TAR Potenza, sez. I, sentenza 2017-08-03, n. 201700564

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2017-08-03, n. 201700564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201700564
Data del deposito : 3 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2017

N. 00564/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00100/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 100 del 2017, proposto da:
- G M, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e R G, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Potenza, alla via San Remo n. 67;

contro

- Comune di Marsicovetere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. V S, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via del Gallitello n. 177;

ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm

- per l’annullamento della comunicazione prot. 2041 del 28 febbraio 2017 del responsabile dell’Area tecnica LL.PP del Comune di Marsicovetere e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale che in ogni caso possa arrecare nocumento ai diritti del ricorrente, ivi compreso ed ove occorra della comunicazione Prot. 1244 del 7 febbraio 2017;

- ove occorra, per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Marsicovetere sulla richiesta del 6 febbraio 2017 e della precedente del 17 gennaio 2017;

- nonché per l’accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione all'istanza di accesso agli atti con conseguente ordine al Comune di Marsicovetere al rilascio delle copie degli atti richiesti e per la nomina del commissario ad acta ex art. 117 c. 3 c.p.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marsicovetere;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017, il referendario Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 27 marzo 2017, depositato in pari data, G M, nella qualità di Consigliere comunale di Marsicovetere, è insorto avverso il diniego opposto da tale Amministrazione comunale all’istanza di accesso agli atti ed estrazione di copie presentata in data 17 gennaio 2017, integrata con successiva comunicazione del successivo 6 di febbraio, relativa a elaborati progettuali e tecnici del plesso scolastico sito in località Villa d’Agri.

1.1. In diritto, il ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

I. Violazione degli artt. 3, 97 Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, e degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/90 - eccesso di potere per contraddittorietà, incongruità, travisamento, illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e della motivazione -mancato esercizio dell’azione amministrativa – mancata valutazione degli interessi in gioco – sviamento – carenza assoluta di istruttoria ed omessa considerazione dei presupposti giuridici - violazione del giusto procedimento e dell’agire amministrativo – ingiustizia manifesta- perplessità;

II. Violazione del dovere di astensione – violazione dell’art. 97 Costituzione relativo ai principi di trasparenza e imparzialità - eccesso di potere per contraddittorietà incongruità, travisamento, illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e della motivazione – mancato esercizio dell’azione amministrativa - mancata valutazione degli interessi in gioco – sviamento - carenza assoluta di istruttoria ed omessa considerazione dei presupposti giuridici - violazione del giusto procedimento e dell’agire amministrativo - ingiustizia manifesta- perplessità.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per l’inammissibilità in rito, e l’infondatezza nel merito del ricorso.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 21 giugno 2017 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità secondo cui, vertendosi in materia di ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il relativo rito non sarebbe: «compatibile con le controversie che hanno un oggetto ulteriore rispetto alla statuizione di inerzia quale la impugnativa di un provvedimento». Sul punto, in disparte quanto disposto dall’art. 32, n. 2, cod. proc. amm. in ordine alla facoltà del giudice di disporre la conversione dell’azione, ritiene il Collegio che il ricorso ricada nell’alveo dell’art. 116 cod. proc. amm., essendo rivolto avverso un atto di diniego di ostensione di documenti amministrativo, e risultando l’anelato bene della vita essere costituito proprio dall’acquisizione di copia della documentazione richiesta. D’altro canto, l’espresso riferimento fatto dal ricorrente all’art. 117, n. 3, cod. proc. amm., ai fini della nomina del commissario ad acta , non è dirimente, essendo possibile il ricorso a tale istituto anche nell’ambito dello speciale rito in materia di accesso ai documenti amministrativi. Infine, quest’ultimo rito è rivolto anche «contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi», sicché i richiami in sede di ricorso all’inerzia dell’Ente intimato non appaiono muovere nel senso auspicato dal Comune intimato.

5. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Il contenuto del diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. a ) della legge 7 agosto 1990, n. 241, si estende alla estrazione di copia di documenti amministrativi. Non è in contestazione che l’istanza del deducente, all’esito della sua successiva integrazione, indichi puntualmente gli atti richiesti, né che questi ultimi siano sussumibili nell’alveo della definizione di documento amministrativo di cui alla lett. d ) del medesimo art. 22. Del pari, differentemente da quanto opinato dal Comune resistente, la nota del 28 febbraio 2017 è netta nel negare l’estrazione di copia, come pianamente risulta, tra l’altro, dalle considerazioni secondo cui: «[…] non può non comprendersi che una simile richiesta rischierebbe di paralizzare l’intero ufficio con gravi ripercussioni sull’attività amministrativa […] Né può sottacersi che l’eventuale accoglimento di tale richiesta di accesso, eccessivamente gravosa per il Comune, costituirebbe un precedente che in seguito obbligherebbe – per non contravvenire al principio di imparzialità – a soddisfare richieste simili, che verosimilmente verrebbero formulate da altri consiglieri».

5.2. Orbene, secondo un ampio indirizzo giurisprudenziale, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso loro riconosciuto ha in realtà una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini ( ex articolo 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" ( ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241): infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Ne consegue, per un verso, che sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni del consigliere comunale, e, per altro verso, che dal termine “utili”, contenuto nell’articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni. Deve anche aggiungersi che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio. In definitiva gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (in termini, Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525, e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

5.3. A ben vedere, poi, né il regolamento di accesso alla documentazione amministrativa adottato dal Comune di Marsicovetere, né il regolamento del Consiglio comunale, cui il primo demanda, entrambi reperibili nel sito internet dell’Ente, prescrivono limitazioni, oggettive o modali, ai fini dell’esercizio dell’accesso in questione.

5.4. L’ampio spettro del diritto di accesso dei consiglieri comunali muove dunque nel senso dell’illegittimità dell’impugnato diniego, con conseguente accoglimento del ricorso, ferma restando la necessità di contemperare il diritto di accesso con il regolare funzionamento degli uffici comunali, concedendo a questi ultimi adeguato tempo per l’apprestamento delle copie richieste, e ripartendo i relativi costi secondo il quadro disciplinare di riferimento.

6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnata nota del 28 febbraio 2017 e l’ordine al Comune di Marsicovetere di consegnare al ricorrente copia della documentazione richiesta, nel termine di sessanta giorni dalla presente decisione, con avvertimento che, in caso di ulteriore inadempienza, su istanza di parte si provvederà alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari in via sostitutiva.

7. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Ai sensi dell’art. 13, n. 6 -bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’importo del contributo unificato è posto a carico dell’Ente comunale intimato.

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