TAR Venezia, sez. I, sentenza 2012-11-26, n. 201201441
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N. 01441/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02348/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2348 del 1999, proposto da:
B R e B L, rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;
contro
Comune di Venezia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. G G, M M, con domicilio eletto presso G G in Venezia, Avv.Ra Civica - San Marco 4091;
per l'annullamento
della delibera consiliare 25.1.1999 n. 16 di adozione della variante PRG Terraferma Venezia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia - (Ve);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, notificato il 27.9.1999, gli odierni ricorrenti, comproprietari di una vasta area a destinazione agricola ubicata in comune di Venezia, hanno impugnato la delibera consiliare 25.1.1999 n. 16 con la quale il Comune, adottando la variante al PRG di Terraferma, aveva classificato la predetta loro area in parte come “Verde urbano” (il lotto A di circa Ha 1,40), in parte come “C2-76 per edilizia residenziale pubblica” (il lotto B di circa Ha 1,40), in parte come “E5-riqualificazione ambientale attraverso agriforestazione” (il lotto C di circa Ha 20,05) ed in parte come “C2, sottozona C2RS-88” (il lotto D di circa Ha 2,30).
Con osservazioni presentate il 29.9.1999 i ricorrenti chiedevano che il lotto C ricevesse destinazione E3 e che i lotti A, B e D fossero classificati C2.
Valutate le osservazioni formulate dai soggetti interessati e riscritto lo strumento urbanistico alla stregua di quelle condivise - tra le quali non erano le osservazioni dei ricorrenti -, con delibera 11.2.2002 n. 18 il Comune provvedeva alla riadozione della variante urbanistica.
Tale delibera non veniva impugnata dagli odierni ricorrenti.
Con DGR 3.12.2004 n. 3905 la Regione approvava la variante (riadottata) con modifiche d’ufficio ex art. 45 e con proposte di modifica ex art. 46 della LR n. 61/85 e successivamente, a seguito delle controdeduzioni del Comune, con DGR 29.7.2008 n. 2141 la approvava definitivamente prevedendo per il lotto A la destinazione a “Verde urbano” (conforme con l’originaria determinazione del Comune), per il lotto B la destinazione ante variante (la destinazione proposta dal Comune era stata, infatti, stralciata), per il lotto C la destinazione “F speciale-Bosco di Mestre” (diversa da quella indicata dal Comune) e per il lotto D la destinazione “C2, sottozona RS-88” (conforme con la proposta del Comune).
La variante adottata (DCC n. 16/1999), la variante riadottata (DCC n. 18/2002) e la variante approvata in prima battuta (DGR n. 3901/2004) sono state successivamente impugnate con ricorso straordinario al Capo dello Stato (notificato il 25.3.2005), limitatamente alla destinazione “F Speciale-Bosco di Mestre” impressa al lotto C.
Si è costituito con memoria 27.9.1999 il Comune di Venezia chiedendo la reiezione del proposto gravame.
La causa è passata in decisione all’udienza del 15 novembre 2012.
DIRITTO
Il ricorso è anzitutto improcedibile, oltre che infondato nel merito.
È improcedibile in quanto i ricorrenti hanno omesso di impugnare il piano riadottato.
Se è vero, infatti, che la mancata impugnazione della delibera di approvazione della variante al piano regolatore non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso la delibera di adozione del medesimo poiché l'annullamento di quest'ultima esplica effetti caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui conferma le previsioni contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa, è altresì vero che, invece, la mancata impugnazione della delibera di riadozione della variante, ancorchè riproponga le medesime destinazioni già censurate, comporta la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Com’è noto, nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice (cfr., da ultimo, CdS, V, 13.4.2012 n. 2116).
Orbene, con delibera consiliare n. 18/2002 il Comune di Venezia ha riadottato la variante originariamente adottata con la propria, pregressa deliberazione n. 16/1999: sicchè, quand’anche s’annullasse per illegittimità tale ultima deliberazione (nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti), nessun beneficio ne trarrebbero i ricorrenti atteso che le censurate destinazioni urbanistiche sono state pedissequamente riproposte nel successivo provvedimento consiliare n. 18/2002, che spiegherebbe, pertanto, i medesimi, contestati effetti: senza sottacere che la nuova delibera consiliare, essendo novativa sotto il profilo oggettivo di quella precedente – nel senso del mutamento del titolo -, abroga per ciò stesso quest’ultima (cfr. TAR Veneto, I, 26.4.2011 n. 693).
Ma il ricorso è anche infondato nel merito, ovvero improcedibile per ragioni diverse.
Premesso, invero, che le censure dei ricorrenti si indirizzano soltanto nei confronti delle destinazioni attribuite ai lotti A (relativamente a cui affermano che è illegittima l’imposizione di un vincolo preordinato all’espropriazione) e D (che è analogamente illegittima l’attribuzione di un carente indice di edificabilità territoriale), quali conseguenze dell’illogica quantificazione delle superfici a standards pubblici – i lotti B e C sono stati, infatti, oggetto di stralcio e, rispettivamente, di modifica da parte della Regione in sede di approvazione della variante, con conseguente improcedibilità delle relative censure per sopravvenuto difetto di interesse –, deve osservarsi, quanto alla primo lotto, che la destinazione di "area a verde urbano" costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore avente validità a tempo indeterminato, relativamente alla quale è stata esclusa la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo comunque la utilizzabilità dell'area rispetto alla sua destinazione naturale: con la conseguenza che non è ravvisabile alcun vincolo preordinato all'espropriazione ovvero comportante inedificabilità (cfr., da ultimo, CdS, V, 13.4.2012 n. 2116). In merito, invece alla classificazione del lotto D (C2RS-88), l’area dei ricorrenti risulta oggetto di un piano di lottizzazione approvato con DCC 28.2.2011 n. 37 relativamente al quale non è stata introdotta alcuna riserva degli effetti derivanti dall’eventuale accoglimento del presente ricorso (in merito alla contestata cubatura), donde l’improcedibilità della censura per acquiescenza.
Le spese, comunque, possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.