TAR Torino, sez. II, sentenza 2009-02-07, n. 200900345

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2009-02-07, n. 200900345
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200900345
Data del deposito : 7 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02345/1992 REG.RIC.

N. 00345/2009 REG.SEN.

N. 02345/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2345 del 1992, proposto da:
C C e F G, rappresentati e difesi dall'avv. P C R, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Torino, via Fabro, 6;

contro

il Comune di M, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M V, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

nei confronti di

U.S.S.L. n. 39 di C, in persona dell’Amministratore straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M V, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

per l'annullamento

del provvedimento del Sindaco di M del 15.9.1992, notificato il 19.9.1992, di classificazione dello scarico dei reflui provenienti dell'Azienda agricola "Valle Orco", dei ricorrenti, quale "scarico produttivo" e, pertanto, assoggettato alle disposizioni di cui alla L. 10.5.1976 n. 319, Tabella A, nonchè di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente fra cui il parere 2.9.1992 espresso dal competente Servizio dell'USSL n. 39 di C.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di M e dell’U.S.S.L. n. 39;

Vista la memoria difensiva del Comune di M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/01/2009 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I ricorrenti conducono direttamente in M una azienda agricola a ciclo completo, su di una superficie di circa 22 ettari.

In essa sono presenti la produzione di cereali e foraggi, un allevamento zootecnico articolato, con vacche da latte e vitelli da carne, per un totale di circa 80 capi, ed un allevamento suinicolo a ciclo chiuso, per circa 170 capi.

Le produzioni dell'allevamento aziendale vengono trasformate direttamente;
infatti tutto il latte prodotto (circa 130 tonnellate/anno) viene caseificato e vengono macellati bovini e suini;
questi ultimi sono poi trasformati nell'apposito laboratorio di salumeria.

Poiche' il carico di bestiame e' inferiore ai 40 q.li di peso vivo per ettaro (per l'esattezza, circa 20 q.li per ettaro) e l'azienda esercita attivita' di trasformazione e valorizzazione esclusivamente dei propri prodotti (latte e carni), attivita' inserita con carattere di normalita' e di complementarita' funzionale nel ciclo produttivo aziendale, essa rientra perfettamente nella definizione di INSEDIAMENTO CIVILE di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale 8.5.1990 (in G.U. n. 130 del 14.5.1980), emessa in applicazione dalla L. n. 319/76, come modificata dalla L. 24.12.1979 n. 650 (art. 17).

La L. n. 319/76, all'art. 14, II c., ha riservato la disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti civili "che non recapitano in pubbliche fognature" alle singole Regioni, tenute a provvedervi con i rispettivi piani di risanamento delle acque.

La Regione Piemonte ha disciplinato la materia con la L.R. 26.3.1990 n. 13 (art. 13-19).

L'art. 13, IV c., ha conferito al Sindaco la potesta' di attribuzione della qualifica di scarico di insediamento civile e di classificazione del medesimo in base alle categorie previste dal successivo art. 14, "avvalendosi della USSL competente per territorio".

Sostiene parte ricorrente che con l'istanza menzionata nelle premesse del provvedimento impugnato indicato in epigrafe e' stata richiesta l’attribuzione della qualifica di scarico di insediamento civile per l'azienda agricola dei ricorrenti.

Viceversa, sulla base del parere dell'USSL n. 39 di C ivi menzionato, tale istanza sarebbe stata implicitamente respinta e lo scarico in questione classificato quale "produttivo ... e pertanto assoggettato alle disposizioni di cui alla L 10.5.1976, Tabella A”.

Con il ricorso il esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

l. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE PERPLESSA E/O INCONGRUA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRORE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Il provvedimento sindacale impugnato e' stato emesso esclusivamente sulla base di un parere, come vi si legge (rectius: proposta di classificazione) del Servizio Igiene Sanita' pubblica dell'USSL n. 39 di C, peraltro viziato come in epigrafe.

Il citato "parere" nega (o, meglio, ritiene che debbasi negare), che l'azienda agricola dei ricorrenti eserciti "attivita' di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola", in quanto identifica quest'ultima soltanto in "foraggio e mais", mentre "produzione agricola" sono anche i prodotti dell'allevamento del bestiame (latte e carni: cfr. art 2135 c.c.);
nega anche erroneamente che l'attivita' di produzione di salumi e formaggi rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura.

La definizione, prevista dall'u.c. dell'art. 17 della L. 24.12.1979 n. 650, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, operata dal Comitato interministeriale ecc. ... all'uopo previsto (delib.

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