TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-02-15, n. 201201577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-02-15, n. 201201577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201201577
Data del deposito : 15 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06934/2008 REG.RIC.

N. 01577/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06934/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2008, proposto da:
B V, rappresentato e difeso dagli avv. V M, D B, con domicilio eletto presso Nicola Bultrini in Roma, via Germanico, 107;



contro

Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato e presso la stessa ope legis domiciliato;



per l'annullamento del provvedimento con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il cons. G R e uditi per la ricorrente l’avv. Bultrini Nicola e per il Ministero della Difesa gli Avvocati dello Stato Barrosi Giulio e Coaccioli Liborio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con decreto dirigenziale n. 0151 del 18 aprile 2008, il direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha irrogato al ricorrente, caporal maggiore scelto VSP, la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, disponendo contestualmente, nei suoi confronti, la cessazione dal servizio permanente.

In punto di fatto, l’interessato espone che:

-in data 11 luglio 2005 è stato tratto in arresto per possesso, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti;

--in data 13 luglio 2005, è stato sospeso dal servizio;

-con sentenza del tribunale di Forlì n. 102/2006, depositata il giorno 11 marzo 2006, divenuta irrevocabile il successivo 9 maggio, egli è stato condannato alla pena (sospesa) di anni uno di reclusione ed € 2000,00 di multa;

-con D.M. del 27 marzo 2006 è stato riammesso in servizio;

-con provvedimento del 12 settembre 2007 è stata disposta inchiesta formale nei suoi confronti in ordine all’accertamnto di eventuali responsabilità disciplinari scaturenti dai fatti già oggetto di procedimento penale;

-l’ufficiale inquirente, a conclusione dell’inchiesta, ha formulato la proposta della sanzione della sospensione dal servizio per mesi due;

-non concordando con le conclusioni dell’inquirente, il comandante delle Forze Operative Terrestri, con atto del 22 gennaio 2008, ha disposto il deferimento del ricorrente innanzi alla commissione di disciplina;

-all’esito del giudizio disciplinare, il collegio, in data 26 febbraio 2008, ha ritenuto il militare meritevole del mantenimento del grado;

-in dissenso con la valutazione espressa dalla commissione di disciplina, il direttore generale per il personale militare, con l’impugnato provvedimento, ha decretato nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, conseguentemente, la cessazione dal servizio permanente.

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione dell’art. 9, c. 2^ della legge 7 febbraio 1990, n. 19;

2)violazione dell’art. 3, c. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché carenza di motivazione;

3)violazione mediata degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge n. 599/1954.

Il ricorrente conclude con domanda di annullamento del provvedimento impugnato (decreto dirigenziale 18 aprile 2008).

Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.

Con memoria depositata il 31 ottobre 2011, il ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 5 marzo 2009 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

All’udienza del 14 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha dedotto, come primo motivo di gravame, l’illegittimità del decreto per violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare (art. 9, c. 2^ della legge 7 febbraio 1990, n. 19).

In punto di fatto, va chiarito che:

-il ricorrente è stato condannato dal Tribunale penale di Forlì;

- la sentenza emessa il 10 marzo 2006 dal G.U.P, è divenuta irrevocabile il 9 maggio 2006;

-l’amministrazione è venuta a conoscenza della pronuncia giudiziale in data 3 luglio 2007 (cfr allegato 1 al ricorso)

-il procedimento disciplinare è stato avviato il 12 settembre 2007, giorno in cui il Comandante ha disposto l’avvio dell’inchiesta formale nei confronti del ricorrente;

-il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è stato adottato il 18 aprile 2008.

La questione, in punto di diritto, trova soluzione nell‘art. 9 della legge n. 19 del 1990 secondo, però, l’interpretazione che di essa ha fornito la giurisprudenza.

L’art. 9 citato riguarda, segnatamente, i procedimenti disciplinari (e

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