TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-02-24, n. 202102275

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-02-24, n. 202102275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102275
Data del deposito : 24 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2021

N. 02275/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10410/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10410 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Burlamacchi, Francesco Pantaleone, Gaetano Terracchio, Francesca Trinchera, Nicola Leone De Renzis Sonnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna 32;



contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Ceci, Marcello Clarich, Mattia Grassani, Giuseppe Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento:

previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ex artt. 55 e 56 c.p.a.,

del diritto ad ottenere il titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Serie A conseguente all'applicazione al -OMISSIS-della sanzione di cui all'art. 17 del C.G.S. (sconfitta c.d. a tavolino) in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il giorno 16 giugno 2018 ed in conformità a quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con decisione assunta in data 10.8.2018,

nonché per la disapplicazione/annullamento:

delle motivazioni di tale decisione depositate in data 10.9.2018 nella parte in cui si legge che le sanzioni da applicare al -OMISSIS-“non possono essere inflitte su situazioni già cristallizzate, ma devono essere scontate ed inflitte nella stagione corrente”, e per il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo con il quale la ricorrente andrà ad ottenere il titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Serie A imputabile alla erronea applicazione dell'adeguata sanzione da parte dell'ordinamento sportivo;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da F.I.G.C. - il 18\10\2018:

per l’annullamento in parte qua, della decisione del collegio di garanzia dello sport, 10.9.2018, n. 56;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Raffaello Scarpato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La-OMISSIS- ha introdotto il presente giudizio, formulando le domande in oggetto.

Si sono costituiti il C.O.N.I. e la F.I.G.C., la quale ha peraltro proposto ricorso incidentale.

Con atto depositato in data 25.02.2020 la F.I.G.C. ha depositato in giudizio la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione IV, n. 112/2019, con cui è stato dichiarato il fallimento della-OMISSIS-..

Con ordinanza pubblicata in data 29/04/2020 il Collegio ha dato atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm., 299 e ss. c.p.c. e 43 comma 3 L.F., a far tempo dal verificarsi dell'evento interruttivo.

In data 15.06.2020 -OMISSIS--ha depositato atto di riassunzione ai sensi dell’art. 80 comma 2 c.p.a., chiedendo la condanna - in solido- delle controparti al risarcimento del danno connesso al mancato ottenimento del titolo a partecipare al campionato di Serie A s.s. 2018/2019.

Con memoria depositata in data 29.04.2020 la F.I.G.C. ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio, eccependo la tardività della richiesta di prosecuzione del processo avanzata dal curatore in data 15 giugno 2020, deducendo che la sentenza, che lo ha investito del titolo di legittimazione, è stata pubblicata in data 18 ottobre 2019, determinando sin da

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