TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202206844
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 06844/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05176/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI Di MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera adottata dal CSM nella seduta del 21 aprile 2021, comunicata con nota del 28 aprile 2021 prot. n. P 9401/2021, ad oggetto: “Pratica num. 548/IE/2020-Incarico extragiudiziario”, con la quale è stata negata l'autorizzazione richiesta dal ricorrente per l'espletamento dell'incarico di presidente delle commissioni di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale, conferitogli dalla Regione Puglia;
di tutti gli atti presupposti e connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.10.2021:
della delibera adottata dal C.S.M. nella seduta dell’8.9.2021, che dispone di annullare in autotutela l'autorizzazione tacita a svolgere l'incarico extragiudiziario perfezionatasi in data 30 marzo 2021 e di non autorizzare l'espletamento dell'incarico” di presidente delle commissioni di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale, conferito al ricorrente dalla Regione Puglia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe LI Di MO ha impugnato la delibera con cui il CSM, nella seduta del 21 aprile 2021, gli ha negato l'autorizzazione per l'espletamento dell'incarico di presidente delle commissioni di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale, conferitogli dalla Regione Puglia.
Il ricorrente ha esposto di essere magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani, Sezione Civile, e di essere stato nominato nel 2020 dal Presidente della Giunta della Regione Puglia presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale presenti nella Regione Puglia, carica quinquennale ed a titolo gratuito.
Al riguardo l’art.54 dell’allegato A del R.D. 8/1/1931 n.148, modificato dalla legge n. 390/1963, prevedeva che il presidente del consiglio di disciplina per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale fosse nominato “preferibilmente tra i magistrati”.
A seguito delle istanze di nomina del presidente e dei componenti dei rispettivi consigli di disciplina, provenienti dalle aziende di trasporto, il Presidente della Regione Puglia aveva richiesto ai Presidenti dei Tribunali di Bari, Foggia, Trani, Brindisi, Taranto e Lecce di comunicare i nominativi dei magistrati, anche in pensione, eventualmente disponibili a ricoprire la carica di presidente del consiglio di disciplina di dette aziende; solo il dott. Di MO aveva comunicato la disponibilità a ricoprire detta carica, ed era conseguentemente stato nominato.
Trattandosi di incarico extragiudiziario, con istanza del 6.8.2020 il ricorrente aveva chiesto la necessaria autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura; con nota del 24.2.2021 la Prima Commissione del C.S.M. aveva comunicato al dott. Di MO il preavviso di rigetto della sua istanza; questi aveva regolarmente presentato le proprie osservazioni, ma, nella seduta del 21 aprile 2021, il C.S.M. aveva deliberato il diniego dell’autorizzazione.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 53 co.10 del d.lgs. n.165/2001 e dell’art. 10 bis l. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e assenza dei presupposti. Ingiustizia manifesta. Violazione della circolare C.S.M. n.2285 del 9.12.2015 in materia di incarichi extragiudiziari.
Il provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo, in primo luogo, in quanto emanato oltre i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento, decorsi i quali l’autorizzazione doveva ritenersi accordata, per intervenuta formazione del silenzio assenso.
L’art. 53 co.10 del d.lgs. n.165/2001, applicabile anche al personale della magistratura, prevedeva infatti che l’amministrazione di appartenenza dovesse pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi da parte di propri dipendenti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa e che, decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, “si intende accordata”.
La circolare del CSM n.2285 del 9.12.2015 in materia di incarichi extragiudiziari (richiamata nell’atto impugnato) prevedeva infatti, all’art. 18.1, che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione di incarico extragiudiziario è di 30 giorni e che decorso tale termine l’autorizzazione “si intende concessa”.
Nella fattispecie il CSM aveva ricevuto la documentazione relativa all’autorizzazione chiesta dal ricorrente in data 28.1.2021 ed in data 22-24.2.2021 (entro i 30 gg.) aveva comunicato all’istante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990; le osservazioni dell’istante a seguito dell’avviso erano pervenute al CSM in data 15.3.2021 ed il diniego impugnato era stato adottato in data 21.4.2021, oltre il termine di 30 gg. previsto.
Alle date