TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-07-25, n. 201206936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-07-25, n. 201206936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201206936
Data del deposito : 25 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02093/2012 REG.RIC.

N. 06936/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02093/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2012, proposto da:
T M, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso M G in Roma, via Otranto, 12;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

silenzio-rifiuto sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana - (art 117 cpa)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame il Sig. T M agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 12.3.2010 ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere, la quale ha rappresentato di aver predisposto il decreto di diniego della cittadinanza italiana, "trasmesso alla firma dei competenti organi ", chiedendo pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in esame.

Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il Ministero dell’Interno intimato ha adempiuto all’obbligo di conclusione del procedimento sullo stesso incombente con l’adozione del formale provvedimento di rigetto, ponendo così fine al denunciato stato di inerzia.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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