TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-07-22, n. 201027773

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-07-22, n. 201027773
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201027773
Data del deposito : 22 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09487/2008 REG.RIC.

N. 27773/2010 REG.SEN.

N. 09487/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9487 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. Elektrica S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti A A ed A P, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso l’avv. A A in Roma, via degli Avignonesi, 5

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario di Governo bonifiche e tutela acque Regione Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con domicilio eletto presso dott. Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio, 42;
Provincia di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Scetta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Brunello Mileto in Roma, via G.B. Tiepolo, 21;
Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania;
Comune di Pozzuoli, Regione Campania, ARPAC;
Geoproject Sas;
Sogesid Spa

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11.4.2008 avente ad oggetto”Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Pianura” conosciuto solo l’8.7.2008 dalla ricorrente società;

della delibera di Giunta Municipale adottata dal Comune di Napoli n. 506 del 28 marzo 2008 avente ad oggetto “assenso all’istituzione del sito di bonifica di interesse nazionale di Pianura” ai sensi dell’art. 252 d.lg. 152/2006;

del verbale di cui alla conferenza di servizi tenutasi il 18.3.2008 nonché, se ed in quanto occorrente, di tutti gli atti espressione di assenso da parte della Regione Campania, della Provincia di Napoli e del Comune di Pozzuoli se ed in quanto intervenuti a seguito della conferenza di servizi del 18.3.2008 e, segnatamente, della nota del 4 aprile 2008 con la quale la Regione Campania ha espresso la propria intesa ed il proprio assenso circa la planimetria di cui alla perimetrazione del sito;
della delibera n. 215 del 27 marzo 2008, con la quale la Giunta Provinciale di Napoli ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata avente ad oggetto la perimetrazione del sito;
degli atti conseguenti, ivi compresi i provvedimenti di affidamento e caratterizzazione/progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e riqualificazione delle aree

nonché per l’annullamento (primo atto di motivi aggiunti)

nota della Geoproject sas del 19 dicembre 2008;

di tutti gli atti di affidamento, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla SOGESID delle attività di caratterizzazione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e riqualificazione nel SIN di Pianura;
di ogni atto di affidamento delle attività di caratterizzazione di cui sopra alla Geoproject Sas;
di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente

nonché per l’annullamento (secondo atto di motivi aggiunti)

della documentazione tutta versata in atti il 26 gennaio 2009 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, segnatamente, di: verbale della conferenza di servizi del 18.3.2008;
se ed in quanto possa occorrere, della nota del 4.3.2008 di convocazione della conferenza di servizi;
rilievi dell’Istituto Superiore Sanità e dell’Arpac del 17.12.2008;
stralcio del piano di caratterizzazione del sito elaborato da ARPAC;
degli atti con i quali è stato affidato ad ARPAC il piano di caratterizzazione;
di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente

nonché per l’annullamento (terzo atto di motivi aggiunti)

della documentazione tutta versata in atti dal Ministero dell’Ambiente il 14.7.2009 ovvero, segnatamente, di: piano di caratterizzazione del SIN di Pianura;
piano di caratterizzazione del SIN di Pianura su supporto magnetico;
documento preparatorio alla conferenza di servizi istruttoria del 5.6.2008;
decreto direttoriale prot. 4701 dell’11.6.2008 e relativa nota di accompagnamento di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria del 6.6.2008;
segnalazione associazione area flegrea dell’11.7.2008;
nota ARPAC del 30.9.2008 prot. 17944;
note Sogesid dell’8.10.2008, del 4.11.2008, del 22.12.2008, del 19.12.2008, del 23.12.2008 e del 29.12.2008;
nota

ARPAC

7.1.2009, n. 246;
accordo di programma ed accordo modificativo.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato, del Comune di Napoli e della Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto dell’11 aprile 2008, ha qualificato sito di bonifica di interesse nazionale l’area in località “Pianura”, ricadente nei territori dei Comuni di Napoli e Pozzuoli.

La ricorrente Società in liquidazione, in qualità di proprietaria di un’area, sede di una ex discarica, ricadente in detto sito, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 252 d.lg. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990 e ss.mm.ii.

L’art. 252, co. 3, d.lg. 152/2006 imporrebbe la partecipazione procedimentale del proprietario delle aree ai fini della perimetrazione del sito, partecipazione che, nel caso di specie, non sarebbe stata consentita.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 252 d.lg. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990 e ss.mm.ii. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria.

L’area in proprietà Elektrica, requisita nel corso dell’emergenza rifiuti e gestita da ENEA, sarebbe stata bonificata, come risulta dal certificato di collaudo rilasciato nel gennaio 2001, e da allora nessun intervento sarebbe stato effettuato sull’area.

Il proprietario del suolo dovrebbe essere coinvolto nel procedimento al fine di accertare l’esistenza dei fattori di inquinamento oltre soglia e la relativa quantità e ciò qualsiasi possa essere il titolo della responsabilità, principale o sussidiaria, che incombe in capo ad esso. L’imposizione dell’onere reale sui terreni oggetto di intervento di bonifica presupporrebbe il pieno coinvolgimento del proprietario incolpevole nel procedimento.

In definitiva, il proprietario del suolo avrebbe pienamente titolo alla partecipazione al procedimento amministrativo sia alla luce delle norme e regole generali di cui alla l. 241/1990 sia a quelle specifiche di settore, contenute del d.lg. 152/2006, partecipazione procedimentale ed istruttorie del tutto carenti nella fattispecie.

La partecipazione procedimentale della ricorrente, peraltro, avrebbe potuto portare all’adozione di provvedimenti diversi da quelli adottati.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 242 e 252 d.lg. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990 ss.mm.ii. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto del presupposto. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”. Violazione del principio della personalità della responsabilità. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 252 d.lg. 152/2006, potrebbe procedere alla individuazione dei siti di interesse nazionale laddove sussista un rischio sanitario ed ambientale che superi le soglie di rischio, vale a dire che avrebbe dovuto accertare che il sito non solo è contaminato in misura pari o superiore alla concentrazione delle soglie di contaminazione, ma anche che siffatta contaminazione superi le concentrazioni delle soglie di rischio, mentre non sarebbe dato conoscere quali accertamenti o esiti tecnici siano stati effettuati sull’area di proprietà della ricorrente, quali analisi di rischio siano state effettuate, chi e con quali modalità abbia condotto siffatte indagini al fine di individuare l’area quale sito di interesse nazionale ovvero quale area con rischio sanitario ed ambientale oltre le soglie di rischio.

Alcun inquinamento o superamento della soglia di rischio interesserebbe l’area in parola, in quanto area già bonificata dal 2001, come da certificato di collaudo in atti e non sarebbe dato sapere quali accertamenti e cosa sia stato rinvenuto nell’area de qua.

L’istituzione di un sito unico di bonifica di interesse nazionale equivarrebbe ad individuare una sorta di responsabile solidale.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 252 d.lg. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990 ss.mm.ii. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto del presupposto. Conflitto di interesse. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta.

Non si comprenderebbe a che titolo sia stata chiamata a partecipare e ad esprimere atto di assenso alla perimetrazione dell’area l’amministrazione comunale di Napoli, titolare di un’ampia zona ricompresa nella perimetrazione, utilizzata come discarica fino agli anni ’80 e mai bonificata.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 252 d.lg. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990 ss.mm.ii. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e precauzione.

Sarebbe stato adottato il massimo provvedimento precauzionale previsto dalla disciplina normativa senza l’espletamento di un’adeguata attività istruttoria ed un’adeguata motivazione a supporto del provvedimento stesso e senza che sia stato applicato il principio di proporzionalità che deve sempre intervenire ad equilibrare il principio precauzionale.

La ricorrente, avendo ricevuto una nota, datata 22.12.2008, dalla Geoproject sas con cui è stato reso noto che detta Società avrebbe avuto accesso all’area in proprietà Elektrica al fine di compiere indagini magnetometriche e tomografia geolettrica dell’area inclusa nella perimetrazione del SIN di Pianura, ha esteso l’impugnativa agli atti di affidamento alla Sogesid ed alla Geoproject, proponendo i seguenti motivi aggiunti:

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 252 e 242 d.lg. 152/2006. Eccesso di potere.

Il decreto ministeriale istitutivo del SIN prevede, quale passo successivo alla perimetrazione dell’area, “… interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio” ed il TU ambiente (art. 252 d.lg. 152/2006) prevederebbe che, individuato il sito di interesse nazionale, il responsabile o, in caso di mancata individuazione dello stesso, il proprietario dell’area sia tenuto ad effettuare le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio. Nel caso di specie, invece, il Ministero avrebbe affidato ad un soggetto terzo le attività in discorso senza invitare la ricorrente a provvedere in via autonoma né tantomeno intimandole di espletare le attività di caratterizzazione che lo stesso Ministero riteneva necessarie.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 252 e 242 d.lg. 152/2006.

In ogni caso, sarebbe illegittimo l’affidamento delle attività alla Sogesid ed alla Geoproject, quanto alle indagini magnetometriche e tomografia geoelettrica, senza il previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 252 e 242 d.lg. 152/2006. Violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990.

Le attività in discorso sarebbero state delegate ad una società privata escludendo del tutto il proprietario dell’area dalla partecipazione al procedimento.

Gli atti impugnati con motivi aggiunti sarebbero inoltre viziati per illegittimità derivata, ovvero per le stesse censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Con un secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso ulteriormente l’impugnativa alla documentazione depositata dal Ministero dell’Ambiente in data 26 gennaio 2009 ed, in particolare, agli atti con cui è stato affidato ad ARPAC il piano di caratterizzazione del sito, articolando le seguenti censure:

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 252 e 242 d.lg. 152/2006. Eccesso di potere. Carenza di potere.

L’ARPAC non sarebbe stata legittimata a divenire affidataria della caratterizzazione del sito della ricorrente, prima dell’istituzione del SIN, ed indipendentemente dall’affidamento di tale attività alla proprietaria del sito.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 252 e 242 d.lg. 152/2006. Eccesso di potere. Carenza di potere. Contraddittorietà.

L’attività di caratterizzazione dell’area non sarebbe legittima con riferimento all’area di proprietà della ricorrente, relativamente alla quale non sarebbe stato riscontrato alcun inquinamento.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 242 e 252 d.lg. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990 ss.mm.ii. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto del presupposto. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”.

In ogni caso, l’affidamento alla Sogesid sarebbe illegittimo in assenza di una procedura ad evidenza pubblica. Le attività in parola sarebbero state delegate ad una società privata escludendo il proprietario dell’area dalla partecipazione al procedimento.

Il proprietario del suolo avrebbe dovuto comunque partecipare al procedimento per accertare l’esistenza dei fattori di inquinamento oltre soglia e la relativa quantità.

Sarebbe comprovata la carenza del requisito dell’accertato rischio sanitario ed ambientale che superi le soglie di rischio;
sarebbero stati depositati, invece, gli atti comprovanti l’effettuata bonifica dell’area della ricorrente ed il relativo collaudo.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 242 e 252 d.lg. 152/2006. Titolo V. D.Lgs. 152/2006. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Difetto del presupposto.

Nessun elemento di rischio sanitario/ambientale sarebbe stato riscontrato nell’area in discorso ed anche il piano di caratterizzazione non evidenzierebbe alcun rischio di tipo sanitario/ambientale.

Le indagini effettuate dall’ARPAC avrebbero riguardato unicamente le acque sotterranee ed il percolato.

Con un terzo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnativa anche alla documentazione depositata dal Ministero dell’Ambiente in data 14 luglio 2009 ed, in particolare, al decreto direttoriale dell’11 giugno 2008 concernente il provvedimento finale di adozione con verbale di conferenza di servizi decisoria del 6.6.2008, articolando le seguenti censure:

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 242 e 252 d.lg. 152/2006. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento di legge. Carenza di potere. Violazione dei principi di cui al TU 163/2006 in tema di affidamento di attività di monitoraggio ambientale.

L’ARPAC non sarebbe stata legittimata all’espletamento delle attività di caratterizzazione del sito della ricorrente, prima dell’istituzione del SIN, e indipendentemente dall’affidamento di tale attività alla proprietaria del sito.

Sarebbe illegittimo l’accordo di programma, depositato il 27 ottobre 2009, nella parte in cui individua tra i soggetti attuatori delle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei terreni inquinati la Sogesid atteso che tali atti di affidamento sarebbero intervenuti senza invitare la ricorrente a provvedere in via autonoma, né intimandole di espletare le attività di caratterizzazione ritenute necessarie.

Né sarebbe invocabile l’urgenza rappresentata dalla necessità della Procura della Repubblica di Napoli di avere gli esiti degli accertamenti in tempi celeri in quanto il decreto di istituzione/perimetrazione del SIN era stato già adottato nell’aprile 2008, mentre l’attività di affidamento a Geoproject da Sogesid sarebbe avvenuta, successivamente, nell’ottobre 2008.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 252 e 242 d.lg. 152/2006. Violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990.

L’intero procedimento, dalla individuazione del SIN agli atti successivi, sino alla conferenza di servizi, si sarebbe tenuto senza alcuna partecipazione della ricorrente, proprietaria delle aree.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 252 e 242 d.lg. 152/2006. Violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla l. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto del presupposto. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”.

L’amministrazione avrebbe dovuto verificare preventivamente, cioè prima dell’aprile 2008, il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio attraverso la procedura di analisi di rischio, mentre le uniche indagini acquisite a tale data sarebbero quelle esperite dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’ARPAC, indagini che non avrebbero rilevato alcun superamento delle soglie di rischio.

Il piano di caratterizzazione depositato in atti appaleserebbe una dichiarazione di intenti, individuando le indagini a farsi e non le indagini fatte.

Il Ministero dell’Ambiente, in totale assenza delle analisi di rischio e della correlazione tra il presunto inquinamento ed il responsabile dello stesso, avrebbe illegittimamente incluso nella perimetrazione dell’istituito SIN anche l’area in proprietà della ricorrente.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto, da un lato, la ricorrente non avrebbe dimostrato il vulnus arrecato dalla perimetrazione in parola, dall’altro, l’atto di “perimetrazione” sarebbe atto vincolato, emesso all’esito di un mero accertamento tecnico della sussistenza dei presupposti;
nel merito ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

L’amministrazione provinciale di Napoli ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ed ha di conseguenza chiesto l’estromissione dal giudizio, non essendo l’Autorità emanante il provvedimento impugnato.

L’amministrazione comunale di Napoli ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per l’intempestiva impugnazione del decreto ministeriale, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, sia per il carattere endoprocedimentae degli atti impugnati, almeno con riferimento della delibera n. 506 del 28.3.2008 e del presupposto verbale della conferenza di servizi del 18.3.2008, atti riferibili al Comune di Napoli;
ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per l’inattualità del pregiudizio lamentato. Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame.

La ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’amministrazione provinciale di Napoli per carenza di legittimazione passiva non può essere accolta.

L’estromissione dal giudizio implica l’accertamento negativo della legittimazione dell’estromesso in ordine alla pretesa sostanziale oggetto del contendere (ex multis: Cons. St., IV, 27 dicembre 2006, n. 7877).

In proposito, la dottrina processualcivilistica ha avuto modo di evidenziare che l’estromissione consegue al riscontro del difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa ed al connesso difetto di qualsiasi domanda di essa o contro di essa (T.A.R. Lazio, Roma, I, 18 gennaio 2010, n. 316).

Dalle premesse al decreto ministeriale dell’11 aprile 2008 risulta che la Giunta Provinciale di Napoli, con delibera n. 215 del 27 marzo 2008, è intervenuta nel procedimento prestando il proprio formale assenso alla planimetria allegata alla nota del Ministero dell’Ambiente del 20 marzo 2008.

Pertanto, sebbene non abbia adottato alcuno dei provvedimenti impugnati, l’amministrazione provinciale ha comunque preso parte alla formazione della volontà amministrativa avversata con il presente ricorso, sicché, pur non potendo essere considerata una controinteressata, deve ritenersi legittimata ad opponendum non essendo estranea alla pretesa sostanziale oggetto del contendere.

2. Le eccezioni di inammissibilità del gravame formulate dall’Avvocatura Generale dello Stato sono infondate.

Per quanto attiene al vulnus arrecato dalla perimetrazione, anche a prescindere dalla considerazione che tale atto determina comunque una conformazione dell’area di proprietà della ricorrente, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 253 d.lg. 152/2006, gli interventi previsti dallo stesso titolo del provvedimento legislativo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 250.

La circostanza, poi, che l’atto di “perimetrazione” costituisce atto vincolato, emesso all’esito di un mero accertamento tecnico della sussistenza dei presupposti, non ne esclude affatto la lesività ed il conseguente interesse all’impugnazione.

3. Viceversa, il ricorso introduttivo del giudizio - proposto avverso il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 11 aprile 2008, avente ad oggetto “nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Pianura” - è irricevibile per tardività dell’impugnazione.

L’art. 21 l. 1034/1971 prescrive che il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Il dies a quo per la proposizione del ricorso, quindi, decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione al verificarsi di due presupposti e cioè che non sia necessaria la notifica individuale del provvedimento e che sia al contempo prevista da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell’atto in un apposito albo.

Nella fattispecie in esame, non è dato rinvenire una fonte normativa impositiva dell’obbligo di notifica individuale del provvedimento, mentre la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale è prevista da una norma di legge.

L’art. 1, co. 1, lett. d), l. 839/1984 dispone che nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale, tra gli altri, i decreti ministeriali.

L’art. 3 della stessa l. 839/1984 stabilisce che nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono pubblicati, tra gli altri, i decreti da inserire nella Raccolta Ufficiale.

L’impugnato decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2008, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

Ne consegue, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio notificato il 9 ottobre 2008, la tardività del gravame e la sua irricevibilità.

L’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio, peraltro, non determina di per sé l’irricevibilità degli atti di motivi aggiunti, atteso che questi ultimi, con cui l’impugnativa è stata estesa a successive fasi dell’azione amministrativa, possono valere come ricorsi autonomi.

4. L’impugnativa proposta con il secondo atto di motivi aggiunti è inammissibile in quanto attiene ad atti endoprocedimentali e, in quanto tali, privi di efficacia immediatamente lesiva.

Con i secondi motivi aggiunti, infatti, l’impugnativa è stata estesa alla documentazione versata in atti dall’amministrazione il 26 gennaio 2009 e, segnatamente, al verbale della conferenza di servizi del 18 marzo 2008 nonché, se ed in quanto possa occorrere, alla nota del 4 marzo 2008 di convocazione della conferenza di servizi, ai rilievi dell’Istituto Superiore Sanità e dell’ARPAC del 17 dicembre 2008, allo stralcio del piano di caratterizzazione del sito elaborato dall’ARPAC ed agli atti con cui è stato affidato all’ARPAC il piano di caratterizzazione.

Il piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale “Pianura”, trasmesso da ARPAC a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 5 giugno 2008, è stato approvato con verbale della conferenza di servizi decisoria del 6 giugno 2008, mentre il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter l. 241/1990 delle determinazioni conclusive della conferenza dei servizi decisoria relativa al detto sito di interesse nazionale è costituito dal decreto dell’11 giugno 2008.

Di qui, considerato che le doglianze proposte sono state essenzialmente rivolte a contestare che l’ARPAC sarebbe stata legittimata a divenire affidataria della caratterizzazione del sito indipendentemente dall’affidamento di tale attività alla proprietaria dell’area, l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti perché proposti avverso atti privi di immediata ed autonoma valenza lesiva.

5. Il terzo atto di motivi aggiunti è irricevibile per tardività.

Con tale atto, la ricorrente, tra l’altro, ha impugnato il piano di caratterizzazione del SIN di Pianura ed il decreto direttoriale prot. 4701 dell’11 giugno 2008 concernente il provvedimento finale di adozione con verbale di conferenza di servizi decisoria del 6 giugno 2008.

Il provvedimento finale dell’11 giugno 2008 ha concluso il procedimento approvando tutte le prescrizioni stabilite nel verbale della conferenza di servizi decisoria del 6 giugno 2008, la quale - premesso che la conferenza di servizi istruttoria del 5 giugno 2008 ha espresso parere favorevole al piano di caratterizzazione del SIN denominato “Pianura”, trasmesso da ARPAC, a condizione che vengano ottemperate determinate prescrizioni – ha deliberato di approvare il piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale “Pianura”, trasmesso da ARPAC con nota del 16 maggio 2008 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 19 maggio 2009, a condizione che vengano ottemperate le indicate prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 5 giugno 2009.

Il Collegio rileva che, in data 5 maggio 2009, l’amministrazione aveva già depositato, in esito ad un’ordinanza istruttoria di questa Sezione, la convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e la Sogesid dalle cui premesse emerge chiaramente come il provvedimento conclusivo del procedimento sia il decreto n. 4701 dell’11 giugno 2008 contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter l. 241/1990, delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria e che quest’ultima, in data 6 giugno 2008, ha deliberato di approvare il piano di caratterizzazione del SIN di “Pianura” trasmesso da ARPAC a condizioni che vengano ottemperate le prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi istruttoria del 5 giugno 2008.

La giurisprudenza ha evidenziato che la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere l’interessato consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (ex multis: Cons. St., IV, 26 gennaio 2010, n. 292).

Pertanto, considerato che la piena conoscenza dell’esistenza degli atti ai quali l’impugnativa è stata estesa e della loro lesività deve ritenersi già avvenuta almeno a far tempo dal 6 maggio 2009, data della camera di consiglio di trattazione della domanda cautelare alla quale la convenzione stipulata il 7 agosto 2008 tra Ministero e Sogesid era già in atti, il terzo atto di motivi aggiunti, in quanto notificato il 6 ottobre 2009, è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

Con riferimento all’accordo di programma, in relazione al quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità nella parte in cui individua tra i soggetti attuatori delle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei terreni inquinati la Sogesid, occorre invece rilevare che la questione relativa all’affidamento a soggetti terzi delle dette attività è analoga a quella proposta con il primo atto di motivi aggiunti esaminato nel successivo capo 6 della presente sentenza.

6. Con il primo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti di affidamento, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Sogesid ed alla Geoproject delle attività di caratterizzazione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e riqualificazione nel SIN di Pianura.

In particolare, ha dedotto che, in violazione delle norme di cui all’art. 252 del d.lg. 152/2006, il Ministero avrebbe affidato ad un soggetto terzo le attività in discorso senza invitare la ricorrente a provvedere in via autonoma né tantomeno intimandole di espletare le attività di caratterizzazione che lo stesso Ministero riteneva necessarie.

La censura è fondata.

L’art. 252 d.lg. 152/2006, testo unico in materia ambientale, prevede al quarto comma che la procedura di bonifica di cui all’art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al quinto comma che, nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal predetto Ministero dell’Ambiente.

In particolare, l’art. 242, co. 7, d.lg. stabilisce che, qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone all’amministrazione competente il progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Sulla base del descritto corpus normativo, quindi, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, evidentemente, le attività presupposte, devono essere predisposti dal responsabile della contaminazione ovvero, ove non provveda o non sia individuabile, dal proprietario del sito e, in via sussidiaria, dal Ministero dell’Ambiente.

Nel caso di specie, dall’art. 2 della convenzione stipulata tra Sogesid e Ministero dell’Ambiente il 7 agosto 2008 emerge che la Società è tenuta a svolgere, tra l’altro, lo studio di fattibilità per l’individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche da adottarsi per la messa in sicurezza e bonifica del sito, la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito nonché la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di ripristino morfologico, paesaggistico e ambientale del sito.

Tali attività, invece, ove inadempiente o non individuato il responsabile, avrebbero dovuto prioritariamente essere poste in essere dal proprietario dell’area, mentre non risulta che la ricorrente sia stata invitata dall’amministrazione a provvedere in via autonoma.

In altri termini, in caso di inadempienza o di non individuazione del responsabile, l’amministrazione statale avrebbe dovuto preventivamente chiedere al proprietario dell’area di porre in essere, eventualmente anche in via d’urgenza, con la fissazione di un termine breve, gli interventi necessari e, solo in caso inadempienza di quest’ultimo nel termine prefissato, avrebbe potuto provvedere direttamente.

Di qui, la fondatezza della censura che, assorbite le ulteriori censure proposte con il primo atto di motivi aggiunti, determina la fondatezza e l’accoglimento degli stessi e, per l’effetto, l’annullamento degli atti di affidamento, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Sogesid ed alla Geoproject delle attività di caratterizzazione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e riqualificazione nel SIN di Pianura.

7. Sussistono giuste ragioni, considerate la parziale reciproca soccombenza nonché la complessità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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