TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202300517

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202300517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300517
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 00517/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00417/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 417 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L A, in Ancona, via Sandro Totti 7;

contro

Comune di Mondolfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente delle Marche, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Comune di Mondolfo prot. n. 12714/22 del 6 maggio 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di improcedibilità dell'istanza presentata, per la carenza di requisiti/presupposti normativi”;

degli artt. 6 e 7 del “Regolamento Comunale degli Impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa delle localizzazioni del Comune di Mondolfo”, approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Mondolfo n. 3 del 12 gennaio 2022, nonché della “Mappa delle Localizzazioni” allegata al suddetto Regolamento quale Allegato A, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 gennaio 2023:

del provvedimento del Comune di Mondolfo prot. 34317 del 16 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di provvedimento di rigetto”;

del provvedimento del Comune di Mondolfo prot. 31872 del 25 ottobre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di preavviso di adozione di provvedimento ex art. 10-bis della L. 241/1990”;

degli artt. 6 e 7 del “Regolamento Comunale degli Impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa delle localizzazioni del Comune di Mondolfo”, approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Mondolfo n. 3 del 12 gennaio 2022, nonché della “Mappa delle Localizzazioni” allegata al suddetto Regolamento quale Allegato A;

di tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondolfo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo Iliad Italia S.p.A., nella sua qualità di operatore della telefonia mobile e servizi accessori, impugna:

- il provvedimento del Comune di Mondolfo prot. n. 12714/22 del 6 maggio 2022, avente ad oggetto “ Comunicazione di improcedibilità dell’istanza presentata, per la carenza di requisiti/presupposti normativi ”;

- gli artt. 6 e 7 del “ Regolamento Comunale degli Impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa delle localizzazioni del Comune di Mondolfo ”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12 gennaio 2022, nonché la “Mappa delle Localizzazioni” allegata sub A al suddetto Regolamento;

- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,

esponendo in punto di fatto quanto segue.



1.1. Essa ricorrente è una società italiana che ha avviato la fornitura di servizi di telefonia mobile nel mercato nazionale a partire dal 29 maggio 2018, avendo ottenuto nel luglio 2016 dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico l’autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in qualità di Mobile Network Operator . Essendo un operatore definito “ new comer ” sul mercato nazionale, Iliad ha necessità di sviluppare la propria rete di telefonia, onde poter competere in maniera adeguata con gli operatori storici TIM, Vodafone e WindTre.

A tale riguardo, prosegue la ricorrente, va ricordato che per un operatore subentrante è fondamentale ogni singola autorizzazione comunale, perché solo coprendo adeguatamente il territorio è possibile offrire agli utenti un servizio qualitativamente adeguato e dunque concorrenziale rispetto a quello degli altri operatori.



1.2. Del resto, la normativa di settore, compendiata in particolare nel D.Lgs. n. 259/2003, recentemente novellato dal D.Lgs. n. 207/2021, è chiaramente improntata ad un favor per la realizzazione delle stazioni radio base e degli altri impianti tecnologici necessari per l’erogazione dei servizi accessori di ultima generazione. Tale favor emerge in particolare dalla norme del D.Lgs. n. 259/2003 che qualificano gli impianti de quibus come “opere di urbanizzazione primaria” (art. 43, comma 4) aventi “ …carattere di pubblica utilità… ” (art. 51), il che ne consente la collocazione in qualsiasi zona omogenea del territorio comunale, trattandosi di infrastrutture la cui installazione non soddisfa solo un interesse privato delle imprese, ma anche un preciso interesse primario della collettività (al riguardo in ricorso vengono richiamati i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3853/2017).

Il favor , inoltre, emerge dalla natura particolarmente agile del procedimento autorizzatorio disciplinato dagli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003, nel cui ambito vanno svolte sia le valutazioni relative alle emissioni elettromagnetiche, sia quelle di compatibilità urbanistica ed edilizia degli impianti. Come è noto, la normativa in commento prevede che l’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, previo accertamento, da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, della compatibilità dell’impianto con i limiti alle emissioni elettromagnetiche, nonché previo rilascio degli ulteriori eventuali titoli abilitativi richiesti nel caso in cui l’impianto debba essere collocato in aree vincolate o si sia in presenza di situazioni particolari (beni culturali, aeroporti, parchi naturali, etc.).

Come è altrettanto noto, poi, con riguardo alle emissioni elettromagnetiche la legge quadro statale n. 36/2001 ripartisce le competenze tra Stato ed enti locali coinvolti prevedendo, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, che:

i) allo Stato compete la determinazione dei limiti alle emissioni elettromagnetiche, definiti in dettaglio dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (il quale prevede una soglia massima delle emissioni pari a 6 V/m per i luoghi con permanenza di persone superiore alle quattro ore, valore di gran lunga più basso tra tutti i Paesi europei), mentre, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 36/2001, la verifica del rispetto di tali limiti è demandata esclusivamente alle A.R.P.A.;

ii) ai Comuni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, novellato di recente dall’art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, è invece attribuito il potere di adottare regolamenti finalizzati a garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici con riferimento a specifici siti sensibili, ma con divieto esplicito di intervenire in materia di limiti alle emissioni elettromagnetiche e di tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, nonché di introdurre divieti generalizzati di installazione degli impianti.

Nel caso del Comune di Mondolfo, rileva in particolare quanto previsto dal “ Regolamento Comunale degli Impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa delle localizzazioni del Comune di Mondolfo ”, approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 12 gennaio 2022, nonché la “Mappa delle Localizzazioni” allegata al suddetto Regolamento quale Allegato A.



