TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202302076
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Pubblicato il 03/07/2023
N. 02076/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2016, proposto da
B B, rappresentato e difeso dall'avvocato A M R, domiciliato presso la Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
C G, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, A M R, domiciliato presso la Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Francio', con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Segreteria;
per la condanna
al risarcimento del danno derivante da illegittima occupazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 maggio 2023 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno agito in giudizio nei confronti del Comune di Messina al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione dei terreni di loro proprietà, la condanna del Comune ad avviare il procedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 o, in alternativa, al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro restituzione, al risarcimento dei danni per il periodo di illegittima occupazione (dal 14/02/2001 sino al momento della restituzione o dell’adozione del provvedimento ex art. 42 bis cit.), e alla corresponsione del necessario indennizzo in ipotesi di acquisizione delle aree.
La vicenda in esame attiene all’occupazione delle aree di proprietà degli odierni ricorrenti, per complessivi mq. 817, censite al foglio 151, particelle 1418 (ex 952), 945 (ex 354), 954 (ex 1110 e 349), 901 e 957 (ex 102), site in Messina, Zafferia.
Il Sindaco di Messina, con decreto n. 2322 del 12/12/1995, ha disposto l’occupazione d’urgenza, per la durata di cinque anni, delle aree ricadenti nel piano di zona C.G.D. del P.R.G., in località Santa Lucia – Zafferia.
L’immissione in possesso è avvenuta in data 15/02/1996.
Con decreto n. 1093 del 22/04/1996, il Comune ha determinato l’indennità provvisoria di occupazione in £ 44.964.719.
Tuttavia, pur a fronte della volontà favorevole manifestata dai proprietari, il Comune non ha provveduto alla stipula dell’atto di cessione dell’area occupata né al pagamento dell’indennità dovuta. Conseguentemente, gli odierni ricorrenti hanno adito la Corte d’Appello di Messina per ottenere il riconoscimento dell’indennità di occupazione legittima. All’esito di tale giudizio il valore venale della superficie occupata è stato determinato in £ 120.952.800, corrispondenti ad € 62.466,90.
Decorso il quinquennio di cui al suddetto decreto sindacale n. 2322 (compreso tra il 15/02/1996 e il 14/02/2001), il Comune non ha mai adottato il decreto definitivo di esproprio o di acquisizione delle aree occupate al patrimonio comunale.
Pertanto, gli odierni ricorrenti hanno agito innanzi al Tribunale di Messina (n. r.g. 6853/2004) per il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima dei terreni e dalla perdita della loro proprietà, conseguente alla irreversibile trasformazione dei luoghi. In corso di causa, il valore venale del terreno è stato quantificato tramite consulenza tecnica d’ufficio in £ 121.041.000, pari ad € 62.512,45.
Con sentenza n. 1408/2015 del 26/06/2015, il Tribunale di Messina ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Con il presente ricorso, pertanto, i ricorrenti intendono riassumere il giudizio, riproponendo le medesime istanze già avanzate in sede civile avverso il Comune di Messina, riformulate alla luce della normativa sopravvenuta.
Alla udienza straordinaria del 15 maggio 2023 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, il Collegio deve esaminare la difesa dell’Amministrazione in merito alla presunta inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., in ragione della sua mancata notifica alla controinteressata Cooperativa Edilizia Rosa Lavinia, quale titolare del diritto di superficie sulle aree interessate e responsabile dello svolgimento della procedura di esproprio e del pagamento degli eventuali oneri a questa connessi.
In proposito, il Collegio rileva che la Cooperativa in questione non ha una posizione attuale di controinteresse, atteso che la eventuale lesione di una sua posizione di vantaggio comunque dipende allo stato dalle scelte che il Comune deciderà di fare, non potendosi nel presente giudizio, per quando si dirà a breve, che ordinare all’Ente locale di valutare se acquisire il bene ex articolo 42bis dpr 327 del 2001 o restituirlo.
Solo in questa ultima evenienza, potrebbe verificarsi una mutazione della situazione in atto, sfavorevole alla controinteressata, e da ciò si desume che si tratta al momento di questione attinente a poteri non ancora esercitati e nei cui confronti del resto la stessa controinteressata potrà reagire con gli ordinari strumenti di tutela, in via autonoma.
Nel caso di esercizio del potere ex art.42 bis cit. invece i rapporti tra il Comune e la Cooperativa saranno regolati sulla base del loro rapporto, in ordine all’indennizzo dovuto al privato.
Quindi la presente decisione non può avere effetti immediati e diretti nei confronti di quest’ultima, ma tali effetti, la loro tipologia e le conseguenti forme di tutela della Cooperativa saranno individuabili solo a seguito dell’esercizio della scelta ex art. 42 bis cit.
Sebbene tra il Comune di Messina e la Cooperativa sia intervenuta una convenzione urbanistica con cessione del diritto di superficie e delega a compiere alcuni atti della procedura espropriativa, solo l’Ente locale appare averre il potere di compiere la valutazione ex articolo 42 bis del dpr 327 del 2001.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che il principio della perpetuatio iurisdictionis fa salvi gli effetti della medesima domanda già proposta innanzi al giudice erroneamente individuato, ma ciò non toglie che, se ancora nei termini, la parte possa agire ovviamente innanzi al giudice munito di giurisdizione anche con domande diverse;la salvezza degli effetti della domanda uguale cioè non implica la estinzione del diritto potestativo a esercizio giudiziale di presentare domande diverse secondo i principi generali, purchè non si sia verifica una causa autonoma e diversa di estinzione del diritto sostanziale o processuale, circostanza non dedotta nel caso di specie.
Nel merito, i fatti prospettati nel ricorso non appaiono oggetto di contestazione, sicché deve ritenersi accertata l’avvenuta occupazione del fondo di proprietà della parte ricorrente e la sua trasformazione mediante la realizzazione delle opere pubbliche descritte, mai seguite, tuttavia, dall’emissione del necessario provvedimento di espropriazione.
Ne consegue che il ricorso merita accoglimento, nel senso che deve essere ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere, ai sensi dell’articolo 42 bis dpr 327 del 2001, ad acquisire le aree in via definitiva oppure a restituirle ai ricorrenti, previa riduzione in pristino, con tutte le conseguenze di tipo indennitario o risarcitorio (che conseguendo a potere non ancora esercitato non possono allo stato essere esaminate in rito e nel merito), a seconda della scelta che sarà compiuta (e salva ovviamente la possibilità delle parti di accordarsi negozialmente e in via stragiudiziaria, entro i termini concessi, sulle sorti delle aree stesse e sulle spettanze economiche, cfr. Consiglio di Stato sentenza 9483 del 2022).
Le spese seguono il criterio della soccombenza