TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2015-01-28, n. 201500241
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N. 00241/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2014, proposto da:
R V, rappresentato e difeso dagli avv. V D, T F, con domicilio eletto presso T F in Cagliari, via Sonnino N.152;
contro
Comune di Villanovaforru, rappresentato e difeso dagli avv. M V, M M, con domicilio eletto presso M V in Cagliari, piazza del Carmine N.22;
nei confronti di
G P, F I, F C, A C;
per l'annullamento
esecuzione giudicato ottemperanza sentenza tar sardegna sezione 1 n° 573/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villanovaforru;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. T F per la parte ricorrente e l'avv. Gian Marco Delunas, su delega degli avvocati M V e M M, per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Il sig. V R, proprietario di un immobile nel Comune di Villanovaforru, presentava al medesimo Comune una domanda per la concessione di un finanziamento nell’ambito del programma regionale per la valorizzazione e la tutela dei centri storici, di cui alla legge regionale della Sardegna 13 ottobre 1998, n. 29, per una spesa complessiva di euro 52.155,74 (di cui finanziabili a norma della legge regionale euro 31.293,44).
All’esito della valutazione delle domande concernenti gli interventi di recupero primario realizzati da privati, il Comune predisponeva una graduatoria, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2003, in cui l’istanza del sig. V figurava in posizione utile per il conseguimento del contributo.
Con deliberazione n. 23 del 17 marzo 2005, la Giunta Comunale stabiliva di procedere alla revisione della graduatoria, all’esito della quale veniva approvata (con determinazione n° 56 del 14 febbraio 2006, del responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di Villanovaforru) una nuova graduatoria nella quale la domanda del ricorrente non risultava in posizione utile per l’assegnazione del finanziamento richiesto.
2. - Con ricorso R.G. n. 393/2006, il sig. V impugnava la graduatoria e ulteriori atti della procedura.
Con sentenza T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 26 luglio 2013, n. 573, il predetto ricorso è stato accolto sotto due profili:
I) difetto di motivazione della deliberazione della Giunta Comunale, n. 23 del 17 marzo 2005, con la quale fu adottata la decisione di procedere alla revisione in autotutela della graduatoria per l’annualità 2003, che “si limita a enunciare, del tutto apoditticamente, che «sussistono le motivazioni per procedere alla revisione della suddetta graduatoria» in quanto «a seguito della rimodulazione del Programma Integrato …sono pervenute a questa sede numerose osservazioni, da parte di diversi interessati, relativamente alla graduatoria …». E’ del tutto evidente come in tale motivazione manchi qualsiasi indicazione sia in ordine ai presupposti per l’esercizio del potere di riesame (riconducibili a vizi di legittimità o a vizi di merito), sia circa la valutazione dell’interesse alla rimozione dell’atto, sia in ordine alla posizione degli interessati utilmente collocati nella graduatoria e quindi titolari di un legittimo affidamento al conseguimento dell’utilità (o del bene della vita) oggetto di disposizione del provvedimento riformato.” ;
II) violazione dei criteri di priorità nella scelta dei beneficiari del contributo, previsti dalle direttive regionali di cui alla deliberazione della G.R. n. 55/39 del 29 dicembre 2000, e, in specie, del criterio dell’epoca di costruzione dell’edificio, in quanto “dalla documentazione prodotta in giudizio, e segnatamente dagli atti notarili di vendita (stipulati tra il 1909 e il 1923) [emerge che] il fabbricato in questione risale indubbiamente ad epoca antecedente al 1970. I successivi interventi non sono riconducibili ad una ristrutturazione (…). La stessa amministrazione comunale ha prodotto la concessione edilizia rilasciata al ricorrente per la realizzazione di uno degli interventi (concessione edilizia n. 24/2001), dalla cui relazione tecnica emerge che gli ampliamenti hanno riguardato il “locale garage”, la chiusura di una finestra della camera da letto (e apertura di un’altra verso il cortile) e altre modifiche interne. Pertanto, in assenza di altri e più puntuali elementi documentali e di accertamento diretto dello stato dei luoghi, non possono ritenersi dimostrate le affermazioni che sorreggono la decisione della Commissione nominata dal Comune di Villanovaforru di escludere l’istanza del ricorrente dalla graduatoria degli interventi finanziabili ai sensi della legge regionale n. 29/1998.” .
3. - Con nota del 19 febbraio 2014, n. 996, l’amministrazione comunale comunicava il riavvio del procedimento per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi. Con nota del 29 maggio 2014, n. 2778, “atteso che dall’istruttoria della documentazione in atti emerge che sussistono altri e più puntuali elementi documentali e di accertamento diretto dello stato dei luoghi, non acquisiti nel precedente giudizio dinanzi al TAR Sardegna, tali da giustificare un nuovo provvedimento di rigetto, in qaunto è stato appurato che la proposta della S.V. relativa all’intervento di recupero primario del fabbricato (…) non è ammissibile, atteso che i lavori eseguiti nel loro complesso, concessione edilizia n. 8/2001 + concessione edilizia di variante n. 24/2001, sono ascrivibili a intervento di ristrutturazione edilizia, come si evince dall’oggetto stesso e dei titoli abilitativi a costruire …” , in contrasto con quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lettera e, della l.r. n. 29/98.
4. - Con ricorso, avviato alla notifica il 26 giugno 2014 e depositato il successivo 11 luglio, il sig. V R – sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza T.A.R. Sardegna, sezione prima, 26 luglio 2013, n. 573, avvenuto dal 21 marzo 2014 – ha chiesto l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla predetta sentenza di annullamento, deducendo essenzialmente la nullità degli atti adottati dal Comune di Villanovaforru a seguito della pronuncia scaturita dal giudizio di cognizione, per la violazione o l’elusione del giudicato.
5. – Si è costituito in giudizio il Comune di Villanovaforru, chiedendo che il ricorso sia respinto.
6. – Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. - Il ricorso è fondato.
7.1. - Come accennato nell’esposizione in fatto, con la sentenza n. 573 del 2013, di cui si chiede l’esecuzione con il ricorso in esame, questa Sezione ha annullato sia la deliberazione della Giunta Comunale, n. 23 del 17 marzo 2005, con cui l’amministrazione aveva deciso di procedere alla revisione della graduatoria per l’annualità 2003, già approvata dall’amministrazione comunale nel marzo 2003, in cui l’istanza del sig. V figurava in posizione utile per il conseguimento del contributo;sia la successiva determinazione del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Villanovaforru, n. 56 del 14 febbraio 2006.
Il contenuto del giudicato di annullamento scaturito dalla sentenza, sotto il profilo del vincolo conformativo che si impone all’amministrazione in sede di rinnovazione dell’attività amministrativa, si articola intorno ai due vizi accolti (sopra richiamati): difetto di motivazione nell’esercizio del potere di riesame;violazione dei criteri di assegnazione del contributo di cui trattasi.
7.2. - Tuttavia, gli atti susseguenti adottati dall’amministrazione comunale (di cui, con il ricorso in esame, si chiede sia accertata la nullità) si pongono in evidente contrasto col giudicato amministrativo, poiché non hanno tenuto conto dei vizi in base ai quali sono stati annullati i precedenti provvedimenti, riproponendo un nuovo provvedimento di revoca, del contributo assegnato al ricorrente, sulla base delle medesime ragioni già censurate in sede di cognizione.
Dalla motivazione della sentenza della cui esecuzione si tratta (si veda, in specie, il punto 9.5.), risulta, infatti, come siano state prese in considerazione le ragioni basate sul presupposto che il fabbricato del ricorrente avesse «subito due ampliamenti negli anni settanta e negli anni ottanta» ed una ristrutturazione eseguita dopo la presentazione dell’istanza ai sensi della legge regionale n. 29 del 1998;e che, inoltre, «la parte rimanente del fabbricato è databile intorno al 1970, periodo nel quale è stato realizzato il primo ampliamento» ;ed espressamente ritenute illegittime, rilevando che «dalla documentazione prodotta in giudizio, e segnatamente dagli atti notarili di vendita (stipulati tra il 1909 e il 1923), il fabbricato in questione risale indubbiamente ad epoca antecedente al 1970»;che i successivi interventi, anche quelli autorizzati con la concessione edilizia n. 24/2001 (di nuovo invocata dall’amministrazione nel nuovo provvedimento di revoca, di cui alla nota 29 maggio 2014) «non sono riconducibili ad una ristrutturazione (come sostiene la Commissione, al fine di escluderne la finanziabilità), quantomeno se per ristrutturazione edilizia si intenda quel complesso di interventi che «possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente» (art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001)» .
7.3. - Pertanto, il ricorso deve essere accolto, per violazione del giudicato, con la conseguente dichiarazione di nullità degli atti impugnati, ordinando al Comune di Villanovaforru di ottemperare alla sentenza n. 573 del 2013, mediante emanazione del provvedimento di concessione del contributo in questione, da adottare entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
7.4. - Per il caso di ulteriore inadempimento o inerzia, decorso il predetto termine, si dispone la nomina del commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del Comune di Villanovaforru, per provvedere entro i successivi trenta giorni al compimento di tutti gli atti necessari all’assegnazione e al pagamento del contributo in oggetto.
8. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.