1.3. Venendo al caso di specie, già in data 21 marzo 2022 Iliad aveva trasmesso al Comune di Mondolfo il proprio Piano di sviluppo della rete relativo agli anni 2022-2023, comprensivo anche della localizzazione dell’impianto oggetto del presente giudizio (identificato con codice PU61037_002).

Successivamente, in data 4 maggio 2022 Iliad ha presentato al Comune l’istanza di rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un’area ricadente alla Via S. Pasquale (identificata nel N.C.T. del Comune di Mondolfo al foglio 12, mapp. 862).

Dopo solo due giorni dalla presentazione della suddetta istanza, senza alcuna interlocuzione con Iliad e senza inviare un preavviso di diniego, con provvedimento del 6 maggio 2022 il S.U.A.P. del Comune di Mondolfo ha rigettato l’istanza di autorizzazione, in ragione di una presunta incompatibilità dell’impianto con:

- l’art. 6, comma 4, e l’art. 7, comma 1, del Regolamento Impianti “… dal momento che [l’istanza] non rispetta le previsioni localizzative riportate nella relativa Mappa delle Localizzazioni (Allegato A al medesimo Regolamento comunale) ”;

- “ …i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Marche con l’art. 10, comma 1, lett. b), della L.R. n.12 del 30.03.2017 e ss.mm.ii. ”.



2. Ritenendo illegittimo tale diniego, Iliad ha proposto il ricorso introduttivo, affidato ai seguenti motivi:

a) per quanto riguarda la mancata comunicazione di un preavviso di diniego: violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza;

b) per ciò che concerne il divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia in siti diversi da quelli individuati dal Regolamento comunale: violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della L. n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.

Al riguardo la società ricorrente evidenzia che:

- la fondatezza delle censure dedotte nel presente motivo è stata più volte confermata anche da questo T.A.R. (vengono richiamate, in particolare, le sentenze 17 giugno 2022, n. 377, e 15 giugno 2021, n. 488, in cui sono stati affrontate per l’appunto le questioni riguardanti il divieto di installare impianti di telefonia mobile al di fuori di limitate aree predefinite dal Comune, nonché il presunto contrasto delle localizzazioni proposte dagli operatori di telefonia con la L.R. Marche n. 12/2017);

- in effetti, anche nel caso odierno è accaduto che il provvedimento di diniego del 6 maggio 2022 ha negato l’installazione dell’impianto in ragione (i) di un presunto contrasto con il Regolamento Impianti e la relativa “Mappa delle Localizzazioni”, nonché (ii) di un’asserita violazione dei criteri localizzativi di cui alla L.R. n. 12/2017;

- le disposizioni del Regolamento che vietano di installare le S.R.B. in aree o siti puntuali diversi da quelli individuati dal Comune sono illegittime per violazione dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, secondo cui la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base deve essere esercitata “ …con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”. Si deve inoltre considerare che, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003, le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, D.P.R. n. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori (per cui esse sono compatibili con qualsiasi zona omogenea in cui è suddiviso il territorio comunale), e che, ai sensi del successivo art. 51 del D.Lgs. n. 259/2003, gli impianti di telecomunicazione sono opere aventi caratteristiche di pubblica utilità;

- tali assunti trovano del resto conferma in una giurisprudenza sterminata e granitica ( ex plurimis , Cons. Stato, n. 3583/2017 e n. 5756/2019;
T.A.R. Campania - Napoli, n. 2411/2019;
T.A.R. Abruzzo - Pescara, n. 197/2018;
T.A.R. Piemonte, n. 85/2018;
T.A.R. Marche, n. 377/2022);

- nel caso di specie, attraverso gli atti impugnati il Comune ha introdotto e applicato nei confronti di Iliad un vero e proprio divieto di installare l’impianto in qualsiasi parte del territorio comunale, con la sola eccezione dei limitati siti già indicati dalla “Mappa delle Localizzazioni” allegata al Regolamento Impianti, con ciò integrando un divieto generalizzato alla realizzazione di tali impianti che è espressamente precluso ai Comuni dal citato art. 8 della L. n. 36/2001;

- del tutto infondata è anche la presunta violazione dell’art. 10, comma 1, let. b), della L.R. n. 12/2017, secondo cui “…[n] ella localizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questa legge si osservano i seguenti criteri : [...] b) gli altri tipi di impianti sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica ”. La norma de qua , come ha chiarito il T.A.R. Marche nella citata sentenza n. 377/2022, è infatti una norma di carattere programmatico e non è dunque inderogabile, anche perché, se così fosse, essa sarebbe illegittima per contrasto con la legge quadro statale e passibile di disapplicazione;

c) per ciò che concerne l’erroneo accertamento dell’ubicazione dell’impianto di Iliad su un’area non prevista dalla “Mappa delle localizzazioni” allegata al Regolamento comunale: violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della L. n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. erroneità e falsità dei presupposti.

Con il terzo motivo Iliad espone che:

- il provvedimento di diniego del 6 maggio 2022 è illegittimo anche sotto un profilo più fattuale, nella parte in cui si afferma che l’impianto in questione “ …non rispetta le previsioni localizzative riportate nella relativa Mappa delle Localizzazioni ”. Va infatti evidenziato che: i) nel Piano di Rete trasmesso al Comune in data 21 marzo 2022 Iliad aveva riportato anche la localizzazione dell’area dell’impianto in parola (codice PU61037_002), precisando al riguardo che la relativa area di ricerca era da intendersi nel raggio di 500 metri, nella zona del Cimitero del Comune di Mondolfo;
ii) e infatti nella “Mappa delle Localizzazioni”, redatta proprio sulla base dei piani di rete degli operatori, era riportata tra le ipotesi di localizzazione anche il sito denominato “

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi