TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-03-07, n. 202400650
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 00650/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02360/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2023, proposto da
TIRRENO POWER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Simona Bruno, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Arrigo Boito, n. 8;
contro
AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
SNAM RETE GAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
A2A s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
A2A ENERGIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
ENGIE ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
EP PRODUZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
SORGENIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
SORGENIA PUGLIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
SORGENIA POWER s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
REPOWER ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
AXPO ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ITALIANA COKE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. II, 5 marzo 2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6096;
per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento
della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 410/2023/R/gas in data 19 settembre 2023;
ove occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 448/2022/R/GAS;
del Documento per la consultazione 41/2023/R/GAS;
della delibera RA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale;
per la nomina
di un commissario ad acta qualora l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
non dovesse provvedere all’ottemperanza della pronuncia nel termine che Codesto questo T.A.R. riterrà opportuno assegnare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.
nonché, in via subordinata, per la condanna
al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 440 del 5 marzo 2020, questo T.A.R. ha accolto i ricorsi proposti da diversi operatori del settore energetico (titolari di centrali termoelettriche alimentate con ingenti quantità di gas naturale) contro i seguenti atti emessi dall’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas ed il Sistema idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente-RA): a) delibera del 3 agosto 2017, n. 575/2017/R/GAS, recante “Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019”; b) delibera del 23 febbraio 2017, n. 82/2017/R/GAS, recante “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale, per il quinto periodo di regolazione”; c) delibera del 16 novembre 2017, n. 757/2017/R/GAS, recante “Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l’anno 2018”; d) delibera del 30 novembre 2017, n. 795/2017/R/GAS, recante “Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l’anno 2018”; e) delibera del 30 novembre 2017, n. 794/2017/R/GAS, recante “Implementazione degli obblighi di pubblicazione di cui al regolamento (UE) 460/2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas”.
Questi provvedimenti sono stati giudicati illegittimi in quanto ritenuti in contrasto con l’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 83 del 2012 il quale aveva previsto l’introduzione di un sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale ispirato a criteri che rendessero più flessibile ed economico il
servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti che, come la ricorrente, consumano ingenti quantità di gas e sono perciò direttamente allacciati alla rete di trasporto (cd. “soggetti alto consumanti”).
In sostanza, la succitata sentenza ha rilevato che il sistema tariffario implementato con gli atti impugnati, lungi dall’introdurre misure di agevolazione per i soggetti alto consumanti, ha, da un lato, confermato il sistema precedente che penalizzava tali soggetti prevedendo un rapporto 90/10 tra le componenti tariffarie capacity (capacità di trasporto impegnata ex ante) e commodity (capacità di trasporto effettivamente impegnata) e, da altro lato, ha inciso in maniera ulteriormente penalizzante sul criterio di riparto entry/exit addossando (solo) il 40 per cento della tariffa di trasporto in capo al venditore di gas (shipper) e il restante 60 per cento in capo all’acquirente consumatore (in precedenza la ripartizione era 50/50).
La sentenza n. 440 del 5 marzo 2020 è stata confermata in sede d’appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6096 del 18 luglio 2022.
Preso atto di ciò, RA, con deliberazione 27 settembre 2022 n. 448/2022/R/gas, ha avviato il
procedimento per l’ottemperanza alle suindicate sentenze al fine assicurare, in