto la propria compartecipazione da “€ 33,58” ad “€ 24,21”;
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 23 maggio 2022 con la quale il Comune ha chiarito le modalità di calcolo della propria compartecipazione;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 3 marzo 2016 di approvazione del “Regolamento per l’erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti” e della successiva modifica adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 marzo 2017;
- della deliberazione della Conferenza -OMISSIS-dell’-OMISSIS-) n. 14 del 3 dicembre 2015 avente ad oggetto “Regolamento per l’erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti”;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 7 aprile 2016 e n. 460 del 5 maggio 2022 ed eventuali successive analoghe delibere (non note né reperite) che hanno approvato i “valori di riferimento” indicati nell’art. 11 del detto Regolamento comunale;
- della determinazione dirigenziale n. 57 del 18 febbraio 2022 (non nota né reperita);
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10 settembre 2015 che ha approvato il “Regolamento sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate”;
- della deliberazione del Comitato -OMISSIS-n. 4 del 7 aprile 2022 (non nota né reperita) che ha rideterminato i limiti della retta alberghiera di riferimento fissati con deliberazione n. 14 del 3 dicembre 2015 stabilendo, inoltre, che gli altri parametri, quali il valore soglia dell‘Isee, i valori del patrimonio disponibile minimo e massimo e l‘importo forfettario per le piccole spese personali rimangono invariati;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio socio-sanitario fruito dalla ricorrente presso la RSA-OMISSIS- sita in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente gode di una pensione di 7.860 euro, oltre a una pensione INVCIV superiore a 5.000.
Per il calcolo della compartecipazione della stessa al pagamento della quota alberghiera della retta dovuta per la permanenza nella struttura che la ospita, il Comune, anziché prendere in considerazione l’ISEE della ricorrente, ha computato anche la pensione di invalidità, deducendo dalla somma delle due pensioni percepite dall’assistita 100 euro mensili per le spese. Il tutto in applicazione del “Regolamento per l’erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti” adottato con DCC n. 12 del 03.03.2016, già annullato con sentenza di questo Tribunale n. 10/2021.
Parte ricorrente ha, quindi, impugnato gli atti con cui il Comune ha quantificato la somma a carico dell’assistita, deducendo:
1. violazione degli artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.;Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009;Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21);D.P.C.M. n. 159/2013;D.P.C.M. 14.2.2001;L. 328/2000;D.Lgs. 502/92;L. 26 maggio 2016, n. 89 art. 2 sexies;L.R.V. 1/2004 e conseguente eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e difetto di istruttoria;
2. violazione del DPCM n. 159/2013;artt. 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.;art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016;artt. 2, 3, 4, 6, 22 L. 328/2000;art. 1 L. 118/1971;art. 1 L. 18/1980;art. 1 L. 104/1992 e conseguente eccesso di potere per insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e illogicità manifesta;
3. violazione delle seguenti norme: art. 3 L. 241/1990;L. 328/2000,