TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-01-23, n. 202401285
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2024
N. 01285/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06477/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6477 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OSIS-, via Po n. 9;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OSIS-, via dei Portoghesi, 12, costituiti in giudizio;
nei confronti
-OSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Maddalena Giungato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto di scioglimento degli organi della -OSIS-” ai sensi dell'art. 25 c.c. e dell'art. 5 del D.P.R. 361/00, disposto con provvedimento del Prefetto della Provincia di -OSIS- prot. n. -OSIS-;
- della Relazione del Collegio Ispettivo del 13.12.2019, incaricato della verifica ispettiva di cui al decreto del Prefetto. -OSIS-;
- della nota n. -OSIS-, con cui la Prefettura, “preso atto della relazione finale elaborata dalla Commissione Ispettiva”, ha comunicato alla -OSIS-l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei propri organi e la nomina di un organo straordinario ai sensi dell'art. 25 c.c.;
- del decreto n. -OSIS-, con cui la Prefettura ha incaricato un Collegio Ispettivo di effettuare una verifica presso la -OSIS-;
- di tutti i verbali del Collegio Ispettivo redatti nell'espletamento dell'incarico affidato con il decreto prefettizio-OSIS- del 13.9.2019;
- del verbale di insediamento dei Commissari, non conosciuto;
- del verbale di consegna del 23.6.2020 ai Commissari straordinari pref. dott. -OSIS-;
- ove possa occorrere, del decreto del Prefetto prot. Interno n.-OSIS- del 10.7.2020, con il quale sono stati stabiliti i compensi spettanti ai commissari straordinari;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al Provvedimento, ancorché non conosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.10.2021:
- del decreto in data 14 maggio 2021, con il quale il Prefetto della Provincia di -OSIS- ha disposto la proroga per un ulteriore periodo di dodici mesi dall'incarico conferito ai Commissari della -OSIS-” nonché della nota commissariale l’11.5.2021 ivi richiamata, recante la richiesta in accoglimento della quale è stata deliberata la suddetta proroga;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.1.2022:
- per l'annullamento del decreto in data 14 maggio 2021, con il quale il Prefetto della Provincia di -OSIS- ha disposto la proroga per un ulteriore periodo di dodici mesi dell''incarico conferito ai Commissari della -OSIS-” nonché della nota commissariale in data 11 maggio 2021 ivi richiamata, recante la richiesta in accoglimento della quale è stata deliberata la suddetta proroga.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.5.2023:
- declaratoria di nullità ovvero per annullamento di tutti gli atti posti in essere dal predetto Collegio commissariale a far tempo dalla data di esaurimento dei poteri allo stesso conferiti (e, dunque, in difetto della investitura funzionale occorrente allo scopo) ed, in particolare, degli atti con i quali, previa revisione dello Statuto della -OSIS-, si è dato corso, in conformità alle sue previsioni, alla ricostituzione della nuova governance nella composizione prevista dalle rispettive designazioni (con la conseguente invalidità derivata dai relativi atti di nomina) ivi incluso il decreto in data 19 maggio 2022 (depositato l'8.3.2023), con il quale il Prefetto della Provincia di -OSIS- ha disposto “ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche delle modifiche apportate allo statuto, composto di n. 15 articoli della -OSIS-”, di cui al citato atto pubblico di repertorio n.-OSIS-”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della -OSIS-”, di -OSIS- e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 6.8.2020 al TAR Lazio -OSIS-, presidente del Consiglio della -OSIS-”, ha chiesto l’annullamento del decreto di scioglimento degli organi della -OSIS-indicata ai sensi dell’art. 25 c.c. e di nomina di un collegio di commissari straordinari, adottato con provvedimento del Prefetto di -OSIS- prot. -OSIS-, nonché l’annullamento di una serie di atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.
