TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-11-28, n. 201705584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-11-28, n. 201705584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705584
Data del deposito : 28 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2017

N. 05584/2017 REG.PROV.COLL.

N. 13194/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13194 del 2001, proposto da A A, rappresentato e difeso dall'avvocato G D N, con domicilio eletto presso lo studio Soprano in Napoli, via Toledo n. 156;

contro

il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza n. 322/41 – 01, prot. n. 36139 dell’11.10.2001;

b) della determinazione di rimessa in pristino espresso dalla Commissione edilizia integrata nella seduta del 28.5.2001 richiamata nel provvedimento impugnato sub a);

c) del decreto a firma del Sindaco del Comune di Sorrento n. 141 del 21.6.2001richiamato nel provvedimento sub a);

d) di ogni atto antecedente, susseguente e connesso con quelli che precedono, in particolare della relazione di accertamento del Comando di Polizia Municipale n. 4131 del 3.4.2001, registrata al protocollo generale del Comune di Sorrento al n. 13679 del 6.4.2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare sita in Sorrento, in corso Italia n. 249, ha impugnato l’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale resistente, avendo accertato la realizzazione di interventi abusivi in assenza di titoli edilizi e paesaggistici, gli ha ingiunto la rimozione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi di “un locale tecnico avente copertura in lamiere coibentate, chiusura perimetrale in alluminio anodizzato e pannelli di bachelite” delle dimensioni di ml. 3,00 x ml. 2,50 con altezza minima di mt. 2,70 ed altezza massima di ml. 2,80, sul quale risulta installata una canna fumaria a sezione circolare, nonché di “una tettoia in lamiere coibentate avente dimensioni di ml. 5,30 x ml. 3,80 con altezza minima di ml. 2,85 ed altezza massima di ml. 2,95, poggiante per un lato sulla parete esterna del fabbricato e per l’atro su di un muro in blocchi di siporex”.

1.1. Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordine di ripristino e degli atti presupposti impugnati:

1) per violazione dell’art. 31 della legge n. 457/1978, dell’art. 1 quinquies della legge n. 431/1985, degli artt. 151, 152 e 164 del D.lgs. n. 490/1999, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 poiché gli interventi realizzati sarebbero funzionali al miglior godimento dell’immobile e inidonei ad alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio e non avrebbero richiesto il previo rilascio né del titolo edilizio, né di quello paesaggistico;

2) per violazione dell’art. 31 della legge n. 457/1978, dell’art. 82, comma 12, del D.P.R. n. 616/1977, dell’art. 1 quinquies della legge n. 431/1985, degli artt. 151 e 164 del D.lgs. n. 490/1999, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, della L.R. n. 35/1987, nonché per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria poiché la motivazione relativa alla non conformità dei materiali utilizzati al PUT con conseguente grave impatto ambientale sul contesto circostante sarebbe stereotipata e generica e come tale inidonea ad assolvere all’obbligo gravante sulla P.A., ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Ad avviso del ricorrente l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto valutare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria;

3) per violazione dell’art. 10 della legge n. 47/1985, dell’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, dell’art. 4 della legge n. 493 del 1993, dell’art. 31 della legge n. 457/1978, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dell’art. 7 della legge n. 94 del 1982, nonché per eccesso di potere per difetto di interesse e di motivazione poiché gli interventi realizzati avrebbero richiesto il previo rilascio della mera autorizzazione e non della concessione edilizia;

4) per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

2. Il Comune di Sorrento, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

3. Con l’ordinanza n. 1227 del 20.2.2002 il Tribunale ha accolto la domanda di misure cautelari attesa l’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985.

4. Con decreto n. 1622 del 13.1.2013 il ricorso è stato dichiarato perento.

A seguito di opposizione alla perenzione, depositata il 29.6.2013, con decreto n. 3247 dell’11.9.2017 è stato revocato il decreto di perenzione e ed è stata conseguentemente disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito.

5. Alla pubblica udienza del 21.11.2017, preso atto della memoria depositata da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso non è fondato e va respinto.

7. Oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata la realizzazione, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, di un locale tecnico “avente copertura in lamiere coibentate e chiusura perimetrale in alluminio anodizzato e pannelli di bachelite” delle dimensioni di ml. 3,00 x ml. 2,50 con altezza da ml. 2,70 a ml. 2,80, con sovrastante canna fumaria e di una tettoia “in lamiere coibentate” delle dimensioni di ml. 5,30 x ml. 3,80 con latezza da ml. 2,85 a ml. 2,95, poggiante per un lato sulla parete esterna del fabbricato e per l’altro su un muro in blocchi di siporex appositamente edificato.

8. Devono essere disattese tutte le censure con le quali parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento gravato e degli atti presupposti poiché gli interventi realizzati sarebbero funzionali al miglior godimento dell’immobile, inidonei ad alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio e non avrebbero richiesto il previo rilascio né del titolo edilizio, né di quello paesaggistico.

8.1. Nel caso di specie non è contestato che gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione ricadono in zona paesaggisticamente vincolata e tanto basta per far sorgere l’obbligo in capo a chi intende eseguire delle nuove opere di chiedere il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica all’epoca dei fatti prescritto dal D.lgs. n. 490/1999, trattandosi di opere idonee a incidere sul contesto di riferimento.

8.2. Tale circostanza trova conforto anche nel parere reso dalla Commissione edilizia integrata – richiamato nel provvedimento sanzionatorio - che nella seduta del 28.5.2001 si è pronunciata in senso “favorevole al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto l’intervento è stato realizzato con materiali non conformi al P.U.T. ed arreca grave impatto ambientale al contesto circostante”.

8.3. Né è idonea a smentire la predetta affermazione la tesi di parte ricorrente, supportata anche con la relazione tecnica di parte depositata l’11.10.2017, secondo la quale gli interventi, insistendo su un’area pertinenziale retrostante il fabbricato, non sarebbero visibili dal Corso Italia e dalla traversa via E. De Curtis, poiché tale circostanza non risulta dirimente per escludere che gli stessi determino un’alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore dell’edificio.

8.4. Con riguardo alla nozione di volume tecnico in campo edilizio, il Collegio osserva che, per costante giurisprudenza, la stessa si fonda su tre parametri: il primo positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione;
il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa, e, dall'altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Pertanto, tale nozione si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest'ultima. Il volume tecnico consiste quindi in un locale avente una propria ed autonoma individualità fisica e conformazione strutturale, funzionalmente inserito al servizio di un'esigenza oggettiva della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell'immobile cui accede.

Il carattere strumentale rispetto all'immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene. Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 14.11.2016, n. 5248).

8.4.1. Orbene nel caso di specie non risulta dimostrato né per il locale “avente copertura in lamiere coibentate e chiusura perimetrale in alluminio anodizzato e pannelli di bachelite”, né per la tettoia che si tratti di volumi realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione che non potevano essere ubicati all'interno di questa, coì come che siano del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/06/2016, n. 2658).

8.5. Dalle suesposte considerazioni discende quindi la legittimità dell’azione amministrativa poiché il ricorrente avrebbe dovuto munirsi, prima di procedere alla realizzazione delle predette opere sia della concessione edilizia che del nulla osta paesaggistico.

9. Sotto il profilo della dedotta carenza di motivazione il Collegio rileva, infine, che secondo la consolidata giurisprudenza in presenza di un abuso edilizio “l’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione;
l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021).

Merita, inoltre, di essere evidenziato come l’ordinanza di demolizione è atto dovuto per l’amministrazione procedente con conseguente non necessità di dare all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento prima della sua adozione.

10. Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

11. Nulla va disposto in ordine alle spese in considerazione della mancata costituzione del Comune resistente.

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