TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-06-19, n. 201900727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-06-19, n. 201900727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900727
Data del deposito : 19 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2019

N. 00727/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00581/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2016, proposto da
Inerti Pedemontani S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M M e P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D G in Torino, via XX Settembre 60;

contro

Comune di Oleggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D S in Torino, corso Re Umberto I, 6;
Provincia di Novara, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E P, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, in Torino, via Confienza, 10;
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenia Salsotto e Chiara Candiollo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale, in Torino, corso Regina Margherita, 174;
A.S.L. No - Azienda Sanitaria Locale di Novara, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - A.R.P.A. Piemonte, Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Colabeton S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;

per l'annullamento

- della determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 29 del 1.3.2016 per chiusura procedimento e del documento di analisi di rischio;

di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, per quanto occorrer possa:

- della determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 115 del 9.7.2015 di approvazione del piano di caratterizzazione (e quindi del piano di caratterizzazione approvato);

- del verbale della conferenza di servizi del 10.6.2015;

- del verbale della conferenza di servizi del 8.7.2015;

- del verbale della conferenza di servizi del 21.1.2016;

- del verbale/determinazioni del Tavolo Tecnico del 26.2.2015;

- del verbale/determinazioni del Tavolo Tecnico del 23.2.2016;

- della relazione di contributo tecnico-scientifico ARPA di cui alla nota prot. n. 4200 del 21.1.2016;

- della nota ARPA del 8.6.2015 relativa alla conferenza di servizi del 10.6.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oleggio, della Provincia di Novara, della Regione Piemonte e della Colabeton S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nell’ottobre 2014, la Provincia di Novara ha avviato un procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento di diffida, ai sensi dell’art. 244, d.lgs. n. 152/2006, poiché analisi eseguite su campioni di terreno, prelevati il giorno 11.6.2014, presso l’impianto di cava ubicato ad Oleggio in Località San Giovanni, hanno evidenziato superamenti dei valori limite di concentrazioni soglia di rischio (CSC) previsti nella colonna A tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ne ha dato comunicazione alla Colabeton s.p.a., società che ha svolto sui terreni attività di cava e di successivo riempimento.

2. Con determinazione n. 115 del 9.7.2015 il Comune di Oleggio ha approvato, con prescrizioni, il piano di caratterizzazione presentato dalla Colabeton s.p.a.

3. In conseguenza delle risultanze della caratterizzazione – in cui è stato evidenziato il superamento delle CSC per idrocarburi leggeri – la Colabeton s.p.a. ha redatto il documento di analisi di rischio ai sensi dell’art. 242 c. 4, d.lgs. n. 152/2006.

4. La conferenza di servizi ha esaminato il documento e nella seduta del 21.1.2016 ha dichiarato il sito non contaminato, in quanto la procedura di analisi di rischio ha dimostrato che la concentrazione di contaminanti presenti è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio relative alla destinazione d’uso del sito, pur reputando opportuno chiedere ai progettisti di fornire risposta ai quesiti posti dalla proprietaria dell’area.

5. Con determina n. 29 del 1° marzo 2016 il Comune di Oleggio ha chiuso il procedimento, prendendo atto della valutazione della conferenza di servizi e della documentazione presentata dalla Colabeton s.p.a. in riscontro alle prescrizioni della conferenza di servizi.

6. La Inerti Pedemontani s.a.s. - proprietaria di terreni - ha impugnato quest’ultimo provvedimento, la determina n. 115 del 9 luglio 2015 di approvazione del piano di caratterizzazione, i verbali e le note indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:

I. incompetenza del Comune di Oleggio;
violazione dell’art. 242, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 1, l. reg. n. 23/2015 e degli artt. 14 e ss., l. n. 241/1990;
in via subordinata: illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, l. reg. n. 42/2000 per violazione dell’art. 117 Cost.;

II. eccesso di potere per difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
violazione degli artt. 14 e ss., l. n. 241/1990 e dell’art. 242, d.lgs. n. 152/2006;
carenza di motivazione;
violazione del principio di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dei danni causati all’ambiente;
violazione artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater, d.lgs. n. 152/2006;

III. eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
irragionevolezza;
difetto di motivazione;
violazione artt. 3 e 7, l. n. 241/1990;
violazione dei principi in tema di partecipazione procedimentale, trasparenza dell’azione amministrativa;
violazione dell’art. 97 Cost.;

IV. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
falsità del presupposto;
difetto di istruttoria;
violazione dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006;
violazione dei principi di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dei danni causati all’ambiente;
violazione artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater, d.lgs. n. 152/2006;

V. eccesso di potere per travisamento dei fatti;
difetto di istruttoria;
violazione dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006;
violazione dei principi di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dei danni causati all’ambiente;
violazione artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater, d.lgs. n. 152/2006;

VI. eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
contraddittorietà e contrasto con precedente manifestazione di volontà;
difetto di motivazione;
violazione art. 3, l. n. 241/1990;

VII. violazione di legge: artt. 240 e 242 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;

VIII. violazione dei principio di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. Violazione di legge: artt. 242, 3- bis e 3-ter del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;

IX. violazione dei principio di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. Violazione di legge: artt. 242, 3- bis e 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione di legge: art. 32 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
irragionevolezza ed illogicità;

X. eccesso di potere per difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti e contrasto con precedente manifestazione di volontà;

XI. eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità. Violazione dei principi di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. Violazione di legge: art.

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