Ripercorrendo brevemente i fatti, la -OSIS-” è stata costituita con atto pubblico del 12.1.1991 da -OSIS- con vari scopi esplicitati nell’art. 3 dello Statuto, tra cui l’obiettivo di favorire la conoscenza e la valorizzazione della pasta italiana nel mondo, stimolare la ricerca in ordine agli aspetti alimentare-dietetico, nutrizionale, produttivo, anche con borse di studio e l’erogazione di premi, mantenere e sviluppare l’aspetto storico-istituzionale, pure con la costituzione di un museo storico, contribuire a risolvere o almeno alleviare il problema della denutrizione nel mondo, ed altro.
Detta -OSIS-, riconosciuta con D.M. 23.10.1992, era poi stata dotata di un fondo costituito dai conferimenti effettuati dai fondatori. Il contributo più consistente era stato fornito da -OSIS-, che all’inizio aveva conferito al fondo di dotazione la somma di lire -OSIS-, la collezione storica composta da fotografie, documenti, quadri, stampe, libri, oggetti, e, di seguito, con un atto successivo del 29.7.1993, aveva donato alla -OSIS-il -OSIS- del valore di circa-OSIS-.
Nel corso del tempo, i membri della famiglia -OSIS- sono usciti dalla -OSIS-rassegnando le dimissioni, e l’Ente è stato gestito prevalentemente dall’Avv.-OSIS-. Al momento del commissariamento, il Consiglio di -OSIS-era presieduto da -OSIS-, cioè la figlia dell’Avv.-OSIS-, ed era composto dai consiglieri (odierni ricorrenti)-OSIS-
L’atto di commissariamento è stato adottato dopo che nel corso del 2019 alla Prefettura di -OSIS- erano pervenuti tre esposti da parte dei membri della famiglia -OSIS- (ormai fuori dalla gestione dell’Ente), nei quali sono state segnalate alcune presunte gravi irregolarità di gestione perpetrate dal Consiglio di -OSIS-.
Quanto sottolineato negli anzidetti esposti ha trovato dei riscontri nella relazione del collegio ispettivo e ciò ha condotto all’atto impugnato.
2. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e i Commissari straordinari della -OSIS--OSIS--OSIS-, in proprio e anche nell’interesse di quest’ultimo Ente, e chiedevano il rigetto del ricorso.
3. In data 4.10.2021 veniva depositato un primo ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto il decreto del 14.5.2021 (depositato in giudizio il 30.6.2021 da parte della difesa dei Commissari straordinari) con il quale il Prefetto di -OSIS- aveva disposto la proroga dell’incarico dei Commissari per ulteriori dodici mesi, nonché veniva gravata pure la nota dei predetti commissari dell’11.5.2021 richiamata nell’atto.
4. Successivamente venivano prodotti ulteriori documenti e memorie, anche in adempimento ad ordinanze istruttorie adottate dal Collegio, fino a quando venivano proposti un secondo ricorso per motivi aggiunti in data 18.1.2022 (sempre avente, però, ad oggetto l’atto del 14.5.2021 menzionato) e un terzo ricorso per motivi aggiunti in data 12.5.2023, quest’ultimo avverso il decreto del 19.5.2022 adottato dal Prefetto di -OSIS- (e prodotto in giudizio in data 4.4.2023) col quale era stato disposto che si procedesse alla modifica di alcune disposizioni dello Statuto e alla nomina dei nuovi membri del Consiglio, oltre ad impugnarsi tutti gli atti adottati dai Commissari straordinari di seguito alla loro scadenza.
5. Rispetto ai ricorsi per motivi aggiunti le altre parti costituite ne chiedevano il rigetto parimenti al ricorso introduttivo.
6. All’udienza pubblica del 28.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Giova effettuare alcune considerazioni preliminari all’esame dei ricorsi.
È noto che il governo delle fondazioni è soggetto, oltre ai controlli di carattere generale sulle attività degli enti e ai controlli degli organi interni, anche a controlli stabiliti per esse sul presupposto della estraneità alla loro struttura dei titolari degli interessi perseguiti.
In particolare, per quel che è qui di interesse, l’art. 25 comma 1 c.c. stabilisce che “ l’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori