TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-09-25, n. 201201919
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N. 01919/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01988/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 1996, proposto da C G (ora gli eredi C P e C L P), rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso l’avv. N M in Palermo, viale F.Sco Scaduto, 10/B;
contro
-il Comune di Marsala, non costituito in giudizio,
per l'annullamento
l’ordinanza n. 141 del 23 febbraio 1996, con la quale il Sindaco del Comune di Marsala ha ingiunto la demolizione di un fabbricato abusivo realizzato in contrada “Berbaro”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2012 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il sig. C G (ora gli eredi C P e C L P) ha impugnato l’ordinanza n. 141 del 23 febbraio 1996, con la quale il Sindaco del Comune di Marsala ha ingiunto la demolizione di un fabbricato abusivo realizzato in contrada “Berbaro”.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo di avere già proposto ricorso (n. 2676/1993) a questo T.A.R. avverso io provvedimento n. 77 dell’1 aprile 1993 1995 di reiezione dell’istanza di sanatoria relativa a detto fabbricato, da ritenersi illegittimo sotto diversi profili.
Il Comune di Marsala non si costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 1435 del 5 giugno 1996 (confermata in sede di appello), è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 20 settembre 2012, in assenza del difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
In primo luogo, ritiene il Collegio che il ricorso sia divenuto improcedibile.
Invero, con decreto di questo T.a.r., sez. III, n. 6799 del 7 dicembre 2005, è stato dichiarato perento il suddetto ricorso n. 2676/1993, per cui, essendo divenuto inoppugnabile il provvedimento di diniego di sanatoria, deve ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione del presente ricorso avente ad oggetto l’ordine di demolizione, in ordine al quale non vengono dedotte autonome censure.
Il ricorso è, comunque, infondato nel merito.
Va, infatti, ribadito quanto ha costantemente affermato questo Tribunale in fattispecie analoghe alla presente (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860;sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922, 16 aprile 2006, n. 837, 6 giugno 2006, n. 1405;sez. II, 23 maggio 2005, n. 805, 8 agosto 2007, n. 1932, 20 gennaio 2010, n. 591;sez. III, 20 marzo 2012, n. 606), e cioè che il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15 della l. reg. n. 78/76 è assoluto e diretto essendo la norma in argomento di azione e non di relazione. Conclusione, questa, cui da tempo è pervenuta la giurisprudenza (cfr., fra le tante, C.G.A., 21 febbraio 2000, n. 70;25 maggio 2000, n. 250;2 novembre 2001, n. 617;5 dicembre 2002, n. 651);
Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia.
Vero è, infatti, che il citato art. 15 lett. a) della l. reg. n. 78/76 reca disposizioni da osservare “ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali”, e pertanto ha per suoi destinatari soltanto i comuni. Va, però, osservato che successivamente è intervenuto l’art. 23, comma 10, della l. reg. n. 37/1985 che ha stabilito che restano escluse dalla sanatoria “le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della l. reg. n. 78/76, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della stessa legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” (eccezione in questa sede non rilevante, essendo stato il manufatto in parola eseguito dopo tale data).
La questione se il legislatore regionale abbia inteso, con l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 23, comma 10, L. r. n. 37/85, rendere i cittadini e non solo l’Amministrazione destinatari della norma è stata definitivamente risolta con l’entrata in vigore dell’art. 2 L. r. n. 15/91 secondo cui: “Le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lettere a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati”.
Seppure quest’ultima norma possa non essere ritenuta di interpretazione autentica dell’art. 15 della legge reg. n. 78/1976 essa è, comunque, espressamente interpretativa dell’art. 23 della legge reg. n. 37/1985.
Pertanto, deve concludersi che diretti destinatari di quest’ultimo articolo siano anche i privati, con conseguente attuale insanabilità delle costruzioni abusive in esso indicate (in tal senso, C.G.A., 31 gennaio 1995, n. 10, 25 ottobre 2009, n. 998).
Da quanto sopra esposto discende che, nel caso in esame, il Comune non ha fatto altro che applicare doverosamente il disposto normativo che, come già evidenziato, vieta tassativamente l’edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Non essendosi costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio,.