TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300120
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 00120/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Thermae Salute S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione UM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Unità Sanitaria Locale UM 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Mariani Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni 80/B;
nei confronti
Terme Francescane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della nota della Regione UM prot. n. 0049391 del 1° marzo 2022 conosciuta in data 4 marzo 2022;
2. della nota dell’ASL UM 2 prot. 0268945 del 23.12.2021, conosciuta in data 4 marzo 2022;
3. della nota dell’ASL UM 2 prot. 0052894 del 4.3.2022;
4. di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso nonché
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia Azienda Unitaria Sanitaria Locale UM 2, in merito all'istanza della società Thermae Salute Srl per la sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 del 16.02.2022 (doc. 2) e conseguente condanna dell’AUSL UM 2 a procedere sulla richiesta del 16.2.2022 di parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermae Salute s.r.l. il 26.5.2022:
- della Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale UM 2 n. 659 del 20 aprile 2022, comunicato con nota del 22 aprile 2022 prot. 91862, con la quale è stata rigettata la richiesta di convenzionamento ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992, della società Thermae Salute s.r.l. per l’anno 2022;
- di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione UM e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale UM 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato alla Regione UM ed all’Azienda Unità Sanitaria Locale UM 2 in data 4 aprile 2022, la società Thermae Salute S.r.l., centro termale dotato di una struttura sanitaria destinata all’assistenza specialistica termale anche in regime ambulatoriale, ha adito l’intestato Tribunale chiedendo che venga accertata l’illegittimità del silenzio/inerzia Azienda Unitaria Sanitaria Locale UM 2, in merito all’istanza della ricorrente per la sottoscrizione dell’accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 del 16.02.2022 e conseguente condanna dell’AUSL UM 2 a procedere su detta richiesta, avente ad oggetto la prosecuzione delle prestazioni di terapie inalatorie in regime di convenzione.
Chiede altresì la società odierna ricorrente l’annullamento della nota in data 01.03.2022, con la quale la Regione UM ha classificato le prestazioni erogate da Thermae Salute come Extra-LEA da remunerare con risorse proprie regionali, dall’altra parte ha dichiarato di non avere programmato prestazioni Extra-LEA per trattamenti inalatori.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
A) Sull’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione:
I.1 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 31 e 117 del D. Lgs. n. 104/10.
Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost). Violazione dell’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/92, in combinato disposto con gli artt. 36 e 44 della L. n. 833/1978 e degli artt. 2 e 4 della L. n. 323/2000 e del DPCM 12.01.2017 (artt. 4, 20 e allegato 9). Illegittimità del silenzio serbato dall’USL UM 2.
Sostiene in sintesi la ricorrente che il silenzio dell’USL UM 2 in ordine alla richiesta formulata dalla ricorrente in data 16.2.22, stante l’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla richiesta, risulta manifestamente illegittimo ed obbliga l’Amministrazione stessa a provvedere sull’istanza medesima:
I.2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 sotto ulteriore profilo. Illegittimità del silenzio.
Riferisce la ricorrente che la presa di posizione della Regione assunta con la nota del 1.4.2022 (avente una valenza meramente interlocutoria) non legittima l’inerzia dell’AUSL UM 2, la quale è obbligata ad evadere la richiesta del 16.2.2022.
I.3 – Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992. Sussistenza dei presupposti per la condanna a provvedere ai sensi dell’art. 31 co. 3 cpa.
Rappresenta la ricorrente che per le prestazioni di assistenza termale è necessario che l’USL UM 2 dia impulso alla richiesta della ricorrente e, conseguentemente proceda, quanto meno, nel rispetto dell’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/92, a valutare in via comparativa le strutture private regionali, tra cui la ricorrente che proprio con