TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202203706
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Pubblicato il 29/12/2022
N. 03706/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01920/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2021, proposto da
M S, R C, D S, C N, D P, C P, E B, C L, D V, rappresentati e difesi dall'avvocato G M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Salerno n. 49 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio consolidato;
- ove occorra, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 28 settembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Marenghi Gherardo Maria, Comunale Nicola, Malzone Roberto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 15 dicembre 2021 e depositato il successivo 16 dicembre i sig.ri M S, R C, D S, C N, D P, C P, E B, C L e D V, consiglieri di minoranza del Comune di Salerno, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la Deliberazione consiliare n. 49 del 24 novembre 2021, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio consolidato del Comune.
2. A sostegno del gravame sono state articolate plurime censure di violazione di legge (artt. 7 e 48 lett. E, Regolamento adunanze consiliari;art. 40, comma 2, Regolamento Contabile;art. 40-41 D.Lgs. 267/2000).
3. Si è costituito il Comune di Salerno, che ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con ordinanza n. 19 del 13 gennaio 2022, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare formulata in ricorso, tenuto conto della richiesta, formulata da parte ricorrente nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, di “ abbinamento al merito dell’istanza cautelare ”;ha altresì disposto incombenti istruttori al fine di acquisire “ copia delle e-mail inviate ai ricorrenti in data 19 novembre 2021, corredate dai relativi allegati (cfr. “attestato funzionario Cardito” depositato in data 9 gennaio 2022), del Regolamento di Contabilità, del Regolamento per le adunanze consiliari nonché di ogni ulteriore atto o documento ritenuto utile ai fini di causa ”.
5. Il Comune ha adempiuto agli incombenti depositando i documenti richiesti in data 25 febbraio 2022.
6. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione fra gli stessi sussistente, i ricorrenti lamentano che la deliberazione, in violazione dell’art. 48 lett. E) del Regolamento adunanze consiliari, non è stata preceduta dall’esame delle commissioni, in difetto di valide ragioni di urgenza, le quali, pur se dichiarate, non risultano adeguatamente motivate ed anzi appaiono contraddette dalla circostanza che il bilancio è stato approvato a novembre e non già entro il termine naturale del 30 settembre.
7.1. Le censure non meritano condivisione.
7.2. L’art. 48 del Regolamento per le adunanze consiliari, come integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 ottobre 1975, prevede, alla lettera E, rubricata “ compiti delle commissioni ”, che “ le commissioni consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere…. Nei casi di comprovata urgenza, la Giunta può portare direttamente le sue proposte al dibattito consiliare;ma, ove il Consiglio non riconosca i termini dell'urgenza, la proposta è rinviata all'esame della Commissione ”.
7.3. In proposito, la giurisprudenza ha effettivamente stabilito che “ non vi è dubbio che le commissioni consiliari, laddove previste dalla normativa interna sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, come nel caso di specie, costituiscono organi fondamentali nel procedimento decisionale di quest’ultimo, essendo loro attribuito il necessario esame ed approfondimento istruttorio dei progetti di delibera, così da concentrare l’attività del plenum sui contenuti fondamentali, e dunque appalesandosi come la sede nella quale il singolo consigliere può prendere adeguata cognizione circa le scelte che l’organo di cui fa parte intende assumere ” (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2013, n. 2213), di modo che “ l'omesso esame da parte delle competenti commissioni consiliari, "laddove previste dalla normativa interna sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente", di una delibera consiliare di variazione di bilancio, comportante l'autorizzazione di nuove spese, determina una lesione del munus di consigliere comunale. Ciò sul rilievo che tali commissioni "costituiscono organi fondamentali nel procedimento decisionale" previsto per gli atti del consiglio comunale "essendo loro attribuito il necessario esame ed approfondimento istruttorio dei progetti di delibera, così da concentrare l'attività del plenum sui contenuti fondamentali, e dunque appalesandosi come la sede nella quale il singolo consigliere può prendere adeguata cognizione circa le scelte che l'organo di cui fa parte intende assumere ” (Consiglio di Stato, sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4917).
7.4. Tuttavia nel caso oggetto del presente giudizio si registrano due differenze tali da impedire l'applicazione dei principi di diritto affermati nei precedenti richiamati, rendendo ad avviso del Collegio non censurabile la scelta di procedere comunque all’approvazione del bilancio, pur in assenza del passaggio in commissione:
a) la sussistenza di ragioni di urgenza - connesse alla propedeuticità dell’approvazione di bilancio rispetto al trasferimento da parte del Ministero dell’Interno di € 33.149.816,00 assegnati al Comune di Salerno per la copertura del disavanzo da Fal (Fondo Anticipazione di Liquidità) - ampiamente discusse nel corso della seduta consiliare del 24 novembre 2021, nel cui resoconto si legge che l’assessore competente ha precisato che “ il 5 maggio 2021 è stata pubblicata sulla gazzetta Ufficiale la sentenza 80 della Corte Costituzionale che ha reso necessaria la costituzione del fondo anticipazione liquidità a seguito di un giudizio di legittimità del dispositivo di richiamo del FAL… Il decreto di riparto è stato approvato il 10 agosto 2021, quindi il Comune e conseguentemente il Collegio dei revisori lavorando nel mese di agosto hanno approvato il rendiconto 2020 e il bilancio di previsione 2021 nella seduta del 14 settembre, ultima seduta utile prima delle elezioni. Solo a seguito di questa approvazione è stato possibile predisporre approvare in Giunta il giorno 28 settembre 2021, entro i termini di legge del 30 settembre la proposta per il Consiglio del bilancio consolidato. Quindi questa è la ragione per cui ci si trova in … urgenza … ogni giorno che passa noi perdiamo questa somma e quindi paghiamo interessi … questo sommato a quello che è stato detto, c'è il fatto che questa approvazione del bilancio consolidato è propedeutica al trasferimento da parte del Ministero dell'interno, che sono 33 milioni legati al fondo di anticipazione liquidità ”;
b) le peculiari circostanze concrete che hanno caratterizzato l’iter di approvazione, avvenuto nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, quando le commissioni consiliari non erano ancora operative (essendosi poi insediate soltanto in data 17 dicembre 2021) né potevano aversi certezze circa la data di effettiva costituzione di tali organi. Come precisato in giurisprudenza, infatti, laddove il regolamento comunale “ prevede effettivamente l'istituzione delle commissioni permanenti ma non subordina la legittimità dell'operato del Consiglio alla previa istituzione delle stesse né contempla un termine a tal fine, …. in assenza di una norma che inibisca l'attività consiliare precedentemente alla costituzione delle commissioni, si deve ritenere che il Consiglio rimanga nelle more nel pieno delle proprie prerogative….un conto è aver costituito le commissioni e non averle coinvolte nel procedimento deliberativo consiliare (ciò che ridonda in un vizio di legittimità procedimentale della delibera adottata per violazione del Regolamento), altro è la mancata istituzione delle commissioni, circostanza verificatasi nella fattispecie, che costituisce la condizione affinché le segnalate prescrizioni procedurali possano operare ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 giugno 2021, n. 3725).
8. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta che il bilancio non è stato depositato, in violazione dell’art. 40 del Regolamento di contabilità e dell’art. 7 del Regolamento delle adunanze consiliari in quanto, come comprovato dalla dichiarazione resa dal consigliere di minoranza Celano, la relativa documentazione non è stata reperita presso l’Ufficio del Consiglio Comunale in data 19.11.2021;in tal modo i consiglieri sarebbero stati privati della possibilità di esercitare il diritto di presa visione e ritiro degli atti.
8.1. Il motivo non coglie nel segno.
8.2. Il Regolamento di contabilità prevede all’art. 40, rubricato “ Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato ”, che “ la proposta di deliberazione del bilancio consolidato unitamente al parere dei revisori dei conti devono essere messi a disposizione dei Consiglieri comunali nei modi e termini stabiliti dal regolamento comunale per le adunanze consiliari ” (comma 2).
A sua volta, il Regolamento comunale per le adunanze consiliari stabilisce, all’art. 7, che “ il deposito nell’Ufficio di Segreteria degli atti relativi agli oggetti da trattare dovrà essere fatto contemporaneamente alla diramazione degli avvisi di convocazione ”.
Premesso che la ratio delle previsioni - normative e regolamentari - sul cd. “ ius ad officium ” è evidentemente quella di garantire la conoscibilità degli atti richiamati nell’ordine del giorno della seduta consiliare al fine di evitare votazioni “al buio” e tutelare, così, le prerogative dei rappresentanti della collettività, si osserva che - in disparte la trasmissione a mezzo e-mail - la Delibera di Giunta d’approvazione della proposta di bilancio consolidato è stata pubblicata sull’Albo pretorio a far data dal 30 settembre 2021.
Non risulta pertanto dimostrata la ricorrenza di alcun vizio idoneo a precludere l'esercizio del munus pubblicum e, quindi ad escludere il voto informato e l'effettivo e regolare esercizio delle peculiari funzioni di consigliere comunale. In proposito è stato condivisibilmente affermato che “ non è illegittima la delibera del consiglio comunale di approvazione del bilancio d'esercizio annuale per violazione del termine di garanzia di cui all'art. 227 comma 2, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 qualora risulti che la documentazione necessaria era già stata messa a disposizione dei consiglieri in occasione dell'approvazione dello schema del conto di bilancio con delibera di giunta effettivamente pubblicata all'albo comunale e comunicata ai capigruppo completa nei capitoli, oltre che negli allegati sottoposti alla successiva approvazione da parte del consiglio comunale ” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 20 marzo 2020, n. 116).
9. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 40-41 d. lgs. 267/2000, che non consentono di procedere all’approvazione del bilancio consolidato nella prima seduta del Consiglio.
9.1. Anche tale censura non merita condivisione, tenuto conto che il citato art. 41 si limita a prevedere che nella prima seduta “il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti ” e, quindi, lungi dal precludere la possibilità di procedere all’approvazione del bilancio consolidato in tale sede, come preteso dai ricorrenti, delinea semplicemente come prioritario l’esame della condizione degli eletti da parte dell’organo consiliare neo-insediato.
10. In conclusione, il ricorso è infondato, e deve essere respinto.
10.